Acqua potabile: le nuove disposizioni del Dlgs 23/2023

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Oggetto:

Il Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recepisce la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativa alla qualità dell'acqua potabile. Sostituisce il precedente Dlgs 31/2001, introducendo importanti nuove disposizioni per garantire la sicurezza e la salubrità dell'acqua destinata al consumo umano. La sua pubblicazione è avvenuta nella GU Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2023.

parole chiave: Acqua potabile,  acqua potabile sicurezza dell'acqua, Direttiva UE 2020/2184,Nuovo decreto legislativo sull'acqua potabile: cosa cambia con la direttiva UE 2020/2184, Acqua potabile: le novità del decreto legislativo 23 febbraio 2023,Sicurezza dell'acqua potabile: il recepimento della direttiva UE 2020/2184,Dlgs 23 febbraio 2023: le disposizioni per la qualità dell'acqua potabile


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Oggetto: Acqua potabile: le nuove disposizioni del Dlgs 23/2023
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Oggetto:

Da un primissimo superficiale approccio, mi sembra che il Decreto affronti tematiche molto ampie che vanno oltre i banali interessi delle Industrie alimentari, puntando molto sulla gestione a monte dell'utilizzatore.

La sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua” devono essere garantiti su un approccio “basato sul rischio” (art. 6), “inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura” e “coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua specificati all’articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale”.

A questo punto però, tiro in ballo la Comunicazione della Commissione di settembre 2022:

"g) ESEMPIO DI FLESSIBILITÀ: il controllo dell’acqua può essere omesso se si utilizza acqua potabile della rete idrica comunale, ma dovrebbe essere effettuato se è utilizzata una fonte propria o acqua di riciclo;"

A questo punto azzardo una sintesi: io Azienda, utilizzatore di acqua da rete idrica, come analisi del rischio mi baso su quanto affermato dalla Commissione: se non è necessario fare i controlli evidentemente il rischio è trascurabile.

Morale: stop alle analisi dell'acqua, salvo che non sia richiesto esplicitamente da capitolati, norme volontarie, etc.

Troppo semplice?


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Oggetto:

a me questo esempio di flessibilità mi pare esista da vent'anni.

Non ho mai consigliato analisi acqua ad attività semplici connesse ad acquedotto.

Tuttavia ad aziende strutturate che utilizzano acqua nei processi qualche analisi sì, sia che la fonte sia acquedotto, pozzo o via sia la presenza di serbatoi di accumulo.

Ovviamente con frequenze diverse a seconda della fonte.

 


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Oggetto:

Ohibò. Sono sorpreso! Mai trovato indicazioni ufficiali in merito. E mai le ASL hanno accettato l'assenza di analisi motivata da "acqua proveniente da rete idrica", anche se in utilizzo diretto, anche solo per lavaggio, anche senza accumulo.

Ci sono fonti ufficiali?

 

Tornando al nuovo decreto invece? quali le basi per l'analisi del rischio? quali fattori consderare?


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Oggetto:

Allora, quando fu installato serbatoio accumulo in azienda, il veterinario ufficiale mi fece vedere alcuni riferimenti ma una volta stabilito il piano di campionamento non mi sono preoccupato di segnarmeli.... (parlo di Toscana).

Comunque in queste linee guida puoi trovare spunti, soprattutto su analisi rischio.

Giusto per parlare, un aspetto secondo me fondamentale è la tipologia di impianto dal contatore ai punti di prelievo.


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Oggetto:

ah dimenticavo, il fatto di non richiedere analisi alle piccole attività connesse all'acquedotto, diciamo che è più una "tolleranza" locale, le linee guida ASL igiene provincia di arezzo riportano:

3.13 Potabilità dell’acqua
L’acqua utilizzata dalle imprese alimentari
deve essere potabile, ad eccezione
di quella che sia impiegata
per la produzione di vapore (non ad
uso alimentare), per uso antincendio
o raffreddamento, purché in tutti
questi casi i circuiti siano separati ed
identificati (ad esempio con vernice di
colore diverso).
La procedura di verifica periodica di
potabilità delle acque obbligatoria
per tutte le imprese aventi approvvigionamento
privato, che devono procedere
al controllo mediante esame
analitico dei parametri a rischio ogni
tre mesi.
Nel caso di approvvigionamento dalla
rete idrica pubblica si consiglia di valutare
le caratteristiche dell’acqua e la
vetustà della rete distributiva interna
per definire la necessità e l’eventuale
frequenza dei controlli sull’idoneità
della rete stessa e sul funzionamento
di apparecchi di trattamento delle
acque, specialmente se dotati di filtri
(addolcitori, ionizzatori etc.), o sullo
stato di eventuali cisterne di deposito
interne al fabbricato. I prelievi per le
verifiche di laboratorio devono essere
fatti da punti di erogazione sempre
diversi, in modo da controllare tutta la
rete distributiva interna. Anche questa
SOP segue i medesimi principi
delle restanti procedure quanto a documentazione,
registrazioni e affidamento
responsabilità (doc). Quanto
alla frequenza delle analisi si riportano
a titolo orientativo le seguenti
frequenze:

Analisi Microbiologica

da Pozzo privato 1/tre mesi
da Rete idrica pubblica con deposito interno 1/tre mesi
Analisi Chimica: In caso di pozzo privato 1/anno


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Oggetto:

https://www.aulss8.veneto.it/allegati/2336-DDR15_09.pdf


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Oggetto:

Riprendendo la norma, credo di essermi imbattuto un due casi di "malascrittura".

1) Articolo 2 - Definizioni, comma 1: nel dare le definizioni non si esplicita il lavaggio delle strutture se non con "altri usi domestici". Sembrerebbe quindi che il Decreto non si appplichi se l'acqua è utilizzata solo per lavare. Ci pensa poi l'articolo 23 -Sanzioni, comma 1c a sistemare tutto, parlando di "contatto".

2) Sempre il 23, 1c dice che si incorre in sanzioni se, tra gli altri non si rispetta l'art.4, comma 2 lettera c. Questo afferma cheda parte delle imprese alimentari deve essere rispettato l'allegato I nelle tabelle A, B e D.

La D però, se bene interpreto la norma, riguarda solo le strutture così dette "prioritarie". Viene quindi da chiederesi se le TUTTE le imprese alimentari debbano fare Pb e Legionella.


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Oggetto:

Segnalo le prime interpretazioni ufficiali:

Regione Veneto - Nota 282747 del 25.05.2023: decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - ``Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualitA` delle acque destinate al consumo umano`` - Prime indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare25/05/2023

 


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Oggetto:

Buongiorno,

Posto il link cliccabile segnalato da skuertis

Regione Veneto - Nota 282747 del 25.05.2023: decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - ``Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualitA` delle acque destinate al consumo umano`` - Prime indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare 25/05/2023

Sarebbe interessante un confronto

Keyword: "Regione Veneto" - Nota 282747 del 25.05.2023: decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualitA` delle acque destinate al consumo umano" - Prime indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare 25/05/2023""Regione Veneto: Nota 282747 - decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 - Parlamento europeo e Consiglio - 16 dicembre 2020 - qualità` delle acque destinate al consumo umano - Prime indicazioni applicative - sicurezza alimentare - 25/05/2023" "Regione Veneto" - Nota 282747 - decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - Attuazione direttiva (UE) 2020/2184 - Parlamento europeo e Consiglio - 16 dicembre 2020 - qualitA` acque destinate consumo umano - Prime indicazioni applicative - sicurezza alimentare - 25/05/2023"Regione Veneto Nota 282747 decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione direttiva (UE) 2020/2184 Parlamento europeo e Consiglio 16 dicembre 2020 qualità acque consumo umano Prime indicazioni applicative sicurezza alimentare 25/05/2023 Puoi utilizzare queste keyword per ottimizzare la rilevabilità del tuo contenuto sui motori di ricerca come Google. Assicurati di includere le keyword rilevanti nel titolo, nel testo e nelle etichette del tuo contenuto.

 


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