Prodotto trasformato in Italia ma con ingrediente extra-UE
TAFF: Talkin´about Food Forum
Sei qui: Legislazione Alimentare --> Prodotto trasformato in Italia ma con ingrediente extra-UE
Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Prodotto trasformato in Italia ma con ingrediente extra-UE, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
chiedo cortesemente delucidazioni sulla correttezza di questa dicitura in etichetta.
Il prodotto è di pura fantasia, non è biologico e viene completamente realizzato/trasformato in Italia.
Denominazione di vendita: budino di latte di riso e fragole. Ingredienti: latte di riso 70%, fragole 25%, sciroppo di glucosio.
Si vuole mettere in etichetta la bandiera italiana (anche se per questo tipo di prodotto non sarebbe obbligatorio, ma le leggi di mercato sono dure a morire e un prodotto italiano fa sempre genuino!), ma le fragole sono di origine extra-UE.
Come fare? Secondo il Reg. 1169/11 art. 26 dovrei indicare che le fragole hanno origine o luogo di provenienza diversi dal prodotto, oppure dovrei indicare l'esatta provenienza delle fragole. Ma le fragole possono essere considerate come ingrediente primario anche se sono meno del 50%?
Ringrazio anticipatamente.
Oggetto: Prodotto trasformato in Italia ma con ingrediente extra-UE
ho letto la discussione ma mi rimane un dubbio. Nel Reg. 1169/2011 si specifica il caso in cui venga introdotta volontariamente in etichetta l'origine del prodotto ma l'ingrediente primario abbia origine diversa dal prodotto finito (i.e. extra UE).
Posso considerare le fragole come ingrediente primario, come definito dall'art. 2 - comma 2 - lettera q) e pertanto mettere in etichetta ad esempio:
Ingredienti: latte di riso 70% (acqua, riso, etc.) fragole (origine extra UE) 25%, sciroppo di glucosio, apponendo comunque sull'etichetta la famigerata bandierina italiana.
- la bandiera, o altra immagine, o scritta che evidenziano un Paese viene interpretata come origine sia del prodotto che degli ingredienti;
- imbonito dalla bandiera, non vedo perché dovrei andare alla ricerca in etichetta di informazioni diverse sull’aspetto origine;
- la dichiarazione della diversa origine di uno degli ingredienti in altro punto dell’etichetta appare proprio un meschino escamotage del quale forse mi renderò conto solo a casa.
In sintesi, la soluzione prospettata è per me ingannevole.
Art. 2. q) «ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa;
Ne deriva che ogni ingrediente evidenziato in qualsiasi forma (scritta , immagine, ...) è da considerare primario, indipendentemente dalla quantità.
Osservo innanzitutto che l'art. 26 dell'1169/11 è, in larga misura, in attesa di ulteriori valutazioni, quindi, almeno per il momento, suggerirei estrema prudenza nel farvi riferimento.
Quanto alla “bandiera italiana” e, più in generale, alle svariate menzioni che in qualche modo rimandano al “made in Italy”, ricordo che è attualmente in vigore una legge dello Stato che ne regolamenta l'uso (cfr. Il “made in Italy” è legge!).
Come puoi notare, tra i requisiti richiesti non vi è l'origine italiana degli ingredienti.
In caso contrario, persino alcune IGP non potrebbero sfoggiare il tricolore.
ho letto con interesse questa discussione ed ho trovato un interessante articolo che spiega la differenza tra "Made in Italy" e "100% Made in Italy", che forse può chiarire qualche dubbio.
Ho letto tutte le vostre illuminanti segnalazioni ma c'è un concetto che ancora mi è nebuloso.
Per quanto riguarda l'art 16 della legge 166 commi 1,2,4 si presume che l'origine delle materie prime non sia da considerare, mentre leggendo l'articolo proposto da pi.esse l'avvocato autore dell'articolo dice che:
"Il comma 49 bis prevede che costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto."
Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e’ avvenuta la trasformazione sostanziale.
Quindi per origine effettiva del prodotto cosa intendiamo?