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volendo dare regole semplici da riportare in etichetta a seconda delle diverse modalità di vendita (diretta con o senza assistenza alla vendita- all'ingrosso) riporto di seguito varie situazioni.
Mi piacerebbe, insieme a voi valutarne la conformità rispetto al DLgs109.
Supponiamo che nella vendita dei prodotti si individuano le seguenti modalità:
prodotti non preconfezionati ai fini della vendita all’ingrosso. Le informazioni identificative sono riportate sul documento commerciale. Tale documento è unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.
Il documento riporta le seguenti informazioni:
la denominazione di vendita;
l’elenco ingredienti (salvo le esenzioni);
la quantità;
il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore;
una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.
prodotti preconfezionati (art. 3) o preconfezionati per la vendita immediata (vendita a libero servizio senza assistenza alla vendita art. 16 comma 7):
DENOMINAZIONE DI VENDITA
L’ELENCO INGREDIENTI (salvo le esenzioni):
LA QUANTITA’ NETTA O NOMINALE:
LA DATA DISCADENZA (DA CONSUMARSI ENTRO IL…gg, m, anno …..scritto in forma chiara) o TMC (DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL …..)
IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE O IL MARCHIO DEPOSITATO E LA SEDE(sufficiente la LOCALITA’) O DEL FABBRICANTE O DEL CONFEZIONATORE O DI UN VENDITORE
LA SEDE DELLOSTABILIMENTO DI PRODUZIONE O DI CONFEZIONAMENTO (può essere omessa se riportato al suo posto la bollatura sanitaria o se coincide con lo stesso luogo della sede indicata in etichetta)
UNA DICITURA CHE CONSENTA DI IDENTIFICARE IL LOTTO DI APPARTENENZA DEL PRODOTTO (Può essere omessa se la data di scadenza figura con la menzione almeno del giorno e del mese);
LA MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
prodotti preconfezionati nelle fasi precedenti la vendita al consumatore (vendita a libero servizio con assistenza alla vendita art. 16 comma 7)(anche se originariamente preconfezionati - ES. confezioni sottovuoto preparate in anticipo)
la denominazione di vendita;
l’elenco ingredienti (salvo le esenzioni );
la quantità (“da vendersi a peso”);
il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore;
una dicitura che consenta di identificare il LOTTO di appartenenza del prodotto. (es. data di confezionamento);
Modalità di conservazione (se rapidamente deperibili)
Prezzo al peso
Data di scadenza (consigliabile ma non obbligatoria. Nel caso la data di scadenza deve essere attribuita previa attenta valutazione: es. studi di shelf life)
vendita prodotti sfusi art. 16(anche se originariamente preconfezionati- tutti i prodotti venduti a richiesta dell’acquirente): sul cartello devono essere riportate
denominazione commerciale di vendita
ingredienti (salvo i casi di esenzione)
le modalità di conservazione per i prodotti altamente deperibili, ove necessario.
Prezzo al peso
Mi rendo conto che l'argomento è vasto e richiede una attenta interpretazione della legislazione. Confido nel vostro aiuto.
Grazie mille!!
Oggetto: Etichettatura: conformita' al D.Lgs 109/92
Ciao giuseppa69, è bello vedere che anche in agosto c'è qualcuno che lavora!
In merito alle tue osservazioni:
- Immagino che per "prodotti venduti all'ingrosso" tu intenda quelli normati dall'art. 17 del 109/92 (meglio chiamarli, appunto, prodotti destinati all'industria, ecc., in quanto "all'ingrosso" non è concetto definibile in ambito normativo: anche un consumatore può comprare "all'ingrosso". Ciò detto, le menzioni obbligatorie sono quelle di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h) e cioè: denominazione di vendita, quantità netta o nominale, nome, ragione sociale o marchio ecc. ecc. e numero di lotto. L'elenco degli ingredienti non è obbligatorio in questo caso.
- Gli altri due casi toccano un settore ampiamente dibattuto e tutt'ora in attesa di chiarimenti. Per farla breve ti segnalo quanto scrissi sull'argomento tempo fa, sperando che possa esserti utile.
Complimenti per l'esposizione Giueseppa . Se non erro però (A meno di modifiche giuridiche introdotte di recente ) , per i cosiddetti prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata ( per i quali l'allora competente UPICA o Meglio l'attuale Ministero delle risorse produttive) emano una circolare in cui si equipravano sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico i prodotti preincartati ai prodotti preconfezionati al'interno dell'esercizio di vendita ( le classiche vaschette di polistirolo avvolte da film plastico , le quali tecnicamente rientrano senza ombra di dubbio nella nozione legale di prodotto preconfezionato) .
E tali tipologie sono assoggettate alle regole di etichettatura previste per i prodotti allo stato sfuso dall'articolo 16 (successive modifiche ed integrazioni) .
Il quale prevede l'obbligatorieta della data di scadenza ( trattandosi di alimenti ad elevata deteriorabilità ) non si puo certamente utilizzare l'analogo ma affatto coincidente istituto giuridico del TMC) unicamente per la paste fresche farcite con ripieno .
E nonostante due pronuziamenti della Suprema Corte di Cassazione Civile circa la bontà delle sanzioni applicate per questa tipologia (tutta italiana) di prodotti ) relative alla mancata apposizione della data di consumabilità o del termine preferenziale di consumabilità ( a seconda delle matrici alimentari) , a
meno di modificazioni recentissime non mi risulta che l'articolo 16 del D.lgsvo 109/92 sia stato modifcato . E nonstante reiterati quesiti posti all'autorità competente ad irrogare le sanzioni nella nostra qualità di organi accertatori non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta .
Con la paradossale (A mio avviso ) conseguenza , di dover sanzionare un prodotto preconfezionato da un ditta esterna (tecnicamente del tutto analogo) al prodotto preconfezionato all'interno degli esercizi di vendita E invece nel caso di sanzione inflitta al venditore e altamente probabile che l'autorità competente in materia sanzionatoria a seguito di uno scritto difensivo ben articolato proceda all'Ordinanza- Archiviazione a norma della Legge n°689 del 24.11. 1981
- I prodotti venduti previo frazionamento, sono vendibili anche oltre la loro scadenza? La stessa, anche se originariamente preconfezionati, è per essi facoltativa! (D.Lgs 109/1992 – art.16).
- Come fa il produttore di alimenti composti a compilare correttamente l’elenco degli ingredienti? Quando per i semilavorati che utilizza tale elenco è facoltativo! (D.Lgs 109/1992 – art.17).
- Al produttore di alimenti composti è consentito utilizzare semilavorati oltre la loro scadenza? Per questi, la stessa è facoltativa! (D.Lgs 109/1992 – art.17).
Come ho cercato di illustrare nell'articolo già citato nel mio precedente intervento, gli unici prodotti che rientrano a pieno titolo nell'art. 16 sono quelli confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente.
Esempio tipico: il cliente si avvicina al banco, chiede al venditore un determinato prodotto, chiede, se del caso, altre eventuali informazioni (che si presume il venditore sia in grado di fornire), ritira la confezione, paga e se ne va.
In tutti gli altri casi, caratterizzati dall'ASSENZA del venditore, TMC/scadenza vanno indicati, poiché questo è l'unico modo per "garantire l'informazione all'acquirente", come stabilisce sia la 2000/13 che la Cassazione.
Per quanto riguarda l'art. 17, occorre ricordare che stiamo parlando di prodotti destinati non al consumatore finale, bensì ad operatori del settore, i quali, si deve presumere siano in possesso di tutte le nozioni necessarie a gestire correttamente tali prodotti.
Ciò vale sia per l'assenza di termini di utilizzo (ne avevo già parlato nella discussione TMC delle materie prime ), sia per l'eventuale elenco degli ingredienti. Quest'ultima informazione (unitamente alle altre: allergeni, caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche, condizioni di conservazione, ecc.), infatti, viene di norma ricavata non tanto dai documenti di spedizione e/o dalle etichette presenti sugli imballi, quanto da altri tipi di documenti (specifiche, schede tecniche, ecc.), che il cliente richiede al fornitore.
Il problema a mio sommesso avviso è insito proprio nel testo dell'articolo 16 del D.lgsvo 109/92 . (e successive modifiche ed integrazioni) Il Primo comma dell'articolo ( non modficato) recita testualmente: " I prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento "ANCHE SE ORIGINARIAMENTE PRECONFEZIONATI" devono essere muniti di apposito cartello ..........
Se non erro alla lettura del testo si evince l'obbligo della data di scadenza unicamente per la categoria merceologica delle paste fresche e paste fresche con ripieno di cui alla Legge 4 Luglio 1967 numero 580. Anche le modificazioni introdotte dal D.lgsvo 181/03 ,il quale ha introdotto la nozione di prodotti preconfezionati nei luoghi di destinati alla vendita immediata , non ha charito alcun che .
L'unico riferimento ( tesi che condivido ) e l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione Civile , la quale ha confermato alcune sanzioni amm irrogate pa mancata apposizione della data di consumabilità nella categoria dei prodotti di cui trattasi . D'altro sono stato testimone diretto di sanzioni amminstrative archiviate ( del tutto analoghe) da parte dell'organo competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 689/81 . (Nel mio comprensorio e L'Autorità Regionale) . E del Silenzio della Stessa dopo espressi quesiti nel merito , conseguenti ai pronunziamenti sopra riportati .
Anche il Successivo comma 8 del D.lgsvo 109/92 (Afferente ai prodotti contemplati al comma 1 dello stesso articolo) non è molto di Aiuto . "Nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore di cui al comma 1 (Il quale usa l'espressione anche se originariamente preconfezionati e qui l'inghippo si evidenzia........) Ad una prima interpretazione letterale , sembrerebbe che anche i prodotti
preconfezionati (Tipo Grossi Salumi e Formaggi da vendersi previo frazionamento ) non siano assoggetati in questa fase all'obbligo di riportare il TMC o la data di scadenza ( si parla delle indicazioni di cui alla lettera A , B , E ed H dell'articolo 3 del D.lgsvo 109/92) (in alternativa anche sui documenti commerciali) .
Fortunatamente il buon senso delle produttrici ha fatto si che spontaneamente l'indicazione sulla durabilità venga espressa ugualmente (Del resto l'articolo 3 del D.lgsvo 109/92 , si rivolge a prodotti preconfezionati in unità di vendità destinati come tali ai consumatori finali ) .
In ogni caso trattasi di incertezza normativa che presta il fianco a possibili manovre non troppo "limpide" da parte di grandi o piccoli distributtori privi di scrupoli .
A questo punto spero che le recenti normative comunitarie chiariscano definitivamente detta problematica .
Per “vendita all’ingrosso”, come avete già ben inteso, intendo la vendita che viene effettuata da grossisti (acquisto di merce e rivendita ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio).
In effetti “l’inghippo” è proprio la data di scadenza o TMC da apporre o meno nelle etichette di preconfezionati per la vendita immediata.
Condivido le vostre osservazioni ma è una pratica molto comune quella di prepararsi in anticipo (lecita per molti motivi) senza la presenza dell’acquirente tranci di sottovuoto di salumi o formaggi.
In questo caso la tutela rispetto a possibili sanzioni amministrative è, secondo le precedenti osservazioni, da dibattersi intorno, per intenderci, ai:
sottovuoto venduti con assistenza del banconista (che pesa e prezza il prodotto);
sottovuoto venduti con libero servizio (l’acquirente decide l’acquisto e paga alla cassa).
Secondo il mio parere, i secondi sono da considerarsi a tutti gli effetti dei preconfezionati ed andrebbero etichettati con i criteri definiti nell’art. 3 del 109/92 (indicando data di scadenza o TMC)
I primi sono da considerarsi qualcosa in più di un preincarto perché quantomeno devo far sapere all’acquirente quando ho confezionato quel sottovuoto (indicare la data di confezionamento che in questo caso rappresenta il lotto di produzione) e quindi etichettato secondo i criteri dell’art. 16 comma 7 dello stesso 109, omettendo di riportare la data di scadenza.
E se poi vogliamo “farci del male” (….ad agosto mentre gli altri sono al mare….), proviamo a pensare:
- agli insaccati, soprattutto stagionati, venduti al supermercato con fascette , legature, piombini (è o non è preconfezionato, indichereste il TMC?);
- in macelleria, la carne macinata che spesso si trova già pronta nei vassoi del banco (così come gli hamburger, polpette, spiedini, arrotolati) …per essere venduti come preincarti dal macellaio (consigliereste di indicare nel cartellino di vendita la data di preparazione? Chi assicura il consumatore che sono stati preparati lo stesso giorno o il giorno prima);
- analogamente le gastronomie che spesso preparano largamente in anticipo lasagne, arrosti…?;
Cosa ne pensate?
Infine, per rispondere a Trentino, nei casi di vendita di prodotti sfusi, anche se originariamente preconfezionati, l’approccio che di solito consiglio è quello di definire in Autocontrollo il tempo di vendita che necessariamente non dovrà superare la metà dei giorni definiti nella originaria scadenza. Di solito, fortunatamente questi prodotti hanno una vita commerciale sui banchi di vendita molto breve (al max 48 ore).
Osservazioni che non fanno una piega , le quali condivido interamente . Resta il fatto che poi bisogna fare i conti col tenore letterale dell'articolo 16 del D.lgsvo 109 del 27.01.92 (come modificato dal D,lgsvo 181/03) il quale secondo le autorità amministrative competenti ad irrogare le sanzioni , va interpreto letteralmente :Per contro la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ribadito in diversi pronunziamente (Giustamente a mio avviso ) che tale tipologia di prodotti (I quali tecnicamente rispondono alla nozione legale di "prodotto alimentare preconfezionato ") per la quale cambia unicamente i luogo di confezionamento (stabilimento di produzione e confezionamento o anche di solo confezionamento e confezionamento effettuato nell'esercizio di vendita al consumatore ) rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell'articolo 3 del D.lgsvo 109/92 . Un altro articolo di non agevole compresibilità e che ha dato luogo a notevoli difficolta applicative e l'articolo 14 (comma 5 o 6 ) della sopraccitata disciplina decretizia il quale recita testualmente " Nelle fasi antecedenti la vendita consumatore finale le indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare unicamente sui documenti commerciali d'accompagnamento Ad eccezione di tre che devono figurare anche sull'imballaggio globale e per sgomberare il campo di equivoci non si parla nei dei prodotti di cui all'art.17 e 16 comma 8 del Decreto in parola . Ma di quelli destiinati ad venduti come tali ai consumatori finali o ai soggetti a questi equiparati in sede di articolo 1 del D.lgsvo 109/92 .
Visto che l'articolo 3 del D.lg,vo recita che i prodotti dallo stesso disicplinati ( preconfezionati in unità di vendita destinate come tali al consumatore ) devono riportare le indicazioni di cui allo stesso articolo nel momento in cui sono esposti in vendita ai consumatori .
Ne discende , che qualora i prodotti siano ancora stoccati nella cella o magazzino ed il produttore abbia inteso di usufruire del meccanismo agevolatorio di cui all'articolo 14 coomma 5 0 6 ,leggittimante potrebbero essere immessi in confezioni anonime purche siano riportati sul documento commerciale d'accompagnamento tutte le indicazioni di cui all'articolo 3 . Affidando poi al rivenditore l'onere di riportare sulle etichette (Nella fase di esposizione per la vendita ) diligentemente e correttamente tutte le indicazioni apposte sui documenti commerciali d'accompagnamento
Fortunatamente (stante i possibili equivoci o addiritura manovre capziose) che tale modalità avrebbe potuto indurre ) l 'adozione di questo meccanismo ( per la mia esperienza) è avvenuta raramente .
Speriamo che il nuovo Regolamento Comunitario (che credo) portera all'abrogazione della direttiva comunitaria che è stata recepita col Decreto Legislativo 109/92 apporti maggiore chiarezza e minore possibilità di equivoci.