Finalmente sono riuscito a recuperare la Sentenza di cui parlavo giorni fa nella discussione intitolata Additivi prodotti biologici trasformati. Spero caldamente che vi venga posto rimedio o sia un'interpretazione (senza offesa) maldestra.
Conseguenze pratiche? Le fattispecie penali di cui all'articolo 5 della datata, ma pur sempre moderna nelle sue linee generali, Legge n°283/1962 non avrebbero più alcun deterrente penale (sia pure nella forma di reati contravvenzionali). Il Decreto Legislativo 193/07 , prevede (con una sola eccezione) sanzioni di natura amministrativa che contemplano precisi comportamenti (es. mancata comunicazione della DIA, o mancato aggiornamento; omissione delle Procedure HACCP, mancata esecuzione delle prescrizioni temporali assegnate per le carenze meno gravi e altro ancora)
Ma in nessun modo possono essere accostate ai comportamenti censurati dall'articolo 5 della Legge n°283/62 alle sue lettere A, B, C, D , G ed H (lettere E ed F sono tacitamente abrogate da anni).
Anche il ricorso al disposizioni del C.P. (Articoli 440 e segg) è possibile solo nei casi più gravi; inoltre le stesse hanno una diversa oggettività giuridica rispetto alla Legge n°283/62 . Le Disposizioni del codice penale sono volte alla tutela della pubblica salute , mentre la Legge n°283/62 riguarda aspetti che attengono l'intrinseca salubrità delle sostanze alimentari.
Un Saluto,
Robert