Ricordo che la 2000/13 cesserà di esistere tra un paio d'anni, quindi tanto vale abituarsi alle nuove norme. All'interno del regolamento 1169/11 ho trovato un unico punto riguardante i prodotti non destinati al consumatore finale (art. 8, comma 8):
8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
(paragrafo 2: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. )
Di ben diverso grado di dettaglio è il 109/92, che tratta l'argomento all'art. 17:
I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 (obbligo della lingua italiana).
Tali disposizioni continueranno ad essere valide almeno sino alla comparsa di eventuali nuove “pertinenti disposizioni nazionali”, ma, comunque, non oltre il dicembre 2014.
ciao
alf