Etichetta cumulativa per Cesto contenente Vini differenti

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Etichetta cumulativa per Cesto contenente Vini differenti --> M7898

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Etichetta cumulativa per Cesto contenente Vini differenti. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Etichetta cumulativa per Cesto contenente Vini differenti

Se:

-          all’interno della scatola/cesto sono contenuti alimenti preimballati regolarmente etichettati;

-          sulla scatola/cesto c’è l’elenco di tutte le denominazioni di vendita, comprese le varie  DOC/DOCG/DOP/IGP ed anche le voci Vino rosso/Vino bianco/Vino rosato per quelli non DO, con indicati in corrispondenza di ciascuna voce i relativi allergeni (contiene…);

-           nella scatola/ cesto alcuni prodotti dell’elenco potrebbero non essere presenti;

io adotterei la seguente soluzione:

- all’inizio di ogni denominazione, cerchietto da contrassegnare X per quelli presenti;

- in corrispondenza di ogni denominazione di vendita, aggiungerei la quantità del contenuto (...g / ...ml);

- alla fine dell’elenco, X = prodotti presenti nella confezione.

 

Fuori elenco:

- TC/TMC in considerazione del prodotto con minor durabilità (non è necessario specificare quale)

- condizioni particolari di conservazione in considerazione del  prodotto più “debole” (non è necessario specificare quale).

- nome o  ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1 (RegUE 1169/2011)

_____________

S. E&O

Riferimenti da RegUE 1169/2011

Art. 8.7

Omissis…,

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

Articolo 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

alimenti, prodotto, operatore settore alimentare, regolamento ue n 1169 2011, conservazione, vino bianco, tmc, imballaggi, igp, quantita, termine minimo conservazione, doc, vino rosato, ingrediente, vino rosso, confezione, data scadenza, dop, allergeni, coadiuvante tecnologico

Discussioni correlate (versione beta)









IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.