Percentuale di Ingredienti che figurano nella Denominazione

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Oggetto:

Buonasera,

secondo voi quando la denominazione di un prodotto è Gelato al gusto di nocciola, o di cassata, o di fragola, etc. nella Lista Ingredienti, la percentuale (%) dell' ingrediente nominato va dichiarata?

La nostra scelta commerciale sarebbe di non indicarla per non dare troppe informazioni alla concorrenza.

Proprio per questo motivo abbiamo denominato i prodotti "al gusto di..." e non Gelato alla nocciola, o al pistacchio, etc.

Aspetto i vostri preziosi consigli.

Grazie!


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Oggetto: Percentuale di Ingredienti che figurano nella Denominazione
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Oggetto:

L'Allegato VIII - Indicazione Quantitativa degli Ingredienti del Reg. (UE) n°1169/2011 al punto 1. recita:

L’indicazione quantitativa non è richiesta:

a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:

...omissis...

iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure

iv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

Vedi pertanto se si configura il caso iv).

Secondo me, sì.


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Oggetto:

Considerando il comma iii) del paragrafo a), da te menzionato, potrei già escludere di indicare la percentuale (%) di ingrediente caratterizzante in alcuni gelati in cui si usano solo piccole quantità per aromatizzare.

Considerando il comma iv), invece, ho ancora molti dubbi: un gelato al gusto di nocciola, ad esempio, se contiene il 5% di nocciole oppure il 20% credo possa determinare la scelta del consumatore.

Io sarei dell'idea d'inserire sempre la percentuale, ma la Direzione Aziendale, per comprensibile scelta commerciale, vorrebbe non inserirla.

Inoltre ci sarebbe da considerare che noi non vendiamo gelato al dettaglio, bensì alle gelaterie, che poi lo commercializzano al dettaglio. Ma credo che la questione cambi poco, in quanto siamo comunque obbligati a fornire all'utilizzatore intermedio tutte le informazioni necessarie per essere lui stesso in regola.

Ti ringrazio comunque per le considerazioni.


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Oggetto:

Ripescando nei miei vecchi ricordi, segnalo che “al gusto di” si utilizza quando non è presente l'ingrediente (nocciola) bensì soltanto il suo aroma.

Viceversa, un “gelato alla nocciola” deve contenere nocciole e non (solo) aromi.

Va da sé che chiamare “gelato al gusto nocciola” un gelato che contiene nocciole, magari non sarà sanzionabile, ma è certo svantaggioso agli occhi del consumatore (sempre che costui conosca le regole del gioco).

Quanto al fatto di non dare informazioni alla concorrenza (mah...), se scrivi “al gusto di...” potresti evitare l'indicazione % (dato che, a prima vista, si tratterebbe di soli aromi...).

Se poi, all'atto di eventuali verifiche, “qualcuno” scoprisse che utilizzate nocciole e non dichiarate la %, be' preparatevi a fornire spiegazioni.


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Parole chiave (versione beta)

nocciola, gelato, ingrediente, quantita, aroma, consumatore, alimenti, prodotto, regolamento ue n 1169 2011, elenco ingredienti, pistacchio, fragola, verifica

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