Buona sera a tutti. A quanto mi consta per le indagini microbiolgiche su le tipologie inserite nell'allegato al Reg(CE) 2073/2005 e le tipologie di germi nello stesso contemplate , si applicano le modalità di prelevamento inserite nell' allegato dal titolo di criteri di sicurezza alimentare . Sempre per quanto concerne il campo d'applicazione del Regolamento (Ce) sopraccitato . Nel caso della Listeria Monocytogenes per i cosidetti alimenti ready to eat (pronti per il consumo) sia per quelli suscetibili di costituire un substrato favorevole per la moltplicazione del germe , sia per gli alimenti appartenenti alla categoria degli pronti per il consumo , i quali pero non costituisco terreno favorevole alla crescita del germe all'interno dell'allegato sono stati dei veri e propri limiti .
Una successiva nota del Ministero della Salute ha ulteriormente specificato che nel caso di isolamento del germe . La ditta produttrice o il soggeto che introdotto la matrice alimentare nel territorio nazionale (sia in ambito di scambi tra paesi comunitari , sia nel caso di importazione da paesi extracomunitari) isolamento che deve avvenire(naturalmente) a seguito di campione ufficiale eseguito dall'organo preposto alla vigilanza . (A titolo esemplificativo ti cito il salmone affumicato prodotto "ready to eat" in cui e tutt'altro che infrequente ll'isolamento della Listeria Monocytogenes) .
Uno dei Soggetti sopracitati deve esibire studi (Teoricamente incontrovertibili ma troppi fattori nei vari pasaggi possono incidere sul tenore del germe) all'autorità competente che durante la shelf-life il prodotto (se conservato correttamente) non supera il limite previsto dal Reg(CE) 2073/2005 (Purtroppo ora il testo a disposizione e ho un lapusus sul limite ) .
Può però ben succedere che nella fase distributtiva la sostanza alimentare subisca abusi termici I quali anche se non raggiungono temperature notevolmente elevate ( diciamo da 10 c° ai 12 c° ) viste le caratteristiche del germe in parola unite magari che sopratutto per il salmone affumicato gli importatori italiani (non tutti) aumentano in modo arbitrario la shelf-life ( Si arriva anche 30 giorni che sinceramente per un prodotto del genere a mio avviso eccessivi) .
Qualora accada un eventualità del genere (l'organo di controllo) che ha rilevato la temperatura di stoccaggio imprompria . La quale sovente differisce da quella indicata dal termometro a vista del banco espositore (io ritengo per alimenti particolarmente suscettibili alla contaminazione) . Un controllo periodico sulla funzionalità del banco e con un termometro idoneo al cuore della matrice alimentare .Prassi da inserire nel documento HACCP e a mio avviso ben piu utile del monitoraggio ossesivo del termometro a vista a cadenza bigiornaliera con compilazione della scheda di monitoraggio . (Va bhe lasciamo perdere) .
Si procederà alla contestazione al detentore del reato contravvenzionale previsto dalla lettera B della Legge 283/62 . Il quale come da giurisprudenza univoca e costante sanziona non lo stato di precoce degradazione del prodotto (questa ipotesi e configurabile attraverso la lettera D che sanziona gli stati alterativi e altri profili di irregolarità) ma le modalità di conservazione non idonee a garantire la corretta conservazione del prodotto , espononedolo al pericolo di una contaminazione e il tutto a prescindere dallo stato del prodotto ( Il quale potra essere ancora perfettamente genuino e sano) . Si procedera alla verifica e corretta attuazione delle procedure di autocontrollo con riferimento alla specifica tipologia alimentare .
Teoricamente trovandosi al cospetto di una fattispecie penale un eventuale Sequestro dovrebbe fare riferimento a specifici articoli del nostro codice di procedura penale .
Attraverso diversi colloqui con L'A.G inquirente si è (almeno a Livello locale) e pervenuti alla conclusione per la quale essendo le motivazioni del sequestro penale nelle sue due forme esenzialmente di carattere probatorio o dirette ad evitare conseguenze ulteriori del reato a seguito della sua disponibiltà da parte del detentore .
In questo tipo di accertamenti le esigenze probatorie possono essere ben soddisfate dal verbale di rilievovo temperatura ,(documentazioni varie etichette valori estrapolati dal detentore tempo di esposizione attrverso l'esame della documentazione commerciale ) (Termometro sempre munito di certificato di taratura rilasciata dai centri autorizzati) .
Si e convenuto nei casi di superamento della temperatura di stoccaggio diciamo fino a12 gradi si effettua il blocco ufficiale e il successivo campione unico non ripetibile (con diritto alla difesa ) finalizzato precipuamente alla ricerca della listeria m . In questo caso ovviamente viste le condizioni sopradescritte si effettuera la presenza/assenza .
In caso di positività il detentore oltre della violazione della lettera b dell'articolo 5 della Legge 283/62 Rispondera anche dell'ipotesi di reato contemplata dalla lettera D dello stesso articolo .
Anche se personalmente ritengo piu corretto un richiamo alla Lettera C sempre dell'articolo 5 . Essendo uno dei rari casi in si possa parlare di superamento di cariche microbiche desumibili da successi provvedimenti (Quasi mai emanati ) (A parte quelli previsti da un O M del lontano 78 il quale era pero ristretta a determinati alimenti e germi) .
Per quanto rigurarda la tecnica prelevativa valida per tutti i germi e le derrate considerate dall'allegato al Regolamento (Con la sola eccezione se non ricordo male per un enterobateriaceea e per gli alimenti destinati ai lattanti .) .Bisogna predisporre quattro aliquote costituite da 5 Unità campionarie cadauna .
Ritengo visto che a prescindere dal diverso numero di Unità campionarie nel caso di indagini microbiolgiche su alimenti altamente deperibili continuano giustamente a seguire la prassi gia in uso ai sensi dell'art.4 del D.lgsvo 123/93 e del subito successivo DM che ha individuato le categorie di alimenti a elevata deperibilità .
Va da se che garantendendo il diritto alla difesa agli interessati Anche qualora si possa ipotizzare una qualche responsabilità del produttore o importatore . Rende superflua la realizazione della quinta aliquota per il produttore nel caso di prodotti che rispondano alla nozione di alimento preconfezionato all'origine .
Il Reg (CE) 2073/2005 , sempre per la quantificazione non pero applicabile agli alimenti i quali per loro natura vengono consumati previa cottura o per quelli nei quali il produttore abbia dato come indicazione riportando in etichetta la frase "da consumarsi previa cottura"
In questi casi il prelievo verrà effettuato a norma dell'O.M del 07.12.96 .la quale costituisce un integrazione della precedente Ordinanza del 1978 ai fini della quantificazione del germe listeria m in questa tipologia di prodotti .
In questo caso si realizzano quattro aliquote da tre U.C cadauna per gli alimenti refrigerati E Se la memoria nin mi inganna 5 U.C per gli in grandi imballaggi congelati e/o surgelati e anche precotti credo
Tornando ai prodotti disciplinati dal Reg (CE) 2073/2005. Sempre a riguardo del germe più volte menzionato . Se il prelievo viene effettuato nel luogo di produzione . Si procedera alla richiesta della presenza/assenza del Germe nel il lotto oggetto di campionamento sia ancora totalmente nella disponibilità dello stesso Se invece una parte lotto campionato risulta già immessa nel circuito commerciale si chiedera la quantificazione .
Ritengo inoltre (come già avveniva in precedenza) che qualora l'indagine microbiologica (sempre realizzando 5 Unità campionarie) riguardi prodotti non altamente deperibili . Si procederà , nel caso di prodotti confezionati a realizzare la quinta aliquota a disposizione del produttore . Questa è la prassi corretta In ragione del fatto che il prodotto oggetto di indagine seppur microbiologica non risulta incluso tra i prodotti altamente deperibil contemplati dal'articolo del D.lgsvo 123/93 e il successivo DM dello stesso anno .i ( L'articolo 4 del D.lgsvo 123/93 risulta uno dei pochi superstiti che sono scampati alla mannaia del D.lgsvo 193/07.)
Per quanto riguarda invece le altre tipologie di germi incluse nell'allegato al Reg (CE) 2073/2005 . A meno di novità recenti non credo siano stati fissati limiti precisi con la sola eccezione dell'E.Coli nei molluschi bivalvi . Credo comunque che prevalga ancora per molti il vecchio criterio usato per le salmonelle presenza/assenza in 25 gr di prodotto . (Sempre in ogni caso 5 unità campionarie per ogni singola aliquota .
L'allegato denominato " criteri di processo" riguarda l'osa Il quale puo operare dimostrandone l'efficacia metodi alternativi di campionamento .
Nonostante qualche "talebano" asserisca il contrario non ritengo assolutamente applicabile questa parte dell'allegato ai piccoli laboratori e tantomeno alla ristrazione sia colletiva che commerciale .
Per quanto riguarda i controlli microbiologici su batteri non compresi dal regolamento (Ad esempio Yersinia enterocolitica o campylobacter jeuni jeuni) o su alimenti deperibili non contemplati dallo stesso Si applicherà per quelli altamente deteriorabili L'articolo 4 del D.lgsvo 123/93 (ancora in vigore ) quattro aliquote da 1 U.C . E in casi analoghi per alimenti non deperibili la prassi di cui all'articolo 1 della Legge numero 283 del 30.04.1962 In questo caso qualora il prodotto risulti non conforme si avrà la facoltà di richiedere all'Autorita che ha disposto il prelievo (entro 15 giorni) la revisione di analisi che verrà effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità .
Per quanto riguarda le analisi chimiche (Ad esempio ricerca additivi) e ritengo anche quelle relative all'antigene di specie si possa fare riferimento all'allegato del DPR 327/80 .
Per analisi chimiche discplinate da normative settoriali (Ad esempio metalli pesanti , Diossine e PCB antiparassitari , micotossine) si seguiranno le regole desumibili dai singoli provvedimenti .
(i quali generalmente fanno riferimento alla entita della partita per stabilire il numero di campioni elementari che vanno a costituire il cosidetto campione globale e poi il camipione da laboratorio costituito da quattro o 5 aliquote con U.C variabili in relazione alla dimensione della partita o al numero di confezioni presenti) . Nel caso di superamento dei limiti di legge vale ancora la prassi sopradescritta prevista dall'articolo 1 della Legge 283/62 .
Per finire anche per i prelievi effettuati ai sensi del piano nazionale residui viene generalmente adottata la prassi per le analisi chimiche per la ricerca o la verifica del dosaggio degli additivi .
Il Reg (CE) 2073/2005 disciplina anche (pur non essendo a rigore un contaminante di microbiologica in senso stretto ) anche la determinazione del tenore fdi istamina nelle specie ittiche piu a rischio
(4 o 5 aliquote da 9 U.C caduna)
Salutoni Robert