Etichettatura prodotti NON destinati consumatore

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Etichettatura prodotti NON destinati consumatore --> M4404

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Etichettatura prodotti NON destinati consumatore. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Etichettatura prodotti NON destinati consumatore

Ricordo che la 2000/13 cesserà di esistere tra un paio d'anni, quindi tanto vale abituarsi alle nuove norme. All'interno del regolamento 1169/11 ho trovato un unico punto riguardante i prodotti non destinati al consumatore finale (art. 8, comma 8):

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

(paragrafo 2: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. )

Di ben diverso grado di dettaglio è il 109/92, che tratta l'argomento all'art. 17:

I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h).

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 (obbligo della lingua italiana).

Tali disposizioni continueranno ad essere valide almeno sino alla comparsa di eventuali nuove “pertinenti disposizioni nazionali”, ma, comunque, non oltre il dicembre 2014.

ciao

alf



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

operatore settore alimentare, alimenti, consumatore, semilavorato, prodotto alimentare, etichetta, regolamento ue n 1169 2011, requisiti, imballaggi, professionale, prodotto non destinato consumatore finale, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, confezione

Discussioni correlate (versione beta)









IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.