Etichettatura piatti monoporzione da riscaldare e servire

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Oggetto:

Se un ristoratore decide di attivare all’interno della propria attività il confezionamento di primi piatti monoporzione (insalate di riso, carne, ecc) per poi distribuirli all’interno di un bar come pasti veloci, prodotti monoporzione da riscaldare e servire al cliente, nell’etichettatura cosa va riportato? La data di scadenza?

Grazie


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Oggetto: Etichettatura piatti monoporzione da riscaldare e servire
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao nadiomi,

dovresti specificare se li distribuisce (somministra) nel bar della propria struttura oppure li fornisce ad altro bar.

Grazie

 


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Oggetto:

Naturalmente le cose cambiano a seconda che si tratti di una o l'altra delle due situazioni indicate da trentino.

- Somministrazione in locali diversi da quelli di preparazione

In questo caso ritengo che il rispetto dei requisiti igienici imponga l'utilizzo di imballaggi rispondenti alle caratteristiche imposte ai prodotti preconfezionati ( unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata). Conseguentemente le indicazioni in etichetta non possono che essere quelle previste per tali prodotti.

- Somministrazione negli stessi locali di preparazione

La situazione potrebbe richiamare i cosiddetti “preincartati” (prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata): a mio avviso non è così.

Dalla descrizione di nadiomi, infatti, mi par di capire che non vi è né la richiesta dell'acquirente (quantomeno contestuale al confezionamento), né la vendita immediata. Parrebbe, invece, trattarsi di qualcosa di simile alle confezioni abitualmente reperibili nei banchi della grande distribuzione, sulla cui natura esiste già ampia giurisprudenza e qualche modesto articolo.

In altre parole, se immagino correttamente, le monoporzioni, una volta preparate, vengono in qualche modo confezionate, se non altro per proteggerle dall'ambiente esterno e preservare le caratteristiche dell'alimento.

Quindi, continuando nella mia ipotesi di lavoro, nei locali del ristorante/bar troviamo una serie di monoporzioni che verranno consumate in tempi ragionevolmente diversi da quelli della preparazione.

A questo punto entra in ballo il diritto del consumatore all'informazione.

Mettiamoci nei panni del cliente che si accinge a scegliere un piatto: a quali informazioni sarà interessato? Beh, in prima battuta direi: di che si tratta (denominazione di vendita) e quali sono gli ingredienti e segnatamente gli eventuali allergeni.

E la scadenza? Magari non interessa al cliente, ma certo, in fase di verifica da parte degli Organi di controllo, l'ispettore chiederebbe “Ma quanto li conservate?”

Personalmente, più che la scadenza (brutta da vedere da parte del cliente) io indicherei la data di preparazione: ovviamente l'OSA in questione dovrà documentare la durata limite delle varie preparazioni ed il loro destino, nel caso nessuno le acquisti in tempo utile.

Come si vede, si tratta di una situazione intermedia tra preconfezionato e preincartato, ma la cosa non deve stupire dato che lo stesso regolamento 1169/11 la gestisce in modo fluido (cfr. art. 44).

Conclusione: io contrassegnerei ogni monodose con le tre indicazioni in grassetto, integrando nel manuale HACCP le altre informazioni.

ciao

alf
 


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Oggetto:

I prodotti vengono confezionati e trasferiti in un altro bar. qui vengono riscaldati e somministrati.

Grazie

scusate il ritardo


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Oggetto:

La precisazione di nadiomi mi consente qualche ulteriore riflessione.

Dunque, la somministrazione avviene in locali diversi da quelli di preparazione: questo sgombra il campo da qualunque ipotesi legata ai preincartati.

Sia il 109/92 (art. 14, punto 5) che l'1169/11 (art. 8, punto 7) prevedono l'ipotesi di prodotti destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso. Entrambi i testi sono concordi nell'affermare che le informazioni di cui il consumatore finale deve disporre sono quelle relative ai prodotti preconfezionati.

Queste disposizioni sono applicabili al caso in questione? Per poter rispondere compiutamente si dovrebbe disporre di maggiori dettagli..

Il ristorante ed il bar operano sotto la responsabilità di un unico OSA (così come definito dal punto 1 del citato art 8)?

Quanto dista il ristorante dal bar?

Come vengono trasportati i prodotti?

Che caratteristiche hanno le singole confezioni?


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Oggetto:

Sì, il ristorante e il bar operano sotto la responsabilita di un unico OSA.

Il Bar dista dal ristorante circa 1 Km.

I prodotti vengono confezionati in monoporzioni (pasta, carne, isalate) che succesivamete nel Bar vengono solo riscaldati al microonde e somministrati nella stessa confezione.

I prodotti vengono trasportati tramite contenitori termici con macchina privata.

Scusate ancora il ritardo.

Grazie


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Oggetto:

Direi che con le ultime precisazioni di nadiomi gli elementi di valutazione ci sono tutti.

L'argomento è interessante e mi pare di aver illustrato il mio punto di vista: possibile che nessun'altro abbia qualcosa da dire?

alf


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Oggetto:

Quindi io direi che i prodotti devono essere etichettati "denominazione, ingredienti e data di scadenza" e che quest'ultima (data di scadenza) sarà difficile definire per un ristoratore?


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Oggetto:

Ripeto quanto ho già scritto:

- Somministrazione in locali diversi da quelli di preparazione

In questo caso ritengo che il rispetto dei requisiti igienici imponga l'utilizzo di imballaggi rispondenti alle caratteristiche imposte ai prodotti preconfezionati ( unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata). Conseguentemente le indicazioni in etichetta non possono che essere quelle previste per tali prodotti

Quindi:

Denominazione di vendita

Elenco degli ingredienti

Peso netto

Quantità di eventuali ingredienti evidenziati (es. risotto ai funghi: quanti funghi?)

TMC/data di scadenza: da valutare, ovviamente, caso per caso

Nome/ragione sociale dell'OSA

Quanto al numero di lotto, posso ipotizzare che ne venga assegnato uno per ogni giornata di produzione (domanda: i piatti vengono tutti consumati nella stessa giornata di produzione? E, in caso contrario, quelli che restano che fine fanno? Ovviamente di ciò si deve tenere conto nella definizione del TMC/lotto oltre a documentare le regole di gestione degli eventuali avanzi nel manuale HACCP)

Inoltre, l'OSA deve organizzarsi per la rintracciabilità ascendente, vale a dire identificare l'origine degli ingredienti utilizzati per preparare i piatti: se un cliente va all'ospedale a causa dei funghi del suo risotto, l'OSA deve sapere chi glieli ha forniti.

Tutto troppo complicato? Può darsi: in ogni caso questo è ciò che consiglierei al ristoratore, il quale è, naturalmente, libero di effettuare eventuali semplificazioni, a condizione che se ne assuma la responsabilità.

Sarebbe interessante, comunque, sapere che ne pensa il nostro OSA.

Ciao

alf


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Oggetto:

Ciao a tutti,

in questi ultimi giorni ho avuto la necessità di approfondire l’argomento etichettatura dei prodotti forniti alle Collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o tagliati o somministrati.

D.Lgs. 109/1992:

Art. 1

2. Si intende per:

e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'".

Art. 14

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 (tutte le indicazioni di legge ndr) possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.

7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.

Art. 3 1. a) la denominazione di vendita; d) il termine minimo di conservazione o ...la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;

Reg. (UE) 1169/2011:

Articolo 2

2.

d) «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;

Art. 8

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

… gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

Art. 9

1.

a) la denominazione dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

________________________________________________________________--

Sintetizzo:

Per i prodotti forniti alle collettività devono comparire:

  • le informazioni di legge:

sulle singole confezioni

oppure

sull’imballaggio globale

oppure

sui documenti commerciali (o schede tecniche allegate)

  • sull’imballaggio globale comunque le seguenti informazioni:

- la denominazione dell’alimento;

- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare titolare del prodotto

aggiungerei

- Xconfezioni x Yg = Totale g

__________________________________________________--

Come sempre, sono più che gradite eventuali osservazioni e confronti.

Cordialmente,

trentino


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Pagine: 1 2



Parole chiave (versione beta)

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