LEGGE 21 dicembre 1999, n.526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.
ART. 12.
(Vendita delle carni equine).
1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la
vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le
equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: "di quelle equine e".
Note all'art. 12:
- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca:
"Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni". - Il testo vigente dell'art. 30 del
succitato regio decreto, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita: "Art. 30. - E' vietato di
tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al
libero consumo e carni di bassa macelleria. L'autorita'
comunale puo', invece, autorizzare la vendita nello spaccio
delle carni appartenenti alle diverse specie animali".
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 4 aprile
1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge
26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita
delle carni fresche e congelate), gia' modificato dall'art.
1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge
18 marzo 1977, n. 63, come ulteriormente modificato dalla
presente legge, cosi' recita: "Art. 3. - Negli spacci
destinati alla vendita di carni possono essere vendute
carni fresche, congelate e scongelate, e comunque
preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie
animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che
devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente
destinati".