Come promesso, di seguito troverete il testo integrale del
Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 50 in tema di confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni.
A presto! Giulio
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 50
"Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le
confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni,
destinate all'alimentazione umana"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta nonche' la
crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il
prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti definiti all'allegato I,
destinati all'alimentazione umana.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti destinati alla
fabbricazione di prodotti da forno, da pasticceria e biscotteria, i quali,
tuttavia, possono riportare le denominazioni di cui all'allegato I, nel rispetto
dei requisiti ivi previsti.
Art. 2.
Composizione e lavorazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi
aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
possono essere utilizzati solo gli ingredienti elencati all'allegato IV e le
materie prime di cui all'allegato II.
2. Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono
essere sottoposte ai soli trattamenti indicati all'allegato III.
3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I per le
diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali
impiegate.
4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare un tenore di
sostanza secca solubile, pari o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti
nei quali gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.
Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro,
può essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il
prodotto riporta la dicitura «da conservare in frigorifero dopo l'apertura»;
tale dicitura non e' richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni
monouso.
Art. 3.
Denominazioni di vendita e altre
indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la
dicitura concernente il contenuto di frutta: «frutta utilizzata: ... grammi (g)
per 100 grammi (g)» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso
dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
b)
la dicitura concernente il tenore di zuccheri: «zuccheri totali: ... grammi (g)
per 100 grammi (g)»; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del
prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di più o
meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione può non essere riportata, nel caso
in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Le indicazioni di cui al comma 2, figurano, a caratteri chiaramente
leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
4. Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi
per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli
ingredienti.
5. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai
prodotti in esso definiti e sono utilizzate per designarli nel commercio;
tuttavia tali denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo
complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non
possono essere confusi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.
6. La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti
utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di
prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti può essere
sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile oppure da
quella del numero dei frutti utilizzati.
7. La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1, preparati
con le mele cotogne può essere accompagnata dal termine «cotognata».
Art. 4.
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
401, e successive modificazioni.
Art. 5.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni
di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle
caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega nei prodotti di cui
all'articolo 1, comma 1, ingredienti o materie prime diverse da quelle
consentite dall'articolo 2, comma 1, o sottopone le materie prime a trattamenti
diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, o comunque viola
le altre disposizioni dell'articolo 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Art. 6.
Norme transitorie
1. I prodotti disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni
vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere
commercializzati fino all'11 luglio 2004.
2. I prodotti disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al
12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della sua entrata
in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino ad
esaurimento.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
(Articoli 1, 2, 3 e 5 e Allegato IV)
Denominazione di vendita e definizione dei prodotti
1. Confettura
E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata
appropriata, dì zuccheri, polpa c/o purea di una o più specie di frutta e acqua.
Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero o
tagliato c/o affettato.
La quantità di polpà e/o purea utilizzata per la
fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore
a:
a) 350 grammi in generale;
b) 230 grammi per ribes rosso, sorbe,
olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 150 grammi per lo
zenzero;
d) 160 grammi per il pomo di acagiù;
e) 60 grammi per il frutto
di granadiglia.
2. Confettura extra
E' la mescolanza, portata a consistenza
gelificata appropriata, dì zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie
di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura
extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere
ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di questa specie
di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto
intero o tagliato e/o affettato.
I seguenti frutti mescolati ad altri non
possono essere utilizzati per la produzione di confetture extra: mele, pere,
prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto
finito non deve essere inferiore a:
a) 450 grammi in generale;
b) 350
grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele
cotogne;
c) 250 grammi per lo zenzero;
d) 230 grammi per il pomo di
acagiù;
e) 80 granoni per la granadiglia.
3. Gelatina
E' la mescolanza, sufficientemente gelificata, di
zuccheri, di succo di frutta e/o estratto acquoso di una o più specie di
frutta.
La quantità di succo di frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per
la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a
quella fissata per la produzione della confettura.
Dette quantità sono
calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione
degli estratti acquosi.
4. Gelatina extra
E' la mescolanza, sufficientemente gelificata, di
zuccheri, di succo di frutta e/o estratto acquoso di una o più specie di
frutta.
I seguenti frutti mescolati ad altri non possono essere utilizzati
per la produzione di gelatine extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente,
meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantità di succo di
frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di
prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione
della confettura extra.
Dette quantità sono calcolate previa detrazione del
peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.
5. Marmellata
E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata
appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da
agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze.
La quantità di
agrumi utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve
essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi provenienti
dall'endocarpo.
6. Marmellata gelatina
E' il prodotto esente totalmente da sostanze
insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza di agrumi finemente
tagliata.
7. Crema di marroni
E' la mescolanza, portata a consistenza
appropriata, di acqua, zuccheri e purea dì marroni. La quantità di purea di
marroni (di Castanea Sativa) utilizzata per la produzione di 1000 grammi di
prodotto finito deve essere non inferiore a 380 grammi.
ALLEGATO II
(Art. 2 e Allegato III)
Definizione delle materie prime
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
1. Frutto
a) il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi
alterazione, non privato di alcuno dei loro componenti essenziali, giunto al
grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura;
b) le
radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero può essere
essiccato o conservato nello sciroppo;
Sono equiparati alla frutta i
pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate
dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie.
2. Polpa di frutta
La parte commestibile del frutto intero,
eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte può essere tagliata a
pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di bosco, ma
non può essere ridotta in purea.
3. Purea di frutta
La parte commestibile del frutto, eventualmente
sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro
procedimento simile.
4. Estratti acquosi
Gli estratti acquosi della frutta che, fatte
salve le inevitabili perdite dovute alle buone norme di fabbricazione,
contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.
5. Scorza di agrumi
Le scorze di agrumi, pulite, con o senza
l'endocarpo.
6. Zuccheri
Gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di
recepimento della direttiva 2001111 I/CE, lo sciroppo dì fruttosio, lo zucchero
grezzo e lo zucchero di canna, gli zuccheri estratti dalla frutta, lo zucchero
bruno.
Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero
estratto dall'uva può essere designato "zucchero d'uva".
ALLEGATO III
(Art. 2)
Trattamenti delle materie prime
1. I prodotti definiti nell'allegato II, numeri 1, 2, 3 e 4 possono essere
sottoposti ai seguenti trattamenti:
a) trattamenti mediante il calore o il
freddo;
b) liofilizzazione;
c) concentrazione, se il prodotto si presta
tecnicamente;
d) uso di anidride solforosa (E 220) e suoi sali (E 221, 222,
223, 224, 226 e 227) come coadiuvante per la produzione, purché il tenore
massimo di anidride solforosa fissato dal decreto del Ministro della sanità 27
febbraio 1996, n. 209, non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I.
L'uso di tali sostanze è vietato nella preparazione di materie prime destinate
alla fabbricazione di confetture extra e di gelatine extra;
e) le albicocche
e le prugne destinate alla produzione di confetture possono anche subire
trattamenti di disidratazione, diversi dalla liofilizzazione;
2. La scorza di
agrumi può essere conservata in salamoia.
ALLEGATO IV
(Art. 2)
Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato
I
Miele |
In tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli
zuccheri |
Succhi di frutta |
Solo nella confettura |
Succo di agrumi |
Nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella
confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra |
Succo di piccoli frutti rossi |
Solo nelle confettura e nelle confettura extra prodotte con
cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e
rabarbaro |
Succo di barbabietole rosse |
Solo nelle confettura e nella gelatina prodotte con fragole,
lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne |
Oli essenziali di agrumi |
Solo nella marmellata e nella marmellata gelatina |
Oli e grassi commestibili quali agenti antischiumogeni |
In tutti i prodotti |
Pectina liquida |
In tutti i prodotti |
Scorze di agrumi |
Solo nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina
e nella gelatina extra |
Foglie di malvarosa (Pelargoniurn odoratissimum) |
Solo nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina
e nella gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne |
Sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso |
In tutti i prodotti |
Noci, nocciole e mandorle |
In tutti i prodotti |
Vaniglia ed estratti di vaniglia, vanillina |
In tutti i prodotti |
Erbe aromatiche, spezie |
In tutti i prodotti |