Dei prodotti ad uso professionale si occupa l'art. 8, comma 8 dell'1169: come vedi è piuttosto generico (...sufficienti informazioni...); in ogni caso, visti i tempi di applicazione, l'art. 17 del 109 è ancora tranquillamente utilizzabile.
Il nuovo regolamento non parla di "sede del produttore" bensì di "operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto " il quale non è detto sia il produttore; tra le "sufficienti informazioni" direi che questa debba esserci senz'altro.