Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio

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Oggetto:

Cari colleghi, è possibile far viaggiare in mezzo refrigerato sia alimenti quali salumi sia olio di oliva e.v.?

in attesa vs risposta

saluti


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Oggetto: Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Direi proprio di sì:

Nulla potrebbe succedere ai salumi per la compresenza dell'olio.

Nulla potrebbe succedere all'olio per la compresenza dei salumi o per la refrigerazione.

Cordiali saluti.

 


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Oggetto:
Ma dal punto di vista legale?

A che normativa posso fare riferimento

Cordiali saluti

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Oggetto:

La mia affermazione "nulla potrebbe succedere..." è provocatoria: qualcosa potrebbe sempre succedere!

Sono necessarie la preliminare valutazione e successiva gestione col sistema HACCP (RegCE 852/2004).

Ciao.


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Oggetto:

Mi è stato chiesto se è possibile far viaggiare contemporaneamente olio e.v e caffè in un mezzo refrigerato ..che risposta motivata potrei dare?

Faccio un richiamo al reg.ce 852/2004 capitolo IV  comma 3 ?

 

Saluti


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Oggetto:

Attualmente , la materia e disciplinata dal Cap IV  dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 . Il Regolamento  , esamina la fattispecie  del trasporto di differenti tipologie di prodotti alimentari (e non alimentari) in sede di comma 5 .  indicando nel caso specifico  l'esecuzione di un accurata pulizia tra un carico e l'altro  al fine di evitare una potenziale contaminazione .  E mia personale opinione  che oltre il precetto di cui sopra  , allo scopo di minimizare eventuali rischi di  contaminazione (Specie tra alimenti igienicamente incompatibili) , occorre operare all'interno del mezzo una separazione spaziale tra le differenti matrici alimentari .  In linea di massima le regole di cui sopra  sono sostanzialmente analoghe a quelle prevista dalla preesistente normativa nazionale

(Nel caso in esame  l'articolo 43 del D.P.R 327/80 , disciplinante  il trasporto delle sostanze alimentari in generale)  a differenza del successivo articolo 44 (molto dettagliato) che assoggettava  al rilascio di preventiva Autorizzazione Sanitaria  il trasporto  di particolari matrici alimentari  (Carni Fresche e Congelate  Prodotti della pesca Almenti Surgelati)  AUt.San da rinnovare ogni due anni .

Attualmente la prassi è quella della denuncia di inizio attività .  Per quanto concerne i valori di temperatura , inerenti al trasporto di alimenti refrigerati e congelati , sono da ritenersi ancora in vigore quelle prevviste in sede di allegati dal D.P.R. 327/80  per alcune matrici alimentari  E dal Reg (CE) 853/04 i quali a differenza del Reg (CE) 852/04 , esprimono precisi valori  termici .

Il D.P.R 327/80 , e tutt'ora in vigore per le parti che non confligono con la piu recente normativa comunitaria .

Il trasporto  di sostanze alimentari ad elevata deperibilità  senza il rispetto delle prescritte temperature (Per tempi prolungati generalmente piu di due ore ) , può configurare il reato contravvenzionale  di cui all'articolo 5 lettera B della Legge 283/62 , pur potendo essere le sostanze alimentari ancora perfettamente genuine e sane ,

Un pò più complesso e la situazione in cui la derrata altamente deperibile  non abbia un espresso  riferimento termico in provvedimento avente natura cogente ,

E mia opinione personale che in questo  caso ,sia il generico richiamo di cui al comma 7  Capitolo IV  dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 , unitamente alle indicazioni apposte in etichetta dal produttore  (Ad esempio conservare tra 0 e + 4 c°)  abbiano pieno titolo nella contestazione  (Anche se vi sono state sentenze di segno opposto al mio umile pensiero) . Lo stesso ritengo " (Per le usuali regole di precauzione commerciale) .

 Per concludere , per una valutazione ineccepibile occorrono termometri  adeguatamente tarati con certificazione (SIT)  e tenere conto delle invevitabili fluttuazioni   dovute all'apertura del mezzo

Saluti Robert

 

 

 

 

 

 


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Oggetto:

Quindi, correggimi se sbaglio,   il salume  è un prodotto deperibile e per tal motivo (e per legge) va trasportato a temperatura idonea .

Se sull' etichetta dell'olio e del caffe  non c'è nessun riferimento alla loro temperatura di conservazione allora possono viaggiare assieme ai salumi opportunatamente separati (imballaggio primario) in mezzo refrigerato.

Saluti

Sabrina

 

 


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Oggetto:

Se non erro (credo che tu parli di salumi freschi) almeno a livello di allegato al D.P.R:327/80 , non mi pare che l'allegato che disciplina (ancora in vigore se non n conflitto con la più recente normativa comunitaria) le temperature di alcune derrate alimentari (particolarmente deperibili e altre che per il loro stato fisico necessitano di un rigoroso rispetto della catena del freddo annoveri i salumi .   Il  Reg (Ce) 853/04 , mi pare  che non si occupi molto dei prodotti a base di carne ( se non ripredendo  la nozione e il divieto di utilizzo di alcune parti anatomiche  nella loro produzione) .

Già desumibili dall'abrogato D.lgsvo 537/92 che si occupava unicamente di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale (Trippa ed altri) .

Quindi ritengo (dovrei capire a quale tipologia di salumi tu ti riferisca) , le indicazioni su un eventuale temperatura di trasporto dovrai desumerle dalle indicazioni del produttore in etichetta o sui documenti commerciali .

Per l'eventuale trasporto promiscuo ( per cosi dire)  a prescindere dal rispetto di un eventuale trasporto in regime di refrigerazione ( E qui entra in gioco la tipologia del prodotto a base di carne (piu o meno necessitante di trasporto refrigerato si pensi alla differenza tra il lardo o il prosciutto cotto , o lamortadella . Generalmente per questi ultimi prodotti i produttori si cautelano molto indicando temperature oscillanti tra o e + 4 c° . (Nonostante la presenza di additivi ad azione conservante secondaria come nitrati o nitriti ) valgono regole precauzionali previste dal vecchio articolo 43 del D.P.R 327/80 .

E riprese negli elementi essenziali  dal Capitolo IV dell 'Allegato II del Reg (CE) 852/04 .

 

Saluti Robert 

 


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Parole chiave (versione beta)

alimentare, salumi, regolamento ce n 852 2004, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, olio oliva, temperatura, etichetta, carne, regolamento ce n 853 2004, legge, prodotto base carne, prodotto, valori, fresco, caffe, contaminazione, alimenti, congelato, prodotto alimentare, origine, additivi, genuino, separazione, pesche, trippa, base, livello, termometro, pulizie, animale, temperatura conservazione, conservanti, rischio, haccp, surgelati, certificazione, abrogazione, trasporto alimenti, esame, autorizzazione sanitaria, legge 30 aprile 1962 n 283, temperatura trasporto, prosciutto cotto, produzione, imballaggi

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