Autocontrollo igienico negli esercizi commerciali

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Oggetto:

Ciao

qualcuno di voi mi sa dire il Reg. 852/ 2004 (autocontrollo igienico) si applichi anche a farmacie ed erboristerie che vendono prodotti alimentari confezionati e pastigliaggi  (caramelle balsamiche e simili)?

Sono anche loro " operatori alimentari"?

Devono anche loro avere un piano di autocontrollo igienico, ovviamente ridotto (per esempio paragonabile a quello obbligatorio per tabaccai/giornalai / benzinai che vendono snack e bibite)?

Farmacie e erboristerie hanno l'obbligo di formazione degli addetti qualora non abbiano laurea o diploma attinenti all'igiene degli alimenti?

grazie

Martina


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Oggetto: Autocontrollo igienico negli esercizi commerciali
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Oggetto:

Ciao Martina!  ^__^

A mio giudizio hai colto pienamente nel segno: per rispondere alla domanda occorre innanzitutto stabilire cosa si intenda per Operatore del Settore Alimentare. Infatti, il Regolamento (CE) 852/04 all'articolo 1 (Ambito di applicazione) recita: "Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare".

Dobbiamo, pertanto, necessariamente fare riferimento al Reg. (CE) 178/02, che al comma 3 dell'art. 2 definisce "«operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;"

A questo punto nasce una nuova esigenza: definire l'Impresa Alimentare. Anche in questo caso, viene in nostro aiuto il Reg. (CE) 178/02, che considera: "«impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;"

Infine, per chiudere il cerchio, il Reg. (CE) 178/02 dà la seguente definizione di alimento: "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani."

Prevengo possibili commenti, ricordando che "Non sono compresi:" "i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE"; tuttavia, nello specifico caso, si parla di esercizi commerciali che vendono, oltre ai prodotti aventi "proprietà curative", altri che ricadono perfettamente nella summenzionata categoria (i.e. alimenti per l'infanzia, prodotti senza glutine, etc.)

Quindi, concludendo, sarei propenso a considerare farmacie ed erboristerie rientranti, a pieno titolo, nelle categorie soggette al regime di autocontrollo.

Spero di esserti stato utile!

Giulio


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Oggetto:

Confermo quello che ha scirtto, molto dettagliatamente Giulio; le farmacie sono soggette a "regime di autocontrollo"; tolto poi che il tutto si riconduce a norme di buona prassi GMP e non conformità quali imballaggi, lotti e confezioni di prodotti per celiaci e varie intolleranze...
-La questione di applicazione del piano autocontrollo se la stessa farmacia o erobirsteria preparino e loro stesso confezionino prodotti per uso alimentare esempio oli... in questo caso l'HACCP diventa più completo, quasi da poter essere paragonato a tutti gli effetti ad un impresa di trasformazione alimentare.

Ciao a tutti!

 


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Parole chiave (versione beta)

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