Omissione informazioni obbligatorie x etichetta con Bollo CE
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Ho trovato vari riferimenti sia sul sito della Camera di Commercio che in alcuni pdf realizzati dall'Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria. Per altro, mi sembra esista pure una Circolare Ministeriale a riguardo, ma non sono riuscito a trovarla.
Specifico che la mia azienda tratta prodotti ittici.
Non credete che il Legislatore, nella stesura del Reg. (CE) n°1169/2011, avrebbe dovuto specificare - oltre al nome o la ragione sociale - anche il Bollo CE come possibile opzione? Se non compare, personalmente sono indotta a dedurre che non sia possibile sostituire le informazioni di cui sopra.
Il Numero di Riconoscimento (o Bollo CE, che dir si voglia) deve esserci sempre e comunque, a prescindere, nelle etichette di Prodotti di Origine Animale.
Alla luce di ciò, mi servirebbe un riferimento preciso ed inconfutabile.
Scusa, stefania86, ma mi sembra ti sia un po' contraddetta.
E' vero che il Legislatore non ha previsto la possibilità d'indicare il solo Bollo CE nel Decreto Legislativo n°109 del 27 gennaio 1992. Così come è vero che il Bollo CE è obbligatorio per l'etichettatura dei Prodotti di Origine Animale.
Tuttavia, ne sono certo, vi è una Circolare del Ministero nella quale viene espressamente specificato che, essendo il Bollo CE un identificativo univoco della sede dello stabilimento, ciò risulta sufficiente all'identificazione del produttore e pertando l'indirizzo non è più una dicitura obbligatoria in tale caso.
Appena riesco a trovare il materiale, lo metto a disposizione.
Ecco un pò di materiale a sostegno di quanto da me precedentemente affermato:
a pagina 133 delle dispense del Corso tenutosi a Milano in data 10 luglio 2013 e dedicato all'argomento Etichettatura, Presentazione e Pubblicità dei Prodotti Alimentari. Cosa cambia con il Reg. (UE) n°1169/2011, l'Avv. Chiara Marinuzzi dello Studio Legale Gaetano Forte, specifica: << Per la sua idoneità ad identificare il sito produttivo sui prodotti che recano il bollo sanitario o la marchiatura di identificazione è possibile omettere l’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 3/1 let. f del D.lvo 109/92 >>
a pagina 17 della Guida intitolata Etichettatura e Presentazione dei Prodotti Agroalimentari, realizzata dall’ISFORES, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brindisi, con la collaborazione di Dintec – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, viene specificato: << I prodotti di origine animale, trasformati e non (latte, uova, formaggi, salumi, pesce e derivanti, ecc.), possono sostituire l’indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento con il bollo sanitario. >>
nell'articolo tratto da Il Fatto Alimentare che ti ho segnalato in una mia precedente dichiarazione, ti invito ad osservare il primo commento dell'utente Alessandro, ma soprattutto la risposta dell'Avv. Dario Dongo: << Il bollo sanitario assolve effettivamente alle esigenze di sanità pubblica per quanto attiene la gestione del rischio. Al punto che, sui prodotti che lo riportino, già da anni non è prescritta l’indicazione della sede dello stabilimento >>
a pagina 42 della Guida intitolata Vademecum in Materia di Etichettatura e Presentazione dei Prodotti Alimentari, realizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con l'assistenza tecnica di Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, viene infine specificato: << Proprio in virtù delle sue proprietà identificative, il bollo/marchio può sostituire l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione che, quindi, in questi casi può diventare facoltativa. Non è invece valida la regola contraria (ovvero la sede dello stabilimento di produzione non sostituisce il bollo/marchio). >>
come ha ricordato stefania86, il Regolamento (UE) n°1169/2011 all'art. 9p.1 - lett. h), obbliga il responsabile commerciale a:
indicare il nome o la ragione sociale
indicare l'indirizzo dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA)...
Obiettivo primario del summenzionato Regolamento è il focus sul Cliente (inteso come Consumatore o Collettività); ovverosia fare in modo che colui che acquisti un alimento possa leggere chiaramente e facilmente tutte le informazioni, al fine di effettuare scelte corrette e consapevoli.
E' chiaro che riportare esclusivamente il Bollo CE sull'etichetta non dovrebbe essere ritenuto conforme, in quanto non verrebbe riportato in chiaro né il nome o la ragione sociale, né tantomeno l'indirizzo dell'OSA.
Inoltre, ritengo che non possa essere ritenuto sufficiente in quanto un cliente "mediamente informato" al massimo capisce che è un prodotto confezionato in Italia (se la sigla è "IT"), immagiamoci poi una persona anziana se capisce cosa sia quel simbolo...
Il Bollo CE - a mio avviso - non può rispondere alle reali esigenze del Consumatore.
C'è chi asserisce che basta andare su internet per trovare le informazioni inerenti allo Stabilimento associato ad uno specifico Bollo CE. Certo, rispondo io, ma non credo che sia nello spirito del Regolamento, per il quale le informazioni devono essere a disposizione nell'immediato, onde far sì che si possa scegliere ciò che realmente si desidera.
Poi, credo si stia assistendo sempre più allo smantellamento dello Stato di Diritto, dove le Fonti Primarie (es. i Regolamenti) sembrerebbero essere modificabili da una semplice Nota / Circolare di un Dirigente Ministeriale che, in barba al principio di stretta legalità del nostra Costituzione, possa derogare, estendere, distorcere i contenuti di una Legge.
Ma questa, purtroppo, sembrerebbe essere diventata quasi la normalità...
se l’OSA titolare del Marchio produce ed immette in commercio il prodotto come proprio (i.e. produzione per proprio conto), sorge anche l’obbligo di riportare il nome / la ragione sociale e l'indirizzo.
tale obbligo non si verifica quando l’OSA, titolare del Marchio, produce / confeziona per un OSA terzo (i.e. produzione conto terzi) che compare in etichetta con il nome / la ragione sociale e l'indirizzo.
Potresti cortesemente indicare i riferimenti normativi dai quali si evinca che è obbligatorio riportare le informazioni di cui parli, oltre al Bollo CE?
Scrivi, infatti, che è obbligatorio specificare l'indirizzo del responsabile commerciale (pertanto se lo stabilimento di produzione fosse in Serbia o Bangladesh, poco male..) e così facendo si soddisfano le esigenze del Consumatore.
A mio avviso, riportare il Bollo CE - che identifica univocamente lo Stabilimento di Produzione - è un'informazione migliore e più dettagliata e che risolve anche la diatriba relativa al Reg. UE n°1169/2011 sull'assenza dello Stabilimento in etichetta...
Questa discussione offre un interessante esempio di come, da un quesito iniziale, si possano dipanare svariati rivoli.
Dunque, stefania86 chiedeva semplicemente se il Bollo CE può sostituire l'indicazione richiesta dal Reg. (UE) n°1169/2011: la risposta è no.
Il punto essenziale, che mi pare sfugga ad alcuni dei commentatori, è che stiamo parlando di norme diverse che regolano ambiti diversi.
Il Reg. (UE) n°1169/2011 si occupa di informazione al consumatore ed il Bollo CE svolge funzioni legate all'igiene delle produzioni: direi che non vi possono essere punti di sovrapposizione.
Infatti, mentre il Reg. (UE) n°1169/2011 fornisce, in chiaro, indicazioni relative a chi commercializza il prodotto; il Bollo CE“deve indicare il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato” e “deve indicare il Numero di Riconoscimento del macello” [cfr. l'Allegato I del Reg. (CE) n°854/2004], grazie al quale si può risalire all'indirizzo, ma non in tempo reale...
Certo, è possibile che il “macello” coincida con “l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti”; possibile ma, direi non probabilissimo. Peraltro, anche se così fosse, il solo Bollo CE non sarebbe, come detto, immediatamente decodificabile dal consumatore.
Si è, inoltre, parlato dell'ormai ex (salvo sviluppi futuri) obbligo di indicazione dello stabilimento, previsto nel vecchio DLgs. n°109/1992.
«- Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
Il Regolamento non prevede l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento che era invece tra le indicazioni obbligatorie del D.Lgs. 109/1992 (art.3, comma 1, lett. f). La normativa nazionale aveva inserito tale obbligo, perché la Dir. 2000/l3/CE, abrogata a far data dalla applicazione del Regolamento, consentiva agli Stati membri di"mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la foro produzione nazionale" (art. 3, comma 2).
Ad oggi non vi sono strumenti per mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle comunitarie, nelle materie da esso espressamente armonizzate.
La sede dello stabilimento può essere però mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia sostitutiva del "nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragr. 1" prescritto all’art. 9, comma 1.h) del Regolamento e purché rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle "informazioni volontarie sugli alimenti", in particolare all'art. 37 che dispone che "Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti".
E' necessario dunque che, laddove oltre alla sede dello stabilimento si intenda apporre volontariamente anche il nome del fabbricante, tale indicazione (nome + sede dello stabilimento del fabbricante) non venga confusa con l'indicazione obbligatoria del responsabile delle informazioni sul prodotto.
Si rammenta. ad ogni buon fine, che per i prodotti di origine animale trasformati e non, l'indicazione dello stabilimento di produzione e in ogni caso rintracciabile attraverso il, bollo sanitario o il marchio di identificazione previsti dal Regolamento n. 853/2004.»
Rilancio il quesito: in un'azienda si indica nome dell'azienda produttrice + indirizzo internet + bollo CE.non altro.
cito la nota ministeriale con Prot_170164_2014.
Come “indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1” si intende l’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti, diversamente da quanto disciplinato dal D.lgs 109/92 il quale, all’articolo 3, comma 1, lettera e) faceva genericamente riferimento alla “sede”. Il Gruppo di Lavoro “Etichettatura” concorda sul fatto che come “indirizzo” non possano essere accettati: Casella Postale3 , indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico. Per estensione questa Direzione ritiene che non possa essere accettato neanche il numero di registrazione alla Camera di Commercio se sostitutivo dell’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti.
Secondo me se il Bollo CE fosse ritenuto insufficiente ai fini dell'identificazione del produttore lo avrebbero citato in questo elenco di "indirizzi non accettati".