Vi ringrazio moltissimo entrambi per il dialogo che si sta creando, soprattutto per le risposte dettagliate che riuscite a fornire.
Ci tengo ad approfondire l'argomento per riuscire almeno a trarre una conclusione più possibile compatibile al mio progetto: caffe con due possibili claim:
- fibra alimentare (inulina, perciò un oligofruttosaccaride)
- antiossidanti (polifenoli, estratti da semi d'uva)
Per definire il claim nutrizionale, per entrambi i tipi di sostanze, secondo l'allegato 1 del Regolamento 1924/06 dovrei far riferimento alla dicitura "contiene (nome della sostanza)"; perciò "contiene inulina" oppure "contiene polifenoli".
Detto ciò mi chiedevo se il caffè possa ancora avvelersi del suo nome o se, in presenza di una modifica nella composizione in tal senso, non possa più essere definito caffè e se sia sufficiente quindi una denominazione come "caffè arricchito".
Il secondo passo sarebbe quello di capire se esiste un quantitativo minimo di polifenoli nel prodotto finito, come esiste per l'aggiunta di fibre (ovverosia 3 g su 100 g di prodotto), per poterlo dichiarare come claim.
Il Reg. UE 432/12 stabilisce come definire e il tipo di claim sulla salute, health claim, ma non un semplice claim nutrizionale...
Mi sembra strano come dici tu, trentino, che quindi possano essere addizionate solo vitamine e minerali elencati nel Reg CE 1925/2006 escludendo polifenoli e fibre, in quanto esistono già in commercio prodotti contenenti tali sostanze. Cosa ne pensi?
Per la notifica ministeriale, sembra quindi, come consigli tu alf, per sostanze di altro tipo, sia necessaria visto le sostanze in oggetto?
Vi ringrazio ancora per il confronto che mi state offrendo!