Distributori automatici e presentazione prodotti alimentari

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Oggetto:

Ciao! Mi sapreste dire la normativa che prevede l'elenco delle informazioni sui distributori automatici?

Grazie mille!

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Oggetto: Distributori automatici e presentazione prodotti alimentari
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao nadiomi!  ^__^

Prova a dare un occhio all'art. 15 del DLgs. n° 109 del 27/01/1992 - Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura:

1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3.

2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonchè il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

L'argomento è stato affrontato anche nella discussione intitolata Etichettatura alimenti presentati/venduti internet.

Per ora e' tutto, buona notte!
Giulio


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Oggetto:

Segnalo un'altra discussione sull'argomento: HACCP distributori automatici di prodotti freschi/surgelati

Dell'argomento si occupa anche (seppure in maniera non chiarissima, almeno per me) il nuovo regolmento 1169/11 e precisamente l'articolo 14:
Articolo 14 Vendita a distanza

1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramitedistributori automatici o locali commerciali automatizzati.

Le mie perplessità risiedono nel fatto che, per i distributori automatici, la disponibilità delle informazioni è prevista "al momento della consegna", vale a dire, se ben capisco, quando il prodotto è già nelle mani del consumatore al quale, se così fosse, viene impedito di comprendere cosa sta acquistando "prima della conclusione dell'acquisto" stesso. Vedremo se la faccenda sarà meglio chiarita negli auspicabili documenti di raccordo tra l'attuale normativa nazionale (che ben affrontava l'argomento) ed il nuovo testo comunitario.


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Parole chiave (versione beta)

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