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il Regolamento (CE) 2073/2005 richiede, per alimenti pronti che constituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, l’assenza in 25 g di prodotto del patogeno (metodo EN/ISO 11290-1). Questo criterio si applica prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell’OSA che li produce.
Ne deduco che l’OSA che produce questo alimento eseguirà le analisi per la determinazione qualitativa di Listeria finché il prodotto è ancora nello stabilimento, prima che venga immesso sul mercato.
A questo punto mi chiedo:
1. se sia possibile effettuare tale determinazione analitica (qualitativa, presenza/assenza, metodo EN/ISO11290-1) anche dopo l’immissione sul mercato durante il periodo di conservabilità dell’alimento, fino a fine shelf-life;
2. mi domando inoltre chi possa richiedere tali analisi, se possibili: l’OSA stesso? La collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali) che abbia acquistato questa merce dall’OSA produttore? Il consumatore finale?
Grazie a tutti
Oggetto: Determinazione di Listeria dopo immissione sul mercato
L'OSA è tenuto a garantire l'assenza di Listeria m. fino a fine shelf-life. Tuttavia se ha sufficienti informazioni bibliografiche e studi sul prodotto può "rientrare" nel limite di 100 UFC/g per tutta la vita commerciale.
Sinceramente non ho ben capito le tue domande però posso dirti che l'OSA è tenuto comunque a fare studi di shelf-life: si terrà il prodotto in casa fino alla data di scadenza "simulando" una conservazione presso il cliente. Durante questo periodo farà analisi e vedrà che succede.
Chi può richiedere queste analisi? Innanzitutto le autorità competenti per rispondere alla domanda: come hai assegnato la data di scadenza? In secondo luogo possono essere richieste in caso di intossicazione da Listeria (oppure da ritrovamento Listeria in fase di autocontrollo o ispezione presso il cliente).
Dunque, nel mio caso avevo già escluso la possibilità di rientrare nel limite di 100 UFC/g per tutta la vita commerciale (magari è stato eseguito un Challenge Test che non ha garantito una crescita inferiore alle 100 UFC/g).
Poniamo il caso anche che l'OSA abbia effettuato studi di shelf-life simulati tenendolo nel proprio stabilimento.
Entrando nella routine di lavoro, però, l'OSA eseguirà analisi in autocontrollo sull'alimento a fine produzione, quando la merce sarà ancora sotto il suo controllo, seguendo il proprio piano di campionamento.
Poniamo ancora il caso che tutte le analisi eseguite, su diversi lotti nel corso dei mesi, abbiano rivelato assenza in 25 g di Listeria. L'OSA quindi commercializza il prodotto nel rispetto del Regolamento 2073/2005.
Le mie domande si riferiscono alla fase successiva, quando il prodotto sarà sul mercato, durante tutta la sua vita commerciale e non più sotto il controllo dell'OSA che lo ha prodotto.
Aldilà delle autorità competenti (che possono richiedere analisi per vari motivi), il cliente (azienda, mensa, ristorante, ecc) può richiedere queste analisi?
E poiché il regolamento specifica che la fase a cui si applica la determinazione (assenza in 25 g) è come già detto prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell’OSA che li produce, non ci si trova in una situazione poco chiara?
Certo che il cliente può richiedere le analisi (io lo farei) perché deve essere informato se il prodotto può contenere Listeria. Garantire l'assenza offre maggiori certezze se per esempio devo somministrare il prodotto ad una donna incinta.
La situazione a mio avviso è ben chiarita dal 2073. Leggi anche le note 5 e 7 che sono a dir poco fondamentali per la corretta interpretazione del Regolamento!!
Il criterio di assenza in 25g è sempre prioritario. Si conta la Listeria SE e SOLO SE il produttore soddisfa l'autorità competente con studi e/o analisi che garantiscano di non superare le 100 UFC/g a fine vita.
Ho letto le note, le conosco, ma a mio avviso non rispondono al mio dubbio.
Ho inoltre già premesso chiaramente che, nel mio esempio, l'OSA produttore non può soddisfare l'autorità competente con studi e/o analisi che garantiscano il non superamento delle 100 UFC/g, quindi è già escluso che si proceda con una determinazione quantitativa.
Siamo nel campo della determinazione qualitativa, si deve garantire l'assenza in 25 g(situazione definita dalla nota 7).
Ritorno alla mia domanda: il cliente/consumatore finale che acquista il prodotto già messo in commercio (quindi durante il suo periodo di conservabilità) può sensatamente richiedere un'analisi (metodo EN/ISO11290-1) applicabile al prodotto prima che non sia più sotto il controllo diretto dell’OSA che lo produce,quando questo invece è ormai fuori dal controllo dell'OSA?
Il cliente può richiedere le analisi, ovviamente, ma sarà difficile che le abbia sul prodotto da lui acquistato. L'OSA deve garantire l'assenza e quindi può ragionevolmente fare delle analisi: non è tuttavia tenuto ad analizzare tutti i lotti.
"sensatamente" dici tu: in effetti non ha molto senso dato che l'importanza è sul prodotto allo stato attuale.
A precisazione mi sento di dire che in regime di autocontrollo l'OSA ha molti metodi per garantire l'assenza di Listeria senza necessariamente ricorrere ad analisi di laboratorio (che comunque sono fondamentali); il cliente che richiede le analisi può anche rimanere deluso ma la realtà è questa.
Spesso non è facile comprendere le discussioni, spero di aver dato una risposta decente
Si, credo che siamo riusciti a comprenderci meglio adesso.
Poichè l'OSA, come dici tu, deve garantire l'assenza di Listeria ma non è tenuto ad analizzare tutti i lotti, potrebbe succedere che una confezione di un lotto non analizzato abbia una carica, per esempio, di 15 UFC/g (o comunque, non ci sia l'assenza richiesta dal Regolamento 2073/2005).
Se per sfortunata casualità il cliente (azienda, mensa, ristorante, ecc) facesse effettuare analisi proprio su quella confezione, mettiamo dopo 10 giorni che il prodotto non è più sotto il controllo dell'OSA (quindi durante la sua shelf-life), dedurrebbe che i criteri di sicurezza imposti (assenza in 25g) non sono rispettati.
Ecco, concretamente come si dovrebbe comportare l'OSA?
Diciamo che nel complesso l'OSA deve garantire l'assenza sul prodotto (o sulla categoria) indipendentemente dal lotto, quindi se in fase di analisi nel mercato si ritrova Listeria siamo messi male male: procedura di richiamo immediato dal mercato, informazione del consumatore attraverso cartelli nei punti vendita e con i vari media disponibili (sito internet, pagina facebook etc.).
E ovviamente denuncia penale all'OSA.
Brutta faccenda insomma.
Per prevenire tutto ciò e ridurre il rischio che tale episodio avvenga va studiato bene il prodotto, eventualmente sottoporlo a trattamenti specifici, controllare più frequentemente l'igiene degli ambienti (questo è davvero importante perché se hai la Listeria nello stabilimento devi cercare di eradicarla efficacemente), rivedere la shelf-life se necessario etc. etc.
Perfetto, seguo il tuo ragionamento.
Poiché l'assenza di Listeria viene garantita sul prodotto e non soltanto sul lotto analizzato, se il problema scaturisce da un lotto non analizzato non si è comunque al riparo.
Di fatto quindi le analisi da piano di autocontrollo, anche se tutte storicamente negative per Listeria, non mettono al riparo dall'eventuale presenza su lotti non analizzati.
Quello che continua a tornarmi poco è che possa esser considerata attendibile l'analisi su un prodotto che non è più sotto il controllo dell'OSA ma che si trova magari da giorni in uno scaffale di un supermercato o nel frigorifero di un ristorante.
E questo pur precisando la legge che il criterio di assenza si applica a prodotti ancora sotto il controllo dell'OSA, non a prodotti durante la loro commercializzazione.
Non è palesemente incongruente questo punto?
Sempre premettendo che è difficile la comprensione scrivendo nel forum io credo che ti sia poco chiaro un punto e ciò sia dovuto soprattutto alla scrittura del 2073 e della nota 5.
Tu dici: "il criterio di assenza si applica a prodotti sotto il controllo dell'OSA" ed è vero, ma non è completo se si legge il 2073.
Il criterio di assenza si applica SEMPRE, in particolar modo si applica ai prodotti sotto controllo dell'OSA se questi non ha strumenti sufficienti per dimostrare il contrario (in quel caso il criterio è 100UFC/G)
Credo sia questo che volevo farti capire sottolineando la lettura delle nota 5 e forse ora ho compreso meglio la tua domanda!