Indicazione Allergeni: è necessario specificare l'allergene?

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Oggetto:

Gli allergeni devono essere indicati in un carattere diverso dal resto degli ingredienti, come ad esempio in grassetto.

Ma deve essere indicato l'elemento che contiene l'allergene o anche l'allergene contenuto?

Un esempio: è sufficiente segnalare "Farina di Frumento" come contenente un allergene, oppure occorre specificare l'allergene contenuto "Farina di Frumento Glutine"?

Ringrazio anticipatamente per le risposte,

Massimo


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Oggetto: Indicazione Allergeni: è necessario specificare l'allergene?
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Per quanto mi risulta:

  • allo stato attuale non sono ancora stati definiti il tipo (i tipi) di carattere diverso da utilizzare;
  • è sufficiente indicare l'ingrediente fonte dell'allergene.

Mi risulta anche che il glutine ed i solfiti rappresentano i soli casi di attribuzione dell'allergenicità a sostanze identificate, o meglio, a categorie di sostanze.

Nulla vieta di aggiungere, all'indicazione del cereale fonte di glutine, una menzione riferita al glutine.


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Oggetto:

L'articolo 21 paragrafo 1.b del Reg. (UE) 1169/2011 recita: "la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo". Noi usiamo il grassetto.

Grazie per la seconda parte della risposta: ci permette di risparmiare spazio (che non basta mai..).

Massimo


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Oggetto:

Utilizzo la discussione visto che la mia domanda verte sull'argomento.

Stavo ragionando sul discorso dei solfiti che sono gli unici allergeni per i quali è prevista una soglia.

Ipotizziamo di utilizzare un ingrediente che contiene solfiti in misura superiore alla soglia. Io farei il conto sulla base della ricetta (ingredienti al momento del loro uso), per verificare se sul totale degli ingredienti tale soglia sia ancora superata e stabilire quindi se indicare o meno i solfiti come allergene.

Non ci avevo mai fatto caso, ma secondo quanto riportato nell'allegato II del Reg UE 1169/2011 la quantità di solfiti è da calcolarsi sul prodotto finito: ciò significa che non è possibile utilizzare il criterio da me descritto e che l'unico metodo sia fare un'analisi sul prodotto finito?

Grazie per il contributo.


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Oggetto:

Ciao alemar78,

RegUE 1169/2011 – Allegato II

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

Secondo me il tuo metodo è in via di pricipio corretto: infatti si parla di “calcolo”.

Certamente la determinazione analitica sul prodotto finito ti protegge a fronte di eventuali igredienti forniti senza certificazione in merito.


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Oggetto:

Allergeni:

In merito alle modalità da utilizzare per evidenziare la presenza di allergeni (e fatte salve le precisazioni di Antonio: stiamo parlando del Reg. UE 1169/11 e non del D.Lgs. 109/92), segnalo quanto indicato nel documento Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori:

2.4.1 Se la denominazione di un ingrediente comprende il nome di una sostanza o di un prodotto che provoca allergie o intolleranze (ad esempio il termine tedesco "milchpulver", che significa "polvere di latte"), deve essere messa in evidenza l'intera parola o solo la parte che fa riferimento a questo prodotto o a questa sostanza (in altrii termini, si deve scrivere milchpulver o milchpulver)?

Nell'elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare devono mettere in evidenza il nome della sostanza o del prodotto elencato nell'allegato II del regolamento FIAC*. Di conseguenza, deve essere evidenziata solo la parte del nome dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o prodotti (ad esempio "milchpulver"). Tuttavia, per motivi pratici, anche la messa in evidenza dell'intera denominazione (ad esempio "milchpulver") è considerata conforme alle prescrizioni legali. Ovviamente, quando la denominazione dell'ingrediente è composta da più parole separate, deve essere evidenziato solo il prodotto o la sostanza che provoca allergie o intolleranze (ad esempio "poudre de lait", "latte in polvere").

Solfiti:

La frase utilizzata dall'1169/11 è: così come proposti pronti al consumo.

Il che significa, a mio avviso, che la quantità va calcolata (non solo analiticamente, ma anche secondo frequenze che rispondano ad una corretta analisi del rischio) sul prodotto finito: solo così si è in grado di valutare correttamente se indicare o meno in etichetta la loro presenza.

In altre parole, per il consumatore non è importante sapere “quanto ne utilizzi nel processo”, bensì “quanto ne può trovare nel prodotto”.

Legenda:

*: FIAC è l'acronimo per Fornitura di Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori


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Oggetto:

Di solito mi arrivavano via mail le notifiche per le risposte ricevute, ora non più. Comunque grazie per il contributo.

Condivido l'opinione di alfclerici: se si parla di prodotto finito l'unica soluzione è analitica... Solo che non avevo mai fatto veramente caso alla questione, anche perchè in passato mi sono spesso confrontato con altri colleghi e tutti utilizzavano il metodo del calcolo sugli ingredienti al momento del loro utilizzo...


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Parole chiave (versione beta)

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