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spero possiate aiutarmi a dirimere un dubbio che riguarda l'indicazione in etichetta della sede dello stabilimento per prodotti con doppio packaging. Mi spiego meglio.
L'azienda A confeziona del riso in buste trasparenti sottovuoto, queste buste vengono poi inviate all'azienda B che provvede a inserire le buste all'interno della scatola finale che diventerà l'unità di vendita. La classica confezione di riso composta da scatola di cartone più busta di riso sottovuoto all'interno.
Il confezionatore che deve comparire in etichetta con la propria sede chi è?
Se la domanda verte sul dichiarare in etichetta il confezionatore, la norma di riferimento dovrebbe essere il Reg. 1169/2011.
Quindi, come direbbe la logica prima le definizioni, poi le regole. A volte per fare confusione si fa il contrario ma si tratta di sottigliezze.
Supponiamo quindi di avere il produttore X, il confezionatore Y e il distributore a suo marchio Z.
All'art. 8, lettera h del Regolamento summenzionato si indica il responsabile dell'etichettatura, mentre nelle menzioni obbligatorie si richiede:
“il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1”
Quindi chi è l'OSA, che sarebbe la traduzione dall'inglese di FBO (traduzione al solito pessima).
Se è Z a vendere il prodotto né X né Y debbono comparire in etichetta, all'infuori dell'Italia dove vige l'obbligo, retaggio dell'art.8 della L 283/1962 della sede dello stabilimento di produzione e confezionamento o di solo confezionamento.
Se X vende il suo prodotto, anche se confezionato da Y per conto terzi (ossia per X) compare solo il nome di X; se invece Y confeziona un prodotto a suo nome, in Europa compare solo il suo nome, in Italia anche quello di X (la cosa potrebbe non essere vera ma è talmente complicata da non soffermarci sui distinguo). Non pretendendo di essere nuovo, nei particolari, perciò non indico le fonti, poiché m'è indifferente se già altri, prima di me, abbiano pensato ciò che io ho pensato.
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti gli errori possibili.
Parola dell'INesperto.
Grazie a tutti per le risposte. Ma credo che io non abbia correttamente esposto il quesito.
La sede dello stabilimento di confezionamento deve essere indicata in virtù del DLG 145/2017 (Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento), ma non riesco a capire chi possa rientrare nella definizione di confezionamento, se l'azienda che imbusta nelle buste sottovuote( buste neutre senza etichette) oppure se l'azienda che inscatola le singole buste sottovuoto all'interno della scatola che riporta tutte le indicazioni di legge. Il responsabile ai sensi del Reg. 1169/2011 è quest'ultima azienda che "inscatola" che quindi già compare in etichetta con la propria ragione sociale ed indirizzo.
In pratica le opzioni sarebbero due.
1) il confezionatore è considerato chi inscatola: in etichetta ci sarà solo la ragione sociale dell'OSA che vende il prodotto;
2) il confezionatore è colui che inbusta sottovuoto: in etichetta ci sara "azienda B - Via xxxx sede yyy", sede dello stabilimento: "via zzzz sede fffff".