A quanto pare, il legislatore comunitario non ha tenuto conto (e come dargli torto) del R.D. 9.5.29 n. 994 che affermava:
Con la sola parola "latte" deve intendersi il latte proveniente dalla vacca.
Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, così per esempio "latte di capra", "latte di asina", ecc.
Infatti, nel Reg. 853/2004:
5.1. "uova": le uova ... di volatili di allevamento ...
4.1. "latte crudo": il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento ...
E' quindi lecito concludere che il suddetto legislatore, nel redigere il testo dell'1169/11 abbia tenuto conto delle citate definizioni, anche perché non avrebbe avuto molto senso offrire minor tutela agli allergici al latte di capra o alle uova d'anatra.
Ciò, peraltro, non esclude il fatto che, nella redazione di un elenco ingredienti, se io scrivo “latte” si debba intendere “di vacca” e se scrivo “uova” si debba intendere “di gallina”.