Accompagnare denominazione Liquore con altre specificazioni

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Oggetto:

Salve a tutti,

il mio quesito riguarda la denominazione di vendita per il liquore, prevista al punto 32, Allegato II, Reg. (CE) n°110/2008.

In particolare mi chiedo se, oltre alle tipologie di liquore alla frutta e di piante, sia possibile accompagnare la denominazione "liquore" con altre specificazioni, ad esempio "alle erbe", oppure se, secondo voi, questo non sia sostanzialmente permesso (ad esempio: per gli amari, n. 30, si specifica che la denominazione può essere accompagnata da altro termine).

Il prodotto che sto analizzando non è chiaramente inserito nell'Allegato III.

Grazie.


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Oggetto: Accompagnare denominazione Liquore con altre specificazioni
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Oggetto:

Personalmente non vedo impedimenti alla denominazione “Liquore alle X erbe”, alle seguenti condizioni:

  • verifica che le erbe impiegate non siano da considerare “novel foods”;
  • indicazione nella denominazione di vendita del numero X di erbe;
  • indicazione delle singole erbe nell’elenco degli ingredienti, con modalità di ordine discendente o “ in proporzione variabile”, secondo il caso;
  • controllo del rispetto di eventuali limiti di sostanze di cui all’Allegato III del RegCE 1334/2008.

Secondo l’art.8 del D.Lgs. 109/1992, come interpretato dalla la Circolare MinICA 165 del 31/03/2000 e dalla Circolare MinICA 166 del 12/03/2001, sarebbe esente dall’obbligo del Quid relativo alla quantità di erbe.


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Parole chiave (versione beta)

verifica, prodotto, limite, elenco ingredienti, controllo, quantita, piante, frutta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109

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