Autorizzazione trasporto vinacce in distilleria

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Oggetto: Autorizzazione trasporto vinacce in distilleria

Decr. MI.P.A.A.F. 27.11.08  

Art. 4

6. In applicazione dell'art. 4, paragr. 1, lett. e), primo trattino, del Reg. CE n. 884/2001, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce verso una distilleria è scortato da una bolletta di consegna conforme: agli allegati A e B al D.M. 29.11.78, compilati nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del Reg. CE n. 884/2001, sia dal D.M. 768/1994, oppure, all'All. III al Reg. CE n. 884/2001, compilato nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del Reg. CE 884/2001 sia dal D.M. n. 768/1994, con esclusione delle rispettive disposizioni concernenti la convalida. 

 

Reg. CE 884/2001 Tit. I

 

Art. 4

In deroga all'art. 3, paragr. 1, non sono richiesti documenti per scortare: 

1. per quanto concerne i prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri:

e) il trasporto di vinacce e di fecce di vino:

- diretto ad una distilleria, se è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto, o

- se è effettuato per ritirare tali prodotti della vinificazione in applicazione dell'art. 27, paragr. 7 e 8, del Reg. CE n. 1493/1999; 

 

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

vinacce, distilleria, vinificazione, volume, vino, conforme

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