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Visto che siamo in tema di etichettatura tutti sappiamo che è vietato l’utilizzo di oliere nei ristoranti, qualcuno sa spiegarmi come comportarsi per olio aromatizzato prodotti dai ristoratori. E per l’aceto è possibile utilizzare i contenitori senza etichettatura.
Grazie
Oggetto: Etichettatura dei condimenti prodotti dal ristoratore
Il Reg CEE 1019/2002 stabilisce la normazione per la commercializzazione degi oli di oliva; all'articolo 2 comma uno si riporta che gli oli di oliva debbano essere venduti al consumatore finale solo in imballaggi con capacità massima di 5 litri, con apposito sistema di chiusura e apposta etichetta con indicazioni obbligatorie.
Per Consumatore finale si includono anche i ristoranti.
La legge n.81/2006 riporta:
<< ...Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
In caso di violazione delle disposizioni di cui ... , si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000...>>
Dal 2006 non si vedono,meglio non si dovrebbero più vedere (il condizionale è d'obbligo) le "anonime bottigliette di vetro" o oliere sui tavoli dei ristoranti.
Due sono i fattori da considerare:
-gli acidi grassi dell'olio tendono ad "irrancidire", nel linguaggio comune l'olio "diventa rancido" in seguito a degradamento da parte della luce, ossigeno continui travasi e rabbocchi... - in secondo luogo al fine di prevenire le frodi per quanto riguarda la commercializzazione dell'olio di oliva e assicurare trasparenza in etichetta e informare il Consumatore; il quale è tenuto sostanzialmente a leggere l'etichetta pretendendo che l'olio di olio sia servito in tavola in bottiglie confezionate con etichetta ovviamente ben visibile e conforme con la normazione vigente in materia di etichettatura.
Mi sembra ovvio, ma anche corretto ribadire in modo da non "lasciare dubbi a interpretazione" l'impossbilità di utlizzare "oliere" con apposta etichetta "fai da te"!!!
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella mia speigazione, rimango comunque a completa disposizione per ulteriori dubbi
Il reg. 1019/02 è stato abrogato dal reg. (UE) 29/12 il quale, peraltro, non apporta novità all'argomento di cui ci stiamo occupando.
Mi permetto, poi, di dissentire dall'amico marco986, in quanto i ristoranti, pur rientrando nella definizione di "collettività" (cfr 1169/11, art. 1, comma 2, lettera d) sono cosa diversa dal consumatore finale, tanto è vero che lo stesso regolamento mantiene distinti i due termini: Articolo 6 Requisito di base :Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.
Ed il punto è proprio qui. Fatta salva la disposizione (del tutto nazionale, ritengo) relativa alle oliere, tra breve i ristoratori saranno chiamati a ben altra fatica in quanto tutte le loro preparazioni dovranno essere accompagnate (entro quando? in che modo? si vedrà) da opportune informazioni (oltre al citato art. 6, si veda l'art. 12, comma 1: Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento. )
ringrazio l'amico alfclerici per aver rilevato la mia "macroscopica imprecisione"; è vero c'è diversità tra consumatore finale e ristorazione chiedo scusa per aver scritto questa inesattezza...
Avevo proprio interpretato male le due definizioni, in realtà ben distinte: rileggendo il Reg ho capito di aver "sovrapposto" i due termini.
Sperando di non aver indotto troppa confuzione in chi legge
Scusandomi con voi vi saluto
Un grazie ancora ad alfclerici:-) per essere intrevenuto in modo costruttivo nella discussione
visto e considerato che nei ristoranti gli alimenti somministrati appartengono alla categoria degli alimenti non preimballati le uniche informazioni che devono dare , a mio avviso sono quelle contenute nel reg ue 1169/2011 art 44 comma 1 lettera a.
Giusto ?i ristoratori possono acquistare olio d'oliva direttamente dai frantoi per utilizzarno nella preparazione delle pietanze e per metterlo sui tavoli a disposizione dei clienti ?
«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta»;
(legge 161/14, in vigore dal 25.11.2014)
“i ristoratori possono acquistare olio d'oliva direttamente dai frantoi...?”
Non vedo perché no.
“come dovrebbero essere presentati?”
Il comma 1, lettera ) dell'art. 44 dell'1169 prevede: a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [allergeni], è obbligatoria;
Come?
All'argomento, la recente (salvo ulteriori revisioni) bozza di revisione del 109 dedica addirittura un articolo ex novo, il 16-bis:
Art. 16-bis “Indicazioni obbligatorie negli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività”.
L’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 deve essere fornita prima che l’alimento venga servito al consumatore finale dalle collettività, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011 e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista.
In alternativa al comma 1, può essere apposto un cartello che avvisi della possibilepresenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
Dato che stiamo parlando di olio d'oliva, direi che il problema allergeni è relativo.
Ci sono altre indicazioni “obbligatorie” per “gli alimenti non preconfezionati serviti alle collettività”?
Be' il titolo dell'articolo 16-bis (che riprende l'indicazione dell'1169) ci dice di no.
E sin qui ci siamo.
E' pur vero che per i “non preconfezionati” generalmente intesi, il citato art. 44 rimanda ad eventuali disposizioni nazionali che, nel nostro caso, sono descritte all'art. 16 del 109.
L'unica indicazione ivi prevista e che potrebbe riferirsi al nostro caso, (pur non essendo “obbligatoria”, cfr. art. 16-bis) è la denominazione dell'alimento. Effettivamente scrivere sull'oliera una descrizione del contenuto non sarebbe male.
L'unico dubbio a tutto ciò è il seguente.
La disposizione sulle oliere anti-rabbocco parla di “confezioni...munite di dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”: ma queste sono caratteristiche tipiche dei “preimballati”.
Se così fosse, le regole di etichettatura sono tutt'altre (1169, art. 9).
Ciao Alf, io interpreto questo provvedimento nel senso che gli olii vergini devono essere presentati in confezioni con tappo antirabbocco e relativa etichetta. La ratio è quella di garantire l'olio che viene fornito al consumatore nelle collettività, in questo senso è anche la recente circolare del Mipaaf vedi http://almater.it/obbligo-del-tappo-antirabbocco-per-gli-olii-di-oliva-vergini-proposti-nei-pubblici-esercizi/ cosa ne pensi?