Etichettatura prodotti sfusi per Business to Business (B2B)

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Oggetto:

Buongiorno a tutti!

Ho una lacuna per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti nella cosiddetta vendita Business to Business (B2B): che voi sappiate esiste una norma particolare oppure si applica il Reg. (UE) 1169/2011? Nel caso si applicasse quest'ultimo, esistono eccezioni?

In particolare mi chiedevo se in una scatola che contiene più scatole di prodotto sfuso (nel caso specifico cioccolato) - che il cliente venderà sfuso - sia necessario apporre una etichetta su ogni singola scatola all'interno, oppure sia sufficiente apporne una sulla confezione esterna.

Per cortesia, se riuscite mi sarebbe utile qualche riferimento normativo.

Grazie in anticipo!


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Oggetto: Etichettatura prodotti sfusi per Business to Business (B2B)
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Per far comprendere meglio il quesito, dovresti spiegare cosa tu intenda con:

  • una scatola che contiene più scatole: scatole aperte o sigillate?
  • di prodotto sfuso (nel caso specifico cioccolato): più pezzi o un singolo pezzo di cioccolato?
  • che il cliente venderà poi sfuso: a singoli pezzi o previo frazionamento?

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Oggetto:

Grazie trentino!

Rispondo alle tue richieste di precisazioni: le scatole contengono cioccolatini, pertanto più pezzi, che verranno poi tolti da quella confezione ed esposti in un banco di vendita; le scatole che contengono i cioccolatini sono sigillate semplicemente con una etichetta (tipo sigillo di garanzia ).


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Oggetto:

Fino al 12/12/2014, ritengo sia da applicare il D.Lgs.109/1992:

Art. 16

Vendita dei prodotti sfusi

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

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Personalmente mi stupisce la mancata indicazione del TMC / TC , che vivamente consiglio!


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Oggetto:

Grazie mille!


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Parole chiave (versione beta)

preconfezionato, cioccolato, prodotto, confezione, prodotto alimentare, consumatore, etichetta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, tmc, elenco ingredienti, regolamento ue n 1169 2011, riferimenti normativi, confezionamento

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