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Con quale criterio si dovrebbe indicare in etichetta la presenza di un coadiuvante o additivo presente nell'elenco "E"? (Es: E251).
Si fa riferimento ad un elenco specifico che discrimina tra quelli da indicare e quelli da non indicare, si fa riferimento alla sua quantità o che altro?
Grazie!
Oggetto: Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici
Caio, non sono sicuro di aver capito la tua domanda:dacci una lettura e fammi sapere se sono ho ripsoto o meno al tuo quesito:
Peradditivo normalmente si intende qualsiasi sostanza che non viene consumata come
alimento in quanto tale; che non fa parte dell’ingrediente dell’alimento non
correlata al valore nutrizionale dell’alimento stesso.
-L’additivo èaggiunto consapevolmente all’alimento stesso durante le fasi di preparazione
dell’alimento o imballaggio,trasporto e stoccaggio dell’alimento.
L’additivo i
suoi derivati devono in qualche modo diventare parte integrante degli
ingredienti dell’alimento.
Gliadditivinecessari nell’industria alimentare hanno lo scopo di:
-conservare
le qualità nutritive
-migliorare
conservabilità e le caratteristiche organolettiche
-favorire la
tecnologia produttiv
Alcuni
additivi erano noti fin dall’antichità:
-salnitro
nelle carni, solfitazione nei vini
-Percontaminati chimici vedere Regolamento CEE 315 dello 08/02/1999.
Icoadiuvanti tecnologici invece non vengono consumati come ingredienti alimentari in sé;
ma come dice la parola stessa vengono impiegati nella trasformazione di
prodotti alimentari con un determinato scopo all’interno del processo
produttivo con problemi eventuali di tracce di residui nel prodotto finito a
condizioni che questo non presenti un rischio per la salute del consumatore
finale né ripercussioni negative sul prodotto finito.
I
coadiuvanti non devono; se utilizzate correttamente né cedere sostanze
rilevanti all’alimento , né alterarne le caratteristiche organolettiche:alcuniesempi (enzimi; solventi organici; chiarificanti;
demetilizzanti; coadiuvanti di filtrazione (cellulosa,farine fossili…);
detergenti, disinfettanti (ipoclorito,tensioattivi).
Come
riportato nell’Articolo 7 D.lgs. Governo n°109 del 27/01/1992:
“Gli additivi la cui presenza è dovuta
unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto
prodotto, purché essi non svolgano più alcune funzioni nel prodotto finale"
E poi ancora D.M 14/01/1981
"L’indicazione(…) può essere omessa nel caso
di alimenti composti nella cui composizione entrino sostanze alimentari
composti nella cui composizione entrino sostanze alimentari contenenti additivi
chimici purché la quantità di additivo non
superi 5% della dose massima consentita per l’alimento apportatore.
15% nel caso di esaltatore di sapidità,
agente di rivestimento , acidificante,antiagglomerante, polvere
lievitante,antischiumogeno,Sali di fusione, agente di trattamento nella farina,
nonché al titolo XIII vari. "
Eccezione:acido
ascorbico nello yogurt da frutta (Circolare n°2 del 04/01/1972)
-non è consentito yogurt intero magro
-è consentita l’aggiunta di conserve,
marmellate,succhi e polpa di frutta (2000 mg/Kg di acido sorbico)
-nel prodotto finito non deve superare 200
mg/Kg(10% alimento apportatore)
NB: La Normativa sugli Additivi (D.M.209/96
NON SI APPLICA) per:
3)l’iscrizione
ad “uso alimentare”o in relazione alla destinazione d’uso
4)il numero
di lotto; il fabbricante ed il peso netto
5)indicazione della percentuale di ciascun
componente soggetto a limitazioni quantitative (per gli alimentari non è
necessario se il prodotto è destinato al consumatore finale)
6) il TMC (tempo massimo di conservabilità)
solo sei il prodotto è direttamente devoluto al consumatore finale
-Per i prodotti
alimentari non lavorati sono i prodotti che non sono stati sottoposti ad un
trattamento di cambiamento del prodotto; ma possono aver subito operazioni di
tritatura,disossa mento,separazione….)
"non viene indicata una dose massima,
però gli additivi devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi igienica e in dose non superiore a
quella necessaria;non devono inoltre trarre in inganno il consumatore"
Occorre però fare un po' di distinzione:
Coloranti:sostanze come dice la parola stessa
che "conferiscono un colore ad un alimento"; utilizzati per prodotti provenienti
da componenti di origine vegetale mediante procedimento estrattivo chimico-fisico
con rilascio di pigmenti
Per i
coloranti alimentari la lista positiva è di 43 composti
-ulteriori
specifiche nel (D,M, n°684 del 27/11/1996)
-Non sono
considerati sostanze coloranti i prodotti alimentari con effetto colorante
secondario come la paprica,zafferano…
-le sostanze
coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari, come
rivestimenti non commestibili di formaggi o involucro non commestibile degli
insaccati
Educoloranti:-sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce all’alimento;
possono essere“senza aggiunta di zuccheri” ovvero senza
aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi "aridotto contenuto calorico” ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento
originario o analogo.
Tra gli -edulcoranti
naturali annoveriamo i classici monosaccaridi:lattosio,glucosio,fruttosio
-Derivanti naturali(sorbitolo,maltitolo che in genere hanno potere dolcificante minore o simile
agli zuccheri corrispondenti )
-Sinettici:saccarina,aspartame,ciclammati
Per gli edulcoranti14 sono i componenti autorizzati; in etichettatura:
-I prodotti alimentari contenenti polioli in
quantità superiore al 10% devonoriportare in etichetta la dicitura:”un consumo eccessivo può avere
effetti lassativi”
-I prodotti alimentari contenenti aspartame devono riportare in etichetta “contiene
una fonte di fenilalanina”
In base all’art. 15 comme 3 non è consentito
aggungere additivi ai prodotti alimentari non lavorati quali:
oli e grassi
di origine animale non emulsionati,(burro); acqua minerale; latte (intero,scremato,parzialmente
scremato), pastorizzato,sterilizzato (compreso UHT));panna intera pastorizzata,
caffè (con esclusione del caffè istantaneo aromatizzato) tè in foglie non
aromatizzato; pasta alimentare secca esclusa pasta esente da glutine; alimenti
per lattanti o prodotti prima infanzia
Additivi ad
Azione fisica: utilizzati per conferire consistenza, ritenzione idrica; di
solito non begono digeriti e sono innocui:
-stabilizzanti:in
quanto mantengono la dispersione di fasi non miscibili
-addensanti
e gelificanti (aumentano la viscosità e consistenza dei gel)
Dosi massime
di sostanze indesiderabili negli alimentiD.Lgs 107/1992:
-metalli pesanti
-acido cianidrico
allora vediamo:
Aromatizzanti naturali (non esiste una
lista positiva)
Aromatizzanti naturali (identici, ma di
sintesi) esistono 7 sostanze, ma con limitazione di impiego
Aromatizzanti Artificiali: lista positiva
con 14 sostanze con limitazione di impiego
“Reg CEE n°217 del 23/02/1999 Repertorio sostanze
aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari”
“Reg CEE 1935/2004) Materiale e dispositivi
di packaging in grado di emettere per attivazione o rilasciare per migrazione
controllata; in particolare Requisiti art 4”
La tua risposta è molto articolata, anche perchè sono stato forse un pò vago...
Esempio concreto, così ci capiamo meglio:
Formaggio contenente E239. Il formaggio è utilizzato quale materia prima per ottenere un prodotto semilavorato che non va direttamente all'utilizzatore finale.
Ora, essendo contenuto nella M.P., questo conservante va dichiarato o no nel semilavorato prodotto? Quale criterio si dovrbbe adottare per discriminare cosa indicare in etichetta e cosa invece no? Lo stesso vale per altri "E" che potrei trovare nelle M.P.: in quale modo capire se e quando vanno indicate nel semilavorato ottenuto?
In tale discussione veniva posto in evidenza come, secondo il Decreto Legislativo 109 del 1992, per gli alimenti non destinati al consumetore non sia necessario indicare alcune menzioni, obbligatorie invece per i prodotti venduti direttamente al consumatore.
Come si evince dall'art. 17 del suddetto decreto, i prodotti non destinati al consumatore non devono necessariamente riportare gli ingredienti (e di conseguenza anche gli additivi.. i coadiuvanti tecnologici sono invece un'altra cosa), ma esclusivamente: denominazione di vendita, quantità netta (o quantità nominale, per i prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti), il nome e la ragione sociale del fabbricante, il lotto. Nulla di più.
Ora la cosa è un pò "selvaggia"....chi chiede etichette dettagliate, e chi non vuole quasi niente. Però devo fare ordine nella questione, per cui ti ringrazio delle informazioni.
Che ci fosse un nesso con il fatto che si tratta di semilavorati lo intuivo, però ero convinto che almeno alcuni additivi fossero da indicare comunque, altrimenti chi lo riceve come fa a sapere cosa c'è dentro? Solo tramite scheda tecnica?
Se si, allora la domanda che pongo passa sulla scheda tecnica...cosa va indicato e cosa no in merito agli additivi? C'è un discriminante?
Hai perfettamente ragione, Dexter, quando parli di "caos" che regna in materia.. Anche perchè, spesso, ci troviamo come interlocutori persone che provengono da percorsi di studi molto differenti (generalmente negli uffici acquisti di aziende medio-piccole si trovano laureati in materie economiche/umanistiche), che magari non hanno una formazione tecnico-scientifica e dimestichezza con etichettatura di alimenti.
Da non sottovalutare è poi il fattore emotivo che spinge il cliente a richiedere al fornitore più del necessario; con la speranza/illusione di cautelarsi maggiormente da eventuali possibili problemi.
Per quanto riguarda la seconda parte della tua dichiarazione, un conto è la legislazione in materia di etichettatura, altra cosa sono i capitolati d'acquisto, le schede tecniche, etc.
Una scheda tecnica dovrebbe riportare, oltre alla denominazione di vendita ed alla descrizione del prodotto, tutti gli ingredienti (ivi compresi gli additivi), il termine minimo di conservazione (oppure la data di scadenza), il range di parametri chimico-fisici e di contaminazione microbica (logicamente entro i limiti di legge), la modalità di conservazione, la pezzatura, le caratteristiche degli imballi, i parametri metrologici vari, etc.
Una traccia molto sommaria di capitolato d'acquisto è invece quella di cui discutevamo la scorsa settimana con Andrea08 qui.
Ah...verissimo! Spesso è un caos lasciato alla forza delle parti, cosa che non mi va per nulla :(
Al che penso al caso di una lavorazione conto terzi: etichettatura, scheda tecnica, capitolati...sono tutti vincolati logicamente a quel che il fornitore-cliente porta per essere lavorato.
La domanda è: in quale modo ci si può quindi tutelare in quanto terzisti qualora alcune M.P. contenessero additivi? Voglio dire: il fornitore-cliente sa bene quel che manda in lavorazione. E' da ritenere bastante questo o no?
Il dubbio c'è quando le M.P. diventano eterogenee e non so se basta comunicare al fornitore-cliente che si è utilizzata la tale M.P. e lasciare a lui l'incombenza di andarsi a vedere se e cosa ci può essere contenuto che poi LUI dovrà dichiarare nelle sue etichette.
Tornando alla domanda iniziale, il criterio da utilizzare per valutare la dichiarabilita' o meno di un additivo piuttosto complesso (e lascia adito ad interpretazioni soggettive). Ho tentato di chiarire la situazione in:
sul sito della "Food Safety Authority of Ireland" si chiarisce come gli additivi alimentari possano essere "gestiti" all'interno di prodotti finiti quando provengono da ingredienti che li contengono.
La presenza di un additivo alimentare in un prodotto finito "può derivare dall'utilizzo di ingredienti che lo contengono", a condizione che, il livello di tale additivo, non superi il limite massimo consentito (la quantità di quell'additivo presente nel prodotto finito deve rimanere entro i limiti legislativi previsti per tale uso) e che, quest'ultimo, non svolga una significativa funzione tecnologica nell'alimento finale.
Se l'additivo continua a svolgere una funzione nel prodotto finito, dovrà essere dichiarato sull'etichetta, indipendentemente dalla sua origine.
Questo è conosciuto come il principio del "carry-over"..
Esempio: L'uso di sorbati in una purea di frutta che viene poi aggiunta a uno yogurt. Se il livello di sorbati nella purea di frutta "non supera il massimo consentito per la purea e per lo yogurt" e, tali sorbat,i non svolgono una funzione tecnologica significativa nello yogurt , allora si applica il principio di "carry-over" e, non sarà pertanto, necessario elencare i sorbati come additivi sull'etichetta dello yogurt.
Questo principio asscura che, gli additivi usati negli ingredienti e presenti nel prodotto finale, non necessitano di essere elencati sull'etichetta a meno che non abbiano una funzione tecnologica rilevante nel prodotto finale.
Quando il "carry-over" NON si applica?
l'additivo supera la quantità massima consentita per l'ingrediente specifico;
l'additivo svolge una funzione tecnologica significativa nel prodotto finito
Occorre, però, secondo me, precisare che "Se gli additivi presenti nelle materie prime rimangono nel prodotto finito sotto forma di "residui evidenti", la loro presenza dovrà essere segnalata nell'etichetta del prodotto finito, a prescindere dalla funzione svolta..." Spiego meglio il mio ragionamento con un esempio: "Immaginiamo di produrre biscotti impiegando una purea di frutta che contiene un conservante come il sorbato di potassio. Il sorbato di potassio è stato aggiunto alla purea di frutta per preservarne la freschezza prima che venisse incorporata nell'impasto dei biscotti. Dopo la cottura dei nostri biscotti, se le analsi rivelassero ancora "residui evidenti" di sorbato di potassio nel prodotto finito, anche se, in quantità minore rispetto alla purea di frutta originale, andranno indicati in etochetta". Resta da capire cosa si possa intendere con "residui evidenti"...