Denominazione Pane in caso di aggiunta di Rosmarino, etc.

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

secondo voi è possibile denominare "Pane" il prodotto ottenuto secondo quanto previsto dalla Legge del 04/07/1967 n°580 e Decreto del Presidente della Repubblica n°502 del 30/11/1998 con l'aggiunta di Ingredienti Alimenari quali ad esempio Rosmarino, Pomodoro, ecc. indicandoli ovviamente nella Denominazione di Vendita?

La domanda mi sorge in quanto l'Art.4 del summensionato DPR 502/98 specifica che nella produzione del "Pane" è possibile utilizzare altri Ingredienti Alimentari oltre a quelli previsti dall'Art.3 dello stesso DPR e dall'Art.14 della Legge n°580/67.

Grazie in anticipo!!


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Oggetto: Denominazione Pane in caso di aggiunta di Rosmarino, etc.
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Oggetto:

Esempi:

1)      Pane di tipo 0 con pomodoro …%*

Ingredienti: farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, pomodoro …%*, …

2)      Pane al mais con pomodoro …%*

Ingredienti: farina di GRANO tenero tipo 0,  farina di mais …%*, acqua, pomodoro …%*, …

_____________________

*…%  (obbligatorio) può essere indicato nella denominazione di vendita, oppure nell’elenco degli ingredienti,

oppure in ambedue


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Oggetto:

Sarebbe sbagliato chiamare un prodotto, ad esempio un pane precotto o una focaccia, con altri ingredienti oltre a quelli previsti per legge (esempio: destrosio, aromi), prodotto da forno?


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Oggetto:

Riporto di seguito la sintesi delle “varianti di composizione” ammesse nella produzione del “pane” , da integrare con gli eventuali additivi eventualmente ammessi dal RegCE 1333/2008.

Mi risulta arduo individuare tipologie di prodotti che, in relazione a composizione significativamente differente da queste, possano essere denominate con termini alternativi quali “prodotto da forno”, ….

Ciò, eventualmente, … solo se necessita giustificare la presenza di additivi non specificamente previsti per il “pane”!

Anche i prodotti denominati “Panettone” , “Pandoro” e “Colomba” ricadrebbero sotto la denominazione “pane” … con le prescritte specificazioni, se tali prodotti e “termini” non fossero normati dal DM 22/07/2005.

L. 580/1967
Art. 14.
 ((1.  E'  denominato  "pane"  il  prodotto ottenuto dalla cottura
totale  o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata
con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale
comune (cloruro di sodio).
    2.  Il  prodotto  di  cui  al  comma  1  ottenuto  da una cottura
parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in
imballaggi  singolarmente  preconfezionati  recanti  in  etichetta le
indicazioni  previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente,
la  denominazione  "pane"  completata  dalla  menzione  "parzialmente
cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve
essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela-
tive modalita' della stessa.
Omissis …
Art. 21.
  I  prodotti  ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine
alimentari,  anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere
posti  in  vendita  con  l'aggiunta  alla  denominazione "pane" della
specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

DPR 502/1998

Art. 1. - Pane parzialmente cotto
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge
4 luglio 1967,  n. 580, come modificato dall'articolo  44 della legge
22 febbraio 1994, n. 146,  il pane ottenuto mediante completamento di
cottura da pane  parzialmente cotto, surgelato o  non surgelato, deve
essere distribuito e  messo in vendita in comparti  separati dal pane
fresco  e   in  imballaggi   preconfezionati  riportati   oltre  alle
indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
anche le seguenti:
  a)  "ottenuto da  pane  parzialmente cotto  surgelato"  in caso  di
provenienza da prodotto surgelato;
  b) "ottenuto da pane parzialmente  cotto" in caso di provenienza da
prodotto non surgelato ne' congelato.
  2.  Ove  le   operazioni  di  completamento  della   cottura  e  di
preconfezionamento del pane non possano  avvenire in aree separate da
quelle di  vendita del  prodotto, dette operazioni  possono avvenire,
fatte salve  comunque le norme igienicosanitarie,  anche nella stessa
area  di vendita  e la  specifica  dicitura di  cui al  comma l  deve
figurare altresi' su un cartello esposto in modo chiaramente visibile
al consumatore nell'area di vendita.

Art. 2. - Denominazioni di vendita specifiche
  1. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati
e'   denominato  "pane   al"   seguito  dal   nome  dello   sfarinato
caratterizzante   utilizzato;  gli   sfarinati  utilizzati   figurano
nell'elenco degli ingredienti.
Art. 3. - A g g i u n t e
  1. Nella produzione  del pane e' consentito  l'impiego, in aggiunta
agli ingredienti previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967,
n. 580, delle seguenti sostanze:
    a) farine di cereali maltati;
    b) estratti di malto;
    c) alfa e beta amilasi  ed  altri  enzimi  naturalmente  presenti
negli sfarinati utilizzati;
    d)  paste  acide  essiccate, purche' prodotte  esclusivamente con
gli ingredienti  previsti dagli  articoli 14  e 21   della legge    4
luglio  1967, n. 580. In questo ultimo  caso le paste acide essiccate
possono essere  usate solo  per la  preparazione del  pane di  cui al
citato articolo 21;
    e) farine pregelatinizzate di frumento;
    f) glutine;
    g) amidi alimentari;
    h) zuccheri.
  2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantita'
inferiori a quelle previste dall'articolo 4.
Art. 4. - Ingredienti particolari
  1. Quando nella produzione del  pane sono impiegati, oltre a quelli
previsti  dall'articolo 14  della  legge  4 luglio  1967,  n. 580,  e
dall'articolo 3,  altri ingredienti  alimentari, la  denominazione di
vendita  deve  essere   completata  dalla  menzione  dell'ingrediente
utilizzato e,  nel caso di  piu' ingredienti,  di quello o  di quelli
caratterizzanti.
  2. Il pane con aggiunta di  sostanze grasse deve contenere non meno
del  3 per  cento di  materia  grassa totale  riferito alla  sostanza
secca.
  3. Il pane con aggiunta di malto  deve contenere non meno del 4 per
cento  di zuccheri  riduttori,  espressi in  maltosio, riferiti  alla
sostanza secca.
  4. Il pane  con aggiunta di zuccheri deve contenere  non meno del 2
per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane
di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
  6. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino,
e' designato con la sola parola strutto.
  7. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere
tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.
Omissis …
Art. 6. - G r i s s i n i
  1. E' denominato  grissino il pane a forma  di bastoncino, ottenuto
dalla cottura di una pasta  lievitata, preparata con gli sfarinati di
frumento  utilizzabili nella  panificazione, acqua  e lievito,  con o
senza sale alimentare.
  2. Alla produzione di grissini  si applicano le stesse disposizioni
previste per il pane dal presente  regolamento e dalla legge 4 luglio
1967, n. 580.
Omissis …


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