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Io interpreto che l'oliera "antirabbocco" servita al tavolo deve pervenire alla "collettività" (ristorante /mensa/ecc.) con le caratteristiche del "preconfezionato"/"preimballato".
«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Non può cioè essere "preparata" / "imballata" all'interno della "collettività".
Oggetto: Etichettatura dei condimenti prodotti dal ristoratore
Bene, se così è ( e io concordo) da ciò discende che questi "contenitori" (non me la sento di chiamarli ancora oliere) in quanto preconfezionati/preimballati, vanno etichettati secondo l'art. 9 dell'1169.
Bene anche io penso che l'olio dovrebbe pervenire alla "collettività" (ristorante /mensa/ecc.) con le caratteristiche del "preconfezionato"/"preimballato".
la domanda che mi faccio è : "Può un ristoratore andare direttamente in un frantoio locale acquistare 20l di olio sfuso ed usarlo esclusivamente in cucina? se si quali documento di accompagnamento dovrebbero essere forniti dal frantoio al ristoratore?"
Pongo questa domanda perchè spesso i ristoratori al fine di offrire un olio di sicuro più genuino in quanto autoctono si avvalgono di forniture presso frantoi locali.. quindi vorrei capire come poter gestire questo passaggio...
La prassi da attuare dovrebbe essere ricavata (secondo me non facilmente) dall’ Articolo 8 - Responsabilità
6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
………………
b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
Dubbio:
in quanto non destinato al consumatore finale,
- il prodotto può essere fornito non preimballato? (v. 6.) ?
- il prodotto deve essere fornito preimaballato (v. 7.) ?