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Per questo motivo vorrebbe "veicolare il messaggio in modo diverso".
(fig. 1 - Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio)
Senza entrare nel merito di ciò, vorrei solo capire se è possibile, o meno, fare quello che lui vorrebbe.
Ho cercato riferimenti a questa possibilità sul Decreto e non ho trovato nulla che vieti espressamente di indicare la cosa in modo diverso, ma per come interpreto io la legge, dal momento in cui decido di comunicare che il mio prodotto è preparato con sale arricchito di iodio lo posso fare, esclusivamente tramite l'uso del bollino previsto dal Ministero della Salute.
Qualora lo comunicassi in modo diverso entrerei nell'ambito dei "claim" e pertanto mi dovrei attenere ai claim approvati dall'UE dove non mi pare ci sia "preparato con sale arricchito di iodio" ma solo "fonte di iodio" che non posso nè voglio mettere.
Secondo voi il mio ragionamento è corretto? Oppure posso scrivere sul fronte della confezione "preparato con sale arricchito di iodio" senza usare il bollino previsto nel Decreto?
Grazie
Oggetto: Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio
1. Devo per forza usare il logo indicato dal Ministero?
Direi di no, dato che il decreto del 2006 dice "può" e non "deve", né proibisce l'eventuale utilizzo di altri strumenti per comunicare le caratteristiche di cui stiamo parlando.
2. Sono obbligato a scrivere "fonte di iodio" o posso dire "preparato con sale arricchito di iodio"?
Mi pare che la mia dichiarazione del 20 ottobre scorso, rilasciata all'interno della discussione Preparato con sale arricchito di iodio, contenga la risposta: "arricchito" e "fonte di..." sono entrambe utilizzabili, in quanto equivalenti.
Perdonami, ma a meno che io non abbia correttamente compreso il ragionamento, non trovo che sia equivalente dire che un prodotto è "preparato con sale arricchito di iodio" e dire che un prodotto è "fonte di iodio".
Il bollino indica che il sale che è contenuto nel prodotto è arricchito di iodio, pertanto prevede una quantità minima di iodio presente nel sale, quindi i 30mg/kg.
Dire che un prodotto è fonte di iodio, invece, significa che la quantità di iodio presente all'interno del prodotto deve essere significativa quindi, giustamente (150 μg x 15%) = 22,5 μg/100 g
Io so che il mio sale ha la quantità di iodio sufficiente per essere chiamato iodurato, ma non so se la quantità di iodio presente nel mio prodotto finito raggiunge o non raggiunge 22,5 μg/100 g.
Io metto il bollino per indicare che nella preparazione uso sale arricchito di iodio, ma non dico in nessun modo che il mio prodotto sia fonte di iodio per il semplice fatto di usare un sale arricchito di iodio.
Ok, credo di aver compreso ora cosa intendesse alfclerici... che la quantità di iodio nel sale è talmente alta da far sì che un prodotto preparato con sale arricchito di iodio si possa considerare anche "fonte di iodio" salvo i casi in cui la percentuale di sale sul prodotto sia inferiore a 0,75%, come giustamente ha calcolato trentino, di cui peraltro condivido in pieno il P.S.
Beh, piano pianino ci arrivo anche io!
Comunque, condivido con voi che, nel frattempo, l'Ufficio Marketing ha sentenziato che il bollino è brutto e che quindi va relegato nel retro fascetta... Vabbeh...
Parole chiave (versione beta)
sale, prodotto, quantita, claim, confezione, settore agroalimentare, legge