Il Reg. (UE) n°1169/2011 parla di "operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto".
La dicitura "Prodotto da..", pertanto, può (ma non "deve") comparire soltanto se il suddetto Operatore del Settore Alimentare (OSA) sia anche Produttore.
Quanto all'indirizzo dello stabilimento di produzione, è ormai noto che la sua indicazione non è più obbligatoria con l'entrata in vigore del già citato Reg. (UE) n°1169/2011.
Sulla faccenda sono in atto ampie discussioni. A mero titolo d'esempio, ne puoi trovare traccia nel Gruppo Linkedin denominato Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari all'interno della discussione intitolata: Ancora sull'indicazione obbligatoria dello stabilimento.