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"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 118
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in
particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene
dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante
deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto
marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione
del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
EMANA il seguente decreto legislativo:
ART. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da
norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le
modalita' di verifica dell'osservanza di tali norme.
ART. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) igiene dei prodotti
alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salubrita' dei prodotti alimentari. Tali misure
interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra
l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la
preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il
deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore; b) industria
alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che
esercita una o piu' delle seguenti attivita': la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, di prodotti alimentari; c) alimenti salubri: gli alimenti
idonei al consumo umano dal punto di vista igienico; d) autorita' competente:
il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, i comuni e le unita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; e) responsabile
dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il
responsabile specificatamente delegato.
ART. 3 (Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria
attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli
alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi
su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti
critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): a) analisi dei
potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui
possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare
riguardo ai punti critici individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere
alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure
di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in
occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attivita',
dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di
sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione
dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma
2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile
dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio
immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in
questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le
autorita' competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni
relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve
rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria
locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga
distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da
garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria
alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui
all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti
purche' non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali
disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della
sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie.
Art. 4 (Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3,
possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto,
ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi
generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai settori
dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali
le autorita' competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con
i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice
internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del
Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanita' valuta la conformita' all'articolo 3 dei
manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalita' da esso stabilite e, se li
ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari
possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO
9000.
Art. 5 (Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino
le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si
deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione
generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in
relazione alle attivita' svolte dall'industria alimentare, prestando una
particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati,
al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state
effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrita' e la sicurezza dei
prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e'
stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e'
sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione
al consumatore, nonche' delle condizioni in cui e' esposto o in cui e'
immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995;
tale frequenza puo' tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in
conformita' al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 6 (Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove campagne informative
dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione,
anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni
ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di
educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla
programmazione annuale.
Art. 7 (Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la
parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola:
"campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti:
"di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".
Art. 8 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare e' punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del
sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5; c) la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la
violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3,
comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il
responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o
non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro
un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la
violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma
4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrita' e la sicurezza dei
prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire
seicentomila a lire sessanta milioni.
Art. 9 (Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree
pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua
pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai
sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai
sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per la produzione, la
preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita
al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto delle
effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.
1. I capitoli sa V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione
primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito,
trasporto, distribuzione manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al
consumatore.
I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
- il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III,
- il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati,
tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
- il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo, - il capitolo IV a tutti i tipi di
trasporto.
3. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato mirano a
garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
Capitolo I - Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III)
1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone cond izioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei quali si trovano
prodotti alimentari devono:
a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la
penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di
condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata,
durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio
d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali
insetti e altri animali nocivi;
d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e
l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati
per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un
buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione
degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un
sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti
alimentari devono essere separati dai lavabi.
5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico
di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aereazione devono essere
tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o
sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano gli alimenti devono
disporre di un buon sistema di aereazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale.
8. li impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da
evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il
personale.
Capitolo II - Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono
preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mens a e quelli specifici nel
capitolo III)
1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali
adibiti a mensa):
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove
necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente,
lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità
competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove
opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove
necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente,
lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le
operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che
altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo
da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe
indesiderabili e lo spargimento di particelle;
d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di
sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario
munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre
provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la
produzione;
e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale
fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo
scopo;
f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono
essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da
disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a
meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di
materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione
degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla
corrosione, facili da pulire e avere adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di
lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli
alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter
essere mantenuti puliti.
Capitolo III - Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di
vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione
privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori
automatici
1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché
mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto
ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di
agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene
personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature
igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e
se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a
meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri
materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione
degli strumenti di lavoro e degli impianti;
d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e
l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché
dei residui (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare
adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto
ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Capitolo IV - Trasporto
1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere
mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti
da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale
da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.
2. Salvo quanto previsto al capitolo IV A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono
essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono
risultarne contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o
contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere
apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie
relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione
"esclusivamente per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o
di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera
efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari
o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un
carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da
rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono
poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere
progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.
Capitolo IV A - Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi
1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere
sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere
utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari
é consentito alle seguenti condizioni:
a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi
rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente
precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi
precedenti accettabili di cui all'appendice 1;
b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli
indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza, in detti serbatoi devono essere
prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui
all'appendice 1.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere
sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere
utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari
è consentito alle seguenti condizioni:
a) in serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di
un suo equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi,
destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva
un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in
oggetto e in marito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il
comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione
comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in
conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di
pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la
documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.
Capitolo V - Requisiti per l'apparecchiatura
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti
devono essere mantenuti puliti e
a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e
sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti
in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino
sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli
scopi previsti;
c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.
Capitolo VI - Residui alimentari
1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle aree di trattamento
degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria
alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che
gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori
utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato,
mantenuti in buone condizioni igieniche igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili
e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui
alimentari e di altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere
mantenute facilmente pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la
contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.
Capitolo VII - Rifornimento idrico
1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel D.P.R. 24
maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato,
ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui al
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e deve essere impiegato, ogniqualvolta necessario, in modo
tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato,
maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza
che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.
4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi
antincendio e altri scopi ana loghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte
separate, facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al
sistema di acqua potabile.
Capitolo VIII - Igiene personale
1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno
standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso,
protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia
trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della
pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di
trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta
di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.
Capitolo IX - Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari
1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano
contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati da parassiti,
microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali
operazioni di cernita o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica,
non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere
opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento nocivo e la
contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano,
nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente
consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati o protetti in
modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti
procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti sui quali possono
proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a
temperature che non provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la
sicurezza degli alimenti, e' premesso derogare al controllo della temperatura per periodi
limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto,
l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, compresa la somministrazione, degli
alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, e' necessario
raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o
dell'ultima fase di preparazione se non e' applicato un trattamento termico ad una temp eratura
che non provochi rischi per la salute.
6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere
adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
Capitolo X - Formazione
I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e
abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in
relazione al tipo di attività.