Etichetta Energy Drink: notifica al Ministero della Salute

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Oggetto: Etichetta Energy Drink: notifica al Ministero della Salute

Ciao fasailor,

secondo me il modulo tiene conto del fatto che non necessariamente in etichetta compare il nome e sede del produttore.

Vedi D.Lgs. 109/1992:

Art. 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

...

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;

...

Art. 11 - Sede dello stabilimento

1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di:

...

b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia.

...

Per quanto riguarda la notifica, è sufficiente quella ai fini di monitoraggio, ovverosia Nuova notifica di prodotto alimentare contenente alcune sostanze funzionali ai fini del monitoraggio (codice: I5ih6-SFMNN)

Cordiali saluti,

trentino



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Parole chiave (versione beta)

preconfezionato, monitoraggio, prodotto alimentare, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, consumatore, etichetta, confezionamento

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