Disposizioni attuative del Decreto-Legge n°1 del 24/01/2012

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Oggetto:

Buonasera a tutti!  ^__^

 
Si avvicina la data entro cui dovrebbero divenire efficaci le Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività previste dall'articolo 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in  materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del Decreto-Legge n°1 del 24/01/2012, promulgato per mezzo della Legge n°27 del 24/03/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°71 del 24/03/2012.
 
Le novità introdotte riguarderebbero principalmente:
 
1. l'obbligatorietà alla stipula di contratti in forma scritta, riportanti: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento;
 
2. il divieto a tutta una serie di pratiche sleali tra gli operatori economici, per il cui approfondimento rimandiamo direttamente al testo della Legge;
 
3. la determinazione del termine di pagamento stabilito rispettivamente in 30 giorni per i cosiddetti "prodotti alimentari deteriorabili" e 60 giorni per tutti gli altri casi, con decorrenza a partire dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
 
Viene anche fornita la definizione di "prodotti alimentari deteriorabili", ovverosia tutti quei prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
 
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
 
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante  aromatiche, anche se  posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare  la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
 
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
  • aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 

oppure

  • aW superiore a 0,91 

oppure

  • pH uguale o superiore a 4,5; 
d) tutti i tipi di latte.
 
Ora, stando al comma 11-bis, le summenzionate disposizioni dovrebbero divenire efficaci decorsi 7 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, pertanto il giorno 24/10/2012.
 
Uso volutamente il condizionale poiché lo stesso comma 11-bis recita: Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.
 
In sostanza, mancano all'appello le disposizioni attuative che dovrebbero essere emanate con specifico Decreto Ministeriale... A voi le conclusioni.
 
A presto!
Giulio

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Oggetto: Disposizioni attuative del Decreto-Legge n°1 del 24/01/2012
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Mi trovo di fronte ad un problema che ha a che fare con questa legge... Come debbo considerare i prodotti congelati aventi un pH elevato?

Dalla legge non è per niente chiaro. Essi hanno un pH elevato ma l'attività dell'acqua è bassa (fintanto che il prodotto è congelato...)

Voi come gestireste la cosa?


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Oggetto:

Prodotti deteriorabili

Nihil novi sub sole: le identiche categorie sono già previste dal decreto Ministero delle Attività Produttive 13 maggio 2003 (in GURI n. 116 del 21.5.03). Ora, è pur vero che, in calce al citato art. 62 detto decreto viene abrogato, ma dato che l'abrogazione dovrà attendere le “disposizioni attuative”, direi che nulla cambia.

Chi di disposizioni attuative colpisce...

La legge 27/2012 è in buona compagnia.

In una mia recente discussione ho accennato alle vicissitudini che hanno afflitto ed ancora affliggono i tentativi di imporre l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.

Legge 204/2004: Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Sono passati più di 8 anni, ma le “modalità” non si sono ancora viste.

Legge 4/2004: Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata ...sono definite le modalita' per l'indicazione obbligatoria ...

Dopo più di un anno, tutto tace (e, presumo, continuerà a tacere).

P.S. MR_food: stai parlando di prodotti a base di carne? dacci qualche ulteriore info.


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Oggetto:

Salve,

le olive da tavola non pastorizzate possono essere considerati un prodotto deteriorabile pur avendo una TMC di un anno?

Grazie


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Oggetto:

Direi proprio di no, dato che la definizione di "prodotto deteriorabile" fissa un limite di TMC pari a 6 mesi.


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Oggetto:
Grazie della risposta...

in effetti si tratta di prodotti carnei congelati (I^, II^, III^ e IV^ lavorazioni) ma il problema è che tutti i clienti stanno chiedendo i valori di aw e pH dei vari prodotti congelati ma le metodiche di analisi dell'aw che vengono utilizzate in azienda prevedono lo scongelamento dei prodotti se congelati, che non ha alcun senso!

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