Sono definite ionizzanti quelle radiazioni, elettromagnetiche e corpuscolate, che possiedono energia sufficiente per ionizzare, in modo diretto o indiretto, gli atomi del materiale irradiato che incontrano, impartendo agli elettroni energia cinetica sufficiente a farli allontanare, con formazione di ioni e radicali liberi. Sulla materia vivente hanno effetto in tre fasi, chimica, fisica e biologica. Le radiazioni ionizzanti possono essere utilizzate, in base ai livelli di dosaggio (da 5 a 100 kGy), per sanificare o sterilizzare prodotti medicali e diagnostici, materiale sanitario, prodotti farmaceutici, packaging cosmetico, farmaceutico e alimentare, altri prodotti (per esempio stuzzicadenti, talco etc.) ma anche nel campo della chimica dell'irraggiamento per il processo di scurimento degli articoli in vetro (principalmente flaconi per profumeria e cosmetici) e la reticolazione di materie plastiche (cross-linking). I primi tentativi di applicare le radiazioni alla conservazione degli alimenti si possono far risalire alla fine del XIX secolo con Pacinotti e Porcelli. Bisogna giungere al 1957 in Germania per avere un'utilizzazione commerciale dell'irraggiamento [4].
(Figura 1: Simbolo del Pericolo di Radiazioni Ionizzanti)
Normativa per i prodotti alimentari
Il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti e' regolamentato dalle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE relative al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, entrate in vigore il 20 settembre 2000. A partire dal 20 marzo 2001, tutti gli alimenti irradiati e i loro ingredienti immessi sul mercato europeo devono quindi ottemperare alle disposizioni delle suddette direttive. Più precisamente la direttiva quadro 1999/2/CE copre gli aspetti generali e tecnici dell'attuazione del processo, mentre la direttiva di applicazione 1999/3/CE stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.L'emanazione di direttive comunitarie nasce dall'esigenza di armonizzare le differenze tra le legislazioni nazionali e quindi tra le relative condizioni di impiego dell'irraggiamento, che potrebbero condizionare la libera circolazione dei prodotti alimentari nonché, dall'esigenza di tutelare i consumatori per i quali l'irradiazione costituisce un motivo di preoccupazione e un tema di pubblica discussione. In questa ottica la direttiva quadro stabilisce il campo di applicazione dell'irraggiamento, le finalità e le condizioni del trattamento, ivi comprese le sorgenti di radiazioni che possono essere utilizzate, le dosi che possono essere applicate e i requisiti igienici dei prodotti alimentari da sottoporre al trattamento stesso.
Per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione al trattamento, la direttiva comunitaria prevede che il trattamento possa essere ammesso solo se:
- esiste una giustificata e ragionevole necessità tecnologica;
- costituisce un beneficio per il consumatore;
- non presenta rischi per la salute;
- non viene utilizzato per sostituire misure igieniche e sanitarie o buone prassi di fabbricazione cioe' solo se gli alimenti sono sani e in buone condizioni al momento dell'applicazione del trattamento stesso.
Per quanto riguarda le condizioni del trattamento la normativa vigente stabilisce che esso sia effettuato soltanto mediante i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:
- raggi gamma emessi da radionuclidi 60Co o 137Cs;
- raggi X emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale pari o inferiore a 5 MeV;
- elettroni emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale pari o inferiore a 10 MeV.
La direttiva prevede inoltre, a maggiore garanzia del processo tecnologico, che il trattamento dei prodotti con radiazioni ionizzanti debba avvenire solo in impianti muniti di autorizzazione.
Tali impianti devono quindi rispondere alle norme internazionali di buona tecnica di irraggiamento raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS (Food and Agriculture Organization of the United Nations/Organizzazione Mondiale della Sanità) del Codex Alimentarius e hanno quindi l'obbligo di tenere per ciascuna sorgente di radiazioni utilizzata un registro in cui vengono indicati per ogni lotto di produzione la natura e la quantità dei prodotti irradiati, il richiedente del trattamento, il destinatario dei prodotti, la data dell'irraggiamento, i materiali dei contenitori utilizzati nonché tutti i dati di dosimetria per il controllo del processo di irraggiamento.
Infine, a maggiore tutela della libera scelta del consumatore, la direttiva quadro stabilisce che i prodotti trattati con radiazioni ionizzanti debbano essere correttamente etichettati e cioe' riportare la dicitura “irradiato” in etichetta, se venduti confezionati, o su un cartello in prossimità del recipiente che li contiene, se venduti sfusi. Lo stesso obbligo vige se un prodotto irradiato e' utilizzato come ingrediente cioe' la stessa dicitura deve accompagnare la sua denominazione nell'elenco degli ingredienti a prescindere dalla percentuale con cui esso e' presente. Le norme relative all'etichettatura prevedono inoltre che i prodotti alimentari se irradiati debbano riportare l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento o il suo numero di riferimento. La direttiva comunitaria come già accennato, oltre a coprire gli aspetti generali e tecnici dell'attuazione del processo, ha previsto l'adozione di un elenco positivo di prodotti che, ad esclusione di tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.
L'elenco e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 283 del 24/11/2009 a pagina 5 e prevede:
Prodotti | Autorizzati al livello massimo indicato della dose globale media di radiazione assorbita [kGy] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BE | FR | IT | NL | PL | UK | |
Erbe aromatiche surgelate | 10 | 10 | ||||
Patate | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | ||
Ignami | 0,2 | |||||
Cipolle | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,06 | 0,2 | |
Agli | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | |
Scalogni | 0,15 | 0,075 | 0,2 | |||
Ortaggi, compresi legumi | 1 | 1 | ||||
Legumi | 1 | |||||
Frutta (compresi funghi, pomodori, rabarbaro) | 2 | 2 | ||||
Fragole | 2 | |||||
Prodotti ortofrutticoli secchi | 1 | 1 | 1 | |||
Cereali | 1 | 1 | ||||
Fiocchi e germi di cereali per prodotti a base di latte | 10 | 10 | ||||
Fiocchi derivati da cereali | 1 | |||||
Farina di riso | 4 | 4 | ||||
Gomma arabica | 3 | 3 | 3 | |||
Carne di pollo | 7 | |||||
Pollame | 5 | 5 | ||||
Pollame (volatili domestici, oche, anatre, galline faraone, piccioni, quaglie e tacchini) | 7 | 7 | ||||
Carne di pollo separata meccanicamente | 5 | 5 | ||||
Frattaglie di pollame | 5 | 5 | ||||
Cosce di rana congelate | 5 | 5 | 5 | |||
Sangue, plasma e coaguli essiccati | 10 | 10 | ||||
Pesci e frutti di mare (compresi anguille, crostacei e molluschi) | 3 | 3 | ||||
Gamberi decorticati o decapitati surgelati | 5 | 5 | ||||
Gamberi | 3 | |||||
Albume d'uovo | 3 | 3 | 3 | |||
Caseina, caseinati | 6 | 6 |
La direttiva comunitaria 1999/2/CE pone infine l'accento sulla necessità da parte di ogni stato membro di effettuare non solo controlli sugli impianti di irraggiamento ma anche, fatto del tutto innovativo, di effettuare controlli sui prodotti in fase di commercializzazione al fine di assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni vigenti, proteggere gli interessi del consumatore, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e assicurare la lealtà delle transazioni commerciali. Tali controlli, secondo quanto descritto nella direttiva quadro relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere condotti a partire dal 20 marzo 2001 e i risultati dei controlli devono essere comunicati alla Commissione. Nell'ambito dei controlli la direttiva stabilisce inoltre che i metodi di analisi adottati per l'identificazione degli alimenti irradiati in fase di commercializzazione, devono essere conformi ai criteri di valutazione dei metodi di analisi riportati nelle relative direttive comunitarie cioe' devono essere valutati e validati e, ai fini del controllo ufficiale, applicati solo nei laboratori autorizzati.
Nel nostro Paese, le direttive comunitarie relative agli alimenti irradiati e i loro ingredienti sono state recepite con il D.Lgs 30 gennaio 2001 n.94. Il decreto di recepimento si inserisce in un quadro normativo che già prevede una disciplina generale in materia di radiazioni ionizzanti e, per quanto riguarda più specificatamente gli alimenti, si colloca nel quadro normativo già tracciato dai decreti ministeriali 30 agosto del 1973 e 18 luglio1996 n. 454 che autorizzano rispettivamente l'irraggiamento di agli, patate e cipolle e di erbe aromatiche e spezie. Uno degli aspetti innovativi della normativa nazionale riguarda il provvedimento di autorizzazione degli impianti che e' subordinato al rilascio del nulla osta all'impiego, già previsto per gli impianti che utilizzano radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 230 del 1995 e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. Inoltre per gli impianti viene inserita la figura del responsabile dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per garantire la corretta applicazione del trattamento. Per quanto riguarda i controlli analitici degli alimenti irradiati in fase di commercializzazione, essi devono essere effettuati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti individuate dal D.Lgs 3 marzo 1993 n.123, che disciplina il controllo ufficiale degli alimenti. L'art. 17 del decreto di recepimento delle direttive comunitarie, demanda inoltre all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in considerazione della pregressa collaborazione con i gruppi tecnici comunitari, il compito di individuare i metodi atti a rilevare il trattamento con radiazioni ionizzanti e di fornire il supporto tecnico-scientifico ai laboratori deputati al controllo ufficiale.
All'ISS, in base all'art. 1 della legge n. 282 del 30 aprile 1962, e' anche affidato il compito delle analisi di revisione che si esplica attraverso l'esame del campione prelevato dalle strutture di vigilanza qualora risulti non conforme alle normative vigenti [1].
Relazione della commissione europea
L'ultima relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti e' quella relativa all'anno 2010. La relazione raccoglie le informazioni trasmesse alla Commissione dai 27 Stati membri. Nel 2010, 24 impianti di irradiazione autorizzati erano operativi in 13 Stati membri in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. Nel 2010 sono stati autorizzati due impianti di irradiazione, uno dalla Bulgaria e uno dall'Estonia. Nessun impianto di irradiazione autorizzato e' stato chiuso. Sette impianti di irradiazione non hanno irradiato alimenti nel 2010. Complessivamente sono state trattate con radiazioni ionizzanti 9263,4 tonnellate di prodotti negli Stati membri, l'88,55% delle quali e' stato irradiato in tre Stati membri: Belgio (63,11%), Paesi Bassi (16,63%) e Francia (11,06%). Tra le categorie di prodotti irradiati le percentuali più elevate si riferiscono a: cosce di rana (47,67%), pollame (22,5%) e erbe aromatiche e spezie (15,86%). 27 Stati membri hanno fornito informazioni in merito ai controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto. Tre Stati membri non hanno effettuato alcun controllo analitico durante le ispezioni e i controlli ufficiali. Complessivamente sono stati raccolti 6244 campioni da 24 Stati membri. Tre Stati membri hanno raccolto il 69,17% dei campioni (Germania 52,16%, Paesi Bassi 10,47% e Regno Unito 6,53%). 6052 campioni (96,92%) sono risultati conformi alle disposizioni delle direttive. 144 campioni (2,3%) sono risultati non conformi. Nella maggior parte dei casi la non conformità era dovuta a un'etichettatura non corretta e all'irradiazione di categorie di prodotti per le quali l'irradiazione non e' autorizzata. 48 campioni (0,77%) hanno dato risultati dubbi. Le ragioni di tali risultati dubbi sono spesso legate a una mancata conferma dopo l'esito positivo delle prove di individuazione e/o alla difficoltà di determinare quale ingrediente degli alimenti compostie' stato irradiato, anche in presenza di etichettatura [2].
(Figura 2: Logo Radura, usato per indicare Alimenti Trattati con Radiazioni Ionizzanti)
Parere dell'Efsa
Gli esperti scientifici dell'EFSA hanno fornito un aggiornamento di un precedente parere scientifico sulla sicurezza dell'irradiazione degli alimenti. Gli esperti EFSA concludono che per i consumatori non vi sono rischi microbiologici collegati all'utilizzo di alimenti irradiati. La pratica dell'irradiazione, benché efficace, deve considerarsi soltanto uno dei numerosi processi che possono ridurre la presenza di patogeni negli alimenti. Secondo loro l'irradiazione deve far parte di un programma integrato di gestione della sicurezza alimentare volto a proteggere i consumatori, che comprende buone prassi agricole, produttive e igieniche. Gli esperti affermano che la maggior parte delle sostanze che si formano negli alimenti a seguito di irradiazione si formano anche durante altri tipi di trattamento degli alimenti, con livelli confrontabili a quelli che si originano, ad esempio, con il trattamento termico dei cibi [3].Gammarad Italia Spa
E' l'unica realtà italiana autorizzata al trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti. La tecnologia impiegata e' quella dei raggi gamma emessi dal decadimento del nucleo radioattivo dell'isotopo 60 del Cobalto (60Co). L'azienda e' specializzata nel trattamento di prodotti medicali, diagnostici, sanitari, farmaceutici e packaging farmaceutico, cosmetico, alimentare, mentre da circa sei anni non utilizza questa tecnologia per il trattamento dei prodotti alimentari a causa di mancanza di richiesta da parte del mercato.Conclusioni
Nel nostro paese questa tecnologia stenta ad affermarsi nel trattamento degli alimenti. Permane, da parte dei consumatori, una diffidenza di fondo dovuta a dubbi, anche se infondati, sulla sicurezza e derivante anche dal possibile uso non corretto delle radiazioni per mascherare e risanare bassi standard igienici e microbiologici degli alimenti. Il dubbio principale potrebbe essere: può il trattamento rendere l'alimento radioattivo? Alla luce degli studi fino ad oggi effettuati questo non e' possibile.E' necessario distinguere il concetto di alimento irradiato da alimento radioattivo. Nel primo caso l'alimento non viene mai in contatto con la fonte radioattiva ed alle massime dosi possibili di trattamento risulta avere una radioattività acquisita di molto inferiore a quella naturalmente presente in ogni corpo. Nel secondo caso invece l'alimento e' accidentalmente entrato in contatto con particelle di sostanza radioattiva che continua quindi ad emanare radiazioni per il suo normale decadimento.[5][6] Viceversa le radiazioni trovano conveniente applicazione nel settore sanitario, farmaceutico e cosmetico ed alimentare nei paesi in via di sviluppo soprattutto nella lotta ai parassiti delle granaglie (cereali e legumi) riducendo così l'impiego dei pesticidi e per ritardare la maturazione e senescenza dei frutti [4].
Bibliografia
[1] Istituto Superiore di Sanità. Il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti. A cura di Concetta Boniglia, Sandro Onori e Orazio Sapora - 2004, 112 p. Rapporti ISTISAN 04/21 ^[2] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2010. ^
[3] Efsa, Scientific Opinion on the Chemical Safety of Irradiation of Food 2011. ^
[4] Patrizia Cappelli e Vanna Vannucchi, Chimica degli alimenti seconda edizione, Ed. Zanichelli, 2000 ^ ^
[5] CGFI - International Consultative Group on Food Irradiation - Facts about food irradiation - 1999; ^
[6] Irradiated foods, global developments & irradiation as a quarantine treatment - Dr. Carl Blackburn - 2011 ^