Legge n°287 del 25/08/1991
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi
(Gazzetta Ufficiale n°206 del 03/09/1991)
Indice
Preambolo
Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
Art. 2 - Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni
Art. 4 - Revoca dell'autorizzazione
Art. 5 - Tipologia degli esercizi
Art. 6 - Commissioni
Art. 7 - Subingresso
Art. 8 - Orario di attività
Art. 9 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Disposizioni transitorie
Art. 12 - Regolamento di esecuzione
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in
cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al
pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Restano abrogati gli articoli 89,90,91,95,96,97,98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le
disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78,
e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge
8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto
compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè l'art. 5, sesto comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 2 - Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare
dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel
registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e
successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1,
della presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di
attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di
alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo
professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e di bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di
studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonchè coloro che hanno prestato servizio,
per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione
di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla
produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono
essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
a) che sono stati dichiarati falliti;
b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni;
c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o
contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del
codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per
infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII,
capo II, del codice penale;
e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al
comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in
qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di
bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione,
rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della
commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai
fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia
possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di
concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio,
è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in
essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a
vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e
deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni -
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano
periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle
aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle
abitudini di consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle
autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente
alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di
trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese
pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
Art. 4 - Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per
un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'art. 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Alle autorizzazioni di cui all'art. 3 non si applica l'art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 5 - Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune
e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un
contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione,
nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia
(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di
attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e
simili luoghi di convegno, nonchè nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico
inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonchè le associazioni dei consumatori e
degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli
esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai
consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonchè,
per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto
riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi,
compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle
stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e
vengano osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di
esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale
locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.
Art. 6 - Commissioni
1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un
funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione
per ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la Regione Valle
d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della Giunta provinciale ovvero,
per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la
scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della Giunta provinciale
ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della Giunta regionale, per la commissione di cui
al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di
scadenza, il sindaco e il presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il
presidente della Giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque
giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia
espressa in merito.
Art. 7 - Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico
di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente
causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento
dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 2
Art. 8 - Orario di attività
1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di
promozione turistica nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere
differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche
delle zone considerate.
2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un
massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia
dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di
renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'art. 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio,
predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonchè le associazioni dei consumatori
e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno
degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico
mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Art. 9 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro
dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i
controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata
superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata
maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica
specificamente motivate.
Art. 10 - Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni [1].
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad
eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni [2].
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-
quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 [1].
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative [1] [3].
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la
sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non
superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
2 Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e, successivamente,
dall'art. 3-quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381.
3 A norma dell'art. 42, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogate le disposizioni del
presente comma nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Art. 11 - Disposizioni transitorie
1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle
autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 e successive modificazioni, e dall'art.32
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375,
ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate
d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge
11 giugno 1971, n. 426.
Art. 12 - Regolamento di esecuzione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo
regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di
concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo
e dei servizi.
2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni
amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione
dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non
superiore a quindici giorni.