TMC delle materie prime

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> TMC delle materie prime

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo TMC delle materie prime, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:
Buon giorno a tutti! Il quesito che mi sono posto e che spero qualcuno abbia la pazienza di spiegarmi riguarda il TMC delle materie prime. Considerando che il TMC fa riferimento alla dicitura "preferibilmente" mi verrebbe da pensare che alcune materie prime in scadenza si possano ancora utilizzare (una volta constatato il loro buono stato di conservazione, ovviamente). Secondo voi gli ispettori sanitari avrebbero qualcosa da ridire?
Grazie !!


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: TMC delle materie prime
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Buon giorno a tutti! Il quesito che mi sono posto e che spero qualcuno abbia la pazienza di spiegarmi riguarda il TMC delle materie prime. Considerando che il TMC fa riferimento alla dicitura preferibilmente mi verrebbe da pensare che alcune materie prime in scadenza si possano ancora utilizzare (una volta constatato il loro buono stato di conservazione, ovviamente). Secondo voi gli ispettori sanitari avrebbero qualcosa da ridire?
Grazie !!

Segnalo il mio articolo: Vendita di alimenti scaduti e cattivo stato di conservazione (http://www.newsfood.com/q/f6fb74e4/vendita-di-alimenti-scaduti-e-cattivo-stato-di-conservazione/)

 


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Buongiorno a tutti!

Ho letto l'interessante articolo scritto da alfclerici riportante la Sentenza30858 del 23 Luglio 2008 della Suprema Corte di Cassazione, nella quale viene stabilito che la commercializzazione e vendita di prodotti che abbiano oltrepassato la data di scadenza non costituisce reato, bensì illecito amministrativo e pertanto sanzionato in base al DLgs 109/1992.

Avverto, tuttavia, la necessità di aprire una parentesi, onde chiarire, una volta per tutte, la sostanziale differenza tra il cosiddetto Termine Minimo di Conservazione (abbreviato in TMC) e la Data di Scadenza.

Secondo l'art.8 (che sostituisce l'art.10 del DLgs 109/1992) del DLgs 181/2003 si definisce TMC la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Come intuibile, si tratta di un concetto qualitativo, che non và ad intaccare la "sfera igienico-sanitaria" del prodotto. In sostanza, il TMC stabilisce un tempo entro cui il prodotto alimentare, se conservato in idonee condizioni, mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche. Oltre tale tempo, pur restando salubre, il prodotto subisce un più o meno rapido decadimento qualitativo.

Sempre il DLgs 181/2003 (all'art.9) stabilisce che per i prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

Infine, conclude stabilendo che è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

In questo caso, pertanto, non si tratta di decadimento qualitativo, ma di un vero e proprio pericolo per la salute umana. Pertanto, se il termine stabilito dal TMC, era un consiglio per avere dal prodotto le massime prestazioni qualitative; nella Data di Scadenza il termine diviene perentorio (inderogabile): oltre la data di scandeza il prodotto non deve essere commercializzato, nè tantomeno consumato.

Detto ciò, per tornare alla bella domanda di sandruz, io penso che, se correttamente conservata, una volta verificatane l'idoneità, la materia prima possa essere utilizzata anche dopo il TMC senza per quensto incorrere in sanzioni.

Per concludere, vi segnalo l'eccellente articolo scritto dal  Dott. Maurizio Ferri del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario dell'AUSL di Pescara, intitolato A proposito di data di scadenza e TMC dei prodotti alimentari che, oltre a chiarire ulteriormente (se ce ne fosse ancora bisogno) la differenza tra TMC e data di scadenza, sottolinea, come talvolta la cattiva informazione sui media possa generare finti scandali e magari celarne altri più seri.

Buona lettura e a presto!
Giulio

replyemailprintdownloadaward

Oggetto:
Grazie a tutti per le esaustive spiegazioni. Vorrei chiedere ancora un piccolo dettaglio che mi è venuto in mente: se i NAS (o chi per loro) dovessero giungere in magazzino e trovare delle materie prime che hanno superato la data prevista dal TMC, mi sanzionerebbero? Da quanto prima da voi descritto direi di no, ma volevo avere conferma..

replyemailprintdownloadaward

Oggetto:
Ciao sandruz!

Leggendo quanto riportato nell'articolo dell'AUSL di Pescara, a cui accennavo sopra, quando il Dott. Ferri afferma che sono da ritenersi "ingiustificati i recenti sequestri di prodotti con TMC superato trattati alla stregua dei prodotti scaduti" sembrerebbe proprio il contrario...

Temo, cioè (ma non ne sono sicuro), che in questi casi l'Autorità proceda in questo modo: come prima cosa sottopone a sequestro, in via cautelativa, la merce e forse sanziona il malcapitato. Quest'ultimo, solamente in un secondo momento, risultati analitici e letteratura scientifica alla mano, ha la possibilità di dimostrare dinnanzi al giudice che trattasi di merce ancora idonea al consumo.

Questa, tengo a ribadirlo, è solamente un'ipotesi. Sarebbe utilissima la partecipazione, nel nostro dibattito, di qualche esponente dell'Autorità, onde avere un'idea delle procedure attuate in tali circostanze.

Saluti!
Giulio

replyemailprintdownloadaward

Oggetto:
Ciao ragazzi,
premetto che sono molto stanco dopo una dura giornata, perdonatemi fin da ora eventuali errori grammaticali, di lessico o ripetizioni...
-il TMC  come l’amico Giulio ha spiegato molto bene non è stabilito per legge, ma è  determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione europea, ed è  sotto la loro diretta responsabilità.
Non è vietata sanzionata la vendita di prodotti con termine minimo di conservazione.
È quindi  l'azienda che testa il suo prodotto e valuta le materie prime utilizzate, le tecniche di conservazione, il confezionamento, la catena distributiva e probabilmente anche le esigenze della grande distribuzione.

-Per il legislatore il pericolo esiste solo per i prodotti a rischio microbiologico velocemente deteriorabili, per i quali è vietata la vendita oltre la data riportata in etichetta.
Un prodotto esposto sui banchi di vendita solo alcuni giorni successivi la data indicata sull’imballaggio non significa per forza un pericolo per la salute, né deve creare allarmismi nel Consumatore!
In questo caso gli organi  di vigilanza hanno l’autorità di procedere al cosiddetto “sequestro cautelativo sanitario” degli alimenti o della partita,  saranno effettuate le necessarie analisi di laboratorio al fine di verificare la potenziale nocività per la salute pubblica (sono balzate alle cronache i sequestri di partite con TMC superato però da diversi anni).
Inutile dire che la differenza tra la data indicata sull'etichetta e la persistenza del prodotto in vendita vada verificata prodotto per prodotto, a seconda della durabilità dello stesso, anche a condizioni  che il consumatore non sia tratto in inganno...(esempio con sostituibilità del TMC con  un'altra data senza che questo venga esplicitamente  scritto).
Nel caso in cui la data del TMC sia superata  sarà lo stesso commerciante a dover mettere in evidenza la scadenza di tale limite con un avviso ben visibile e ovviamente ci si deve basare anche sul “buon senso”.
La durabilità è definita in base alle caratteristiche merceologiche del prodotto stesso, ai trattamenti ai quali è stato sottoposto, al materiale usato per il confezionamento e ad altri particolari parametri…
Alcuni alimenti restano commestibili per mesi, altri soltanto per alcuni giorni,  ad esempio la pasta integrale si conserverà di meno che la pasta normale (in quanto la prima  contiene tutte le parti del chicco di frumento incluso il germe ricco di  oli  e sono proprio questi oli che, a contatto con sostanze presenti nella parte fibrosa del seme, con il passare dei mesi possono provocare un decadimento del prodotto, rendendo la pasta acida).
Per la birra invece il termine indicativo di conservazione è fissato per legge  ad 1 anno al fine di evitare eventuali rischi di contaminazione biologica durante la produzione.
Sarebbe corretto  che il legislatore imponesse  l'inidcazione in etichetta anche della data di confezionamento o di produzione, in modo particolare per i prodotti facilmente deperibili.

Attendo repliche...

Buona notte, anzi buon giorno!
 



replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Rileggendo i commenti al questito posto da @sandruz, ho notato che mancano i  riferimenti all'art. 17 del decr.to leg.vo 109/92, che riguarda proprio le materie prime:

Prodotti non destinati al consumatore
1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h).

Le menzioni richiamate sono, nell'ordine:
a) denominazione di vendita
c) quantità netta (o nominale)
e) nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
h) numero di lotto

In altre parole, la legge prevede che sia l'utilizzatore della materia prima e non il suo fornitore a stabilire entro quale termine temporale tale materia prima debba essere utilizzata.Ovviamente è responsabilità dell'utilizzatore predisporre controlli di accettazione e modalità di conservazione specifici per ogni tipologia di merce, evidenziando, se del caso gli eventuali punti critici e le relative modalità di gestione (HACCP).

Tutto ciò non esclude (e parlo per esperienza diretta) che molti fornitori appongano comunque TMC/scadenze sui loro prodotti e ciò per varie ragioni (non conoscono la legge e pensano magari di essere obbligati a farlo o, più probabilmente, vogliono mettersi al riparo da cattive modalità di conservazioni da parte del cliente). E' evidente che, qualora la merce arrivasse con data apposta dal fornitore, tale data andrebbe rispettata: se così non dovesse avvenire, è bene preparare giustificazioni credibili...  

Qualunque sia lo scenario, può comunque accadere che, in caso di ispezioni ci possano essere sequestri et similia, ma questa, come si sa, è un'altra storia...

spero di essere stato utile

saluti

alf

 


 


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Argomento interessante . Nonostante l'autorevole parere espresso dalla suprema corte di cassazione a sezioni unite (timpanaro) , risalente al 1996  , la quale giustamente sentenzio che il superamento della data di scadenza (ancora meno del TMC) nulla a che vedere con le cattive modalità di conservazione  (articolo 5 lettera B) , ancora si assiste a sentenze penali di condanna  per la detenzione di alimenti scaduti (Sigh ) . Venendo al caso di specie concordo pienamente  con le considerazioni espresse da Alf .

Un ultima considerazione sullo spreco  di alimenti con termine minimo di conservazione  (termine di garanzia qualitativa)  . Istituto giuridico  che nulla a che vedere con similare istituto della data di scadenza , il quale e obbligatorio per gli alimenti suscettibili di rapido deterioramento sotto il profilo microbiologico .  Alimenti  i quali sono ancora perfettamente edibili  dopo il superamento del cosiddetto TMC .  Per i quali non è prevista  nemmeno una sanzione a carattere amministrativa (prevista per quelli scaduti in senso stretto) . Il detentore naturalmente valutando il tempo trascorso dal superamento del TMC (Anche in considerazione  della natura dell'alimento) , potrebbe in linea teorica commercializzare tali prodotti , avvisando per motivi di lealtà commerciale gli acquirenti .

Assumendo naturalmente tutte le responsabilità qualora per svariati motivi venisse a mancare l'integrità igienica dello stesso . E praticando un prezzo inferiore rispetto alle confezioni di alimenti  che tale termine non abbiano ancora superato .

E chiaro che per un alimento congelato o surgelato  di origine animale per il quale viene utlizzato il  TMC , avra sicuramente una valenza diversa  rispetto alla classica scatoletta di tonno . In considerazione  dei fenomeni alterativi  che insorgono  nei prodotti cong/surgelati a seguito di una prolungata conservazione anche ise immagazzinati a temperatura negativa .

Purtroppo come sopra evidenziato da Alf la realtà e diversa . ( quanto spreco ).

 

Saluti Robert .

 

 

 


replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

tmc, prodotto, alimenti, materia prima, conservazione, data scadenza, termine minimo conservazione, prodotto alimentare, legge, pericolo, qualitativo, consumatore, pasta, etichetta, confezionamento, fornitore, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, microbiologico, confezione, tmc data scadenza, sanzioni, rischio, ausl, modalita conservazione, surgelati, produzione, base, olio oliva, controllo, magazzino, semilavorato, birra, igienico, letteratura scientifica, frumento, laboratorio, quantita netta, origine, analisi, confezioni alimenti, ispettore, professionale, verifica, sicuramente, igienico sanitario, tonno, contaminazione biologica, limite, semi, haccp, preconfezionato, conserve, risultati analitici, animale, temperatura, congelato, ispezione, veterinario, sicuro, imballaggi, prodotto non destinato consumatore, trattamento

Discussioni correlate