Apertura di una Macelleria di Carne Equina

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Oggetto: Apertura di una Macelleria di Carne Equina

LEGGE 21 dicembre 1999, n.526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.

ART. 12. (Vendita delle carni equine). 1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte". 2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: "di quelle equine e". Note all'art. 12: - Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca: "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni". - Il testo vigente dell'art. 30 del succitato regio decreto, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 30. - E' vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. L'autorita' comunale puo', invece, autorizzare la vendita nello spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali". - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), gia' modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati".


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Parole chiave (versione beta)

legge, carne, animale, fresco, confezionamento

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