Sin dal 2003 la Circolare Ministeriale n°168 del 10/11/2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n°4 del 07/01/2004), avente oggetto "Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari" ed emanata dal Ministro delle Attività Produttive, ha dato la parola definitiva sull'uso del termine “artigianale”.
F) Prodotti artigianali
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L'uso di diciture quali «lavorato a mano» e simili è ingannevole quando soltanto alcune fasi secondarie e collaterali della produzione sono effettuate a mano.
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Questo aspetto concerne, ovviamente ed unicamente, le caratteristiche dell'azienda. Pertanto non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualita'. L'azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti.
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Pertanto, ricapitolando:
- “Prodotto artigianale” => No
- “Lavorazione artigianale” => Sì, ma solo a condizione che tutte le fasi principali dell'attività rispondano a quanto previsto ( e non mi pare che la sola legatura possa considerarsi sufficiente).
- “Prodotto legato a mano” => Mah! Se proprio ci tieni...