D.Lgs 109/1992 e RegUE 1169/2011: acqua aggiunta

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Oggetto: D.Lgs 109/1992 e RegUE 1169/2011: acqua aggiunta

Acqua aggiunta superiore al 5% del prodotto finito:

differenza tra D.Lgs 109/1992 e RegUE 1169/2011.

D.Lgs. 109/1992

Art. 5 Ingredienti 4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito. 5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

RegUE 1169/2011

ALLEGATO VI

DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO

PARTE A — INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO

6. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.

ALLEGATO VII

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Parte A — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO Categoria di ingredienti

Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso

1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili

Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.

- Osservazioni e conclusioni.

  • Il D.Lgs.109/1992 esonera tutti i prodotti dall’indicazione dell’acqua aggiunta superiore al 5% del prodotto finito, sia nella denominazione di vendita che nell’elenco ingredienti, senza distinzione.
  • Nel RegUE 1169/2011 il terminepreparazioni a base di carne non viene definito
  • Il RegUE 1169/2011 impone di dichiarare:

- nella denominazione di vendita, l’acqua superiore al 5% del prodotto finito per carne, prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne (leggipreparazioni di carne, v. definizione),prodotti della pesca, prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.

- nell’elenco ingredienti, l’acqua aggiunta sempre, anche se inferiore al 5% del prodotto finito, per carne, preparazioni a base di carne (da leggere comepreparazioni di carne ?), prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.

- Domanda:

per preparazioni di carni si devono intendere: prosciutti, speck, arrosti, stufati, …(definizione: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche) ?

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Insomma, tutto un bel rebus,…almeno per me!

Molta carne (sic!) al fuoco!

Cordiali saluti,

trentino



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Parole chiave (versione beta)

carne, prodotto, acqua, ingrediente, peso, quantita, pesche, regolamento ue n 1169 2011, alimenti, preparazioni base carne, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, porzione, prodotto alimentare, molluschi, fresco, elenco ingredienti, speck, base, additivi, prodotto base carne, trattamento, condimento

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