Regolarizzazione del Punto Vendita di un'Azienda Agricola

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Regolarizzazione del Punto Vendita di un'Azienda Agricola

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Regolarizzazione del Punto Vendita di un'Azienda Agricola, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:

Ciao a tutti,

vorrei sottoporvi un quesito. Un mio amico, titolare di Azienda Agricola Individuale, vuole "regolarizzare" il suo punto vendita che ha in campagna.

Il punto vendita è di fatto un piccolo capannone di nuova costruzione a cui manca ancora il bagno e l'antibagno (si sta attrezzando per realizzarlo) e la fornitura di acqua potabile.

Come ci si deve comportare in questi casi? E' obbligatorio ricevere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'ASL competente in queste condizioni? In questo caso pare sia obbligatorio ricevere l'agibilità dell'immobile e le varie certificazioni impiantistiche (elettrico, idrico, ecc). E' così?

Specifico che l'attività dell'Azienda Agricola è quella di produzione in campo e vendita di prodotti primari, senza alcun intervento di trasformazione e manipolazione, se si escludono le operazioni post-primarie di incassettamento e pulitura delle verdure o dei prodotti.

Non viene venduto alcun prodotto trasformato. Vengono però venduti prodotti di terzi (prevalentemente frutta e verdura, ma anche uova e latte che arrivano confezionati ed etichettati), acquistati e rivenduti entro il 50% del fatturato dell'Azienda.

Vorrei avere il vostro parere, per avere conferma nel caso stia andando nella direzione giusta..

Grazie


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Regolarizzazione del Punto Vendita di un'Azienda Agricola
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

L'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 è stata abolita.

Ai sensi dell'art. 6 Reg. 852/04 ogni operatore che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (rientra la tua attività) deve notificarlo all'ASL.

Rispetare i requisiti generali in materia di Igiene Allegato II ed applicare le procedure di autocontrollo art. 5 Reg. 852/04.

Può bastare se effettua la vendita al dettaglio (consumatore finale).

Buon lavoro.


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Quello che non capisco è perché le ASL chiedano poi cose diverse da quanto specificato negli allegati del Reg. CE 852/2004.

Nella fattispecie mi è stata richiesta l'agibilità del locale. Di questo non c'è menzione in nessuno degli allegati.

L'autocontrollo, le procedure di igiene e i requisiti generali in materia di igene vengono rispettati anche senza l'agibilità formale del locale.


replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

ausl, regolamento ce n 852 2004, autorizzazione sanitaria, produzione, igiene, autocontrollo, requisiti, confezionamento, legge 30 aprile 1962 n 283, lavoro, scienze tecnologie alimentari, acqua potabile, consumatore, prodotto trasformato, certificazione, legge, uova, latte, alimenti, frutta, pulitura

Discussioni correlate