Ciao bravo, ottimo argomento su cui si
potrebbe confrontare tra i vari Tecnologi Alimentari e addetti ai lavori che
frequentano Taff. Detto questo le cosiddette “semplificazioni
dell’HACCP” esistono per Imprese che a causa della loro dimensione
(piccole,gestione famigliare) o della carenza di competenze tecniche e di
risorse economiche o per la natura del lavoro incontrano delle difficoltà nell’applicare
l’HACCP. Tutti gli esempi riportati raggruppano queste
tipo di Imprese con l’acronimo di “SLDB” o meglio “Small and Less Developed
Business” Non facciamo confusione, non è che queste
siano esentate dall’applicazione del suddetto, bensì possono usufruire di alcune
semplificazioni, ma vediamole più nel dettaglio. -Utilizzo nel piano di quelle che possiamo
definire “Prescrizioni base o standardizzate”che comprendono:-idoneità delle materie prime,
regole di corretta manipolazione del prodotto (trasporto incluso),mantenimento
delle condizioni di stabilità del prodotto per esempio mantenimento della
catena del freddo. Poi ancora Controllo animali infestanti,
Pulizia e disinfezione,qualità dell’acqua e così via… Le Prescrizioni che io definirei essenziali
sono i PRP (procedure prerequisito) e SOP (Procedure Operative Standard). In linea di massima se le “procedure base”
implementate sono adeguate al fine di controllare i pericoli ad un livello da
tutelare al massimo la sicurezza igienica i il primo punto del piano può essere soddisfatto
e può non essere necessario predisporre o soddisfare i principi dell’HACCP. Ciò che ho appena spiegato può essere
applicato per aziende ove non esistono operazioni di preparazione e
lavorazione, produzione e trasformazione dei prodotti alimentari come ad
esempio banchi del mercato, chioschi, spacci, piccolo negozio sottocasa al dettaglio; alcune volte viene previsto un numero massimo di dipendenti oltre il quale l'azinda sarà obbligata ad applicare l’HACCP standard. Le" operazioni base o standard" (spesso sono diverse da regione a regione e a discrezione di queste ultime, ma non esistono diversificazioni sostanziali) e vengono di norma inserite nel piano come auto dichiarazione. Le varie normative ci vengono incontro al fine di agevolare la stesura e l’implementazione del piano HACCP con conseguente controllo dei pericoli negli alimenti; ad esempio con i “Manuali
di Buona Prassi Igienica” e con "Manuali Generali sulla Gestione
della Sicurezza alimentare o in conformità a un processo tradizionale" I "Manuali di Buona Prassi Igienica" presentano in modo semplice le misure di
controllo dei pericoli e le azioni correttive da intraprendere in caso di
sfasamento dei limiti critici, inoltre
affrontano i pericoli connessi ad alcuni alimenti, ma non identificano i CCP veri
e propri. In
linea di massima ricordiamo che sono procedure standard flessibili ma che
bisogna analizzare ovviamente la situazione specifica e il contesto aziendale in cui ci si trova ad operare senza dimenticare che queste semplificazioni sono rivolte ad attività di
manipolazione degli alimenti in cui i processi di preparazione, lavorazione o manipolazione che sia sono appresi
e consolidati esempio ristoranti,servizi di catering, incluse le macellerie e
panetterie. I
“Manuali di Buona Prassi Igienica” per le attività di operazione di preparazione,fabbricazione
o trattamento di alimenti contengono CCP
per così dire “prestabiliti”, inoltre esempi e semplificazioni per
registrazioni,documentazioni… Tutti
i manuali "prendono in considerazione" ogni singolo pericolo significativo
rilevato al’interno di un’impresa e definiscono le procedure per il controllo e le eventuali azioni correttive da adottare in caso di problemi. Ma
ora torniamo ai fatti un po’ più nel concreto: dove l’implementazione delle
prescrizioni di base permette il controllo dei pericoli, non è indispensabile un’analisi dei pericoli; per
alcune produzioni è possibile "predisporre" monitoraggio dei punti
critici Esempio "Visivo Presenza/Assenza" senza necessità di Registrazioni. Le Registrazioni infatti
possono essere delimitate al minimo indispensabile e gli stessi "Manuali di Corretta Prassi Operativa" o i "Manuali Generali" possono surrogare la documenti
del classico sistema HACCP e nel caso di monitoraggio visivo si potranno e dovranno
registrare solo le non conformità e ovviamente le azioni correttive
intraprese. Nell'elaborazione
di un piano di autocontrollo di piccole e medie aziende agro-alimentari può
risultare più semplice identificare i “punti critici generalizzati” ovvero le
fasi comuni a tutti i processi ad esempio le fasi di stoccaggio, pastorizzazione,cottura,raffreddamento
raffrontandosi anche ad un diagramma di flusso nello specifico. Non
mi sto a dilungare sulle procedure de localizzare o PRP e GMP ricordando che questi contribuiscono ad una notevole semplificazione
del piano stesso.
Ottima la domanda di food69 e altrettanto valida la risposta del nostro marco896! :-) Vi copio-incollo il testo integrale (tratto dal sito della Regione Emilia-Romagna): Anno/numero Atto:2008/1869 del 17/11/2008 Prot. n. (VET/08/265558) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Viste le Linee Guida della Commissione Comunitaria del 16.11.2005 sull’applicazione delle procedure basate sui principi dell’HACCP e alla semplificazione della loro attuazione in talune imprese alimentari; Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; A voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1) Per l’adozione di procedure semplificate del Sistema "Hazard analysis and critical control points" (HACCP), secondo le linee guida tecniche riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, sono individuate le seguenti tipologie di imprese alimentari: 2) Sono escluse dalla semplificazione all’attuazione dei principi del sistema HACCP le imprese alimentari non espressamente ricomprese nella tabella di cui all’allegato tecnico alla presente delibera. 3) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna. - - - ALLEGATO LINEE GUIDA TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DEL SISTEMA HACCP Il Reg (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, sancisce che gli operatori del settore alimentare (ogni persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni di legge nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo), devono garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. Appare evidente, senza entrare nel merito del campo di applicazione, come le strutture soggette alle regole definite dal Regolamento siano estremamente differenti, con problematiche e livelli di rischio igienico sanitari scarsamente riconducibili a modelli predefiniti. Il medesimo regolamento, all’art. 5, stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basati sui principi HACCP (identificazione dei pericoli, dei punti critici di controllo e dei relativi limiti critici, di sistemi di sorveglianza efficaci, di azioni correttive nonché opportune verifiche e registrazioni). I sette principi del sistema HACCP possono essere applicati a qualsiasi segmento della filiera alimentare, anche se deve essere prevista una flessibilità che conduce ad una applicazione semplificata per alcune imprese alimentari. In particolare, nel caso in cui le prescrizioni di base (pre-requisiti),integrate o meno da manuali di corretta prassi operativa, conseguono l’obiettivo del controllo dei pericoli alimentari, si deve considerare, sulla base del principio di proporzionalità, che gli obblighi sanciti in forza delle norme sull’igiene degli alimenti sono stati soddisfatti e che non vi è alcuna necessità di applicare l’obbligo di predisporre, attuare e mantenere una procedura permanente basata sui sette principi del sistema HACCP. Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida comunitarie sulla semplificazione citate in premessa, per l’adozione di procedure semplificate del sistema HACCP, sono individuate le seguenti tipologie: Sono esclusi dalla semplificazione all’attuazione dei principi del sistema HACCP le imprese alimentari non espressamente ricomprese nelle tipologie elencate nella tabella che segue. Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna si riserva la possibilità di individuare, a seguito di una valutazione dell’analisi del rischio, ulteriori tipologie di attività cui consentire l’adozione di procedure semplificate per la gestione dell'autocontrollo. Un’applicazione flessibile e semplificata dei principi del sistema HACCP deve tenere in considerazione, in particolare: > La natura dei processi > La dimensione dell’impresa alimentare Tale semplificazione prevede che a seguito dell’applicazione dell’analisi dei pericoli al processo considerato, la gestione degli stessi avvenga attraverso la predisposizione e l’applicazione da parte dell’impresa alimentare di procedure di controllo basate sull’applicazione di misure igieniche di base (PRE-REQUISITI). In relazione alla natura delle imprese alimentari e della tipologia dei processi alimentari il controllo dei pericoli si ottiene applicando:
Settori alimentari che non svolgono alcuna attività di preparazione, produzione o trasformazione di prodotti alimentari, OPPURE che svolgono semplici operazioni di preparazione degli alimenti N.B. La classificazione della tabella è da intendersi riferita alle attività nelle quali gli addetti allo specifico ciclo produttivo non superino le 10 unità (in linea con la definizione di “microimprese” di cui alla Raccomandazione 2003/361 CE della Commissione Europea).
Settori alimentari, in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, che costituiscono spesso parte della normale formazione professionale degli operatori del settore in questione per i quali l’eventuale produzione per la vendita ad altri esercizi di commercio e/o somministrazione, sia limitata all’ambito della stessa provincia o province contermini, N.B. La classificazione della tabella è da intendersi riferita alle attività nelle quali gli addetti allo specifico ciclo produttivo non superino le 10 unità (in linea con la definizione di “microimprese” di cui alla Raccomandazione 2003/361 CE della Commissione Europea). I principali prerequisiti da considerare sono: Tali prerequisiti sono diretti a controllare i pericoli in maniera generale, la rintracciabilità (articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002) e il ritiro degli alimenti e l’obbligo di informazione delle autorità competenti (articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002), pur non figurando tra i prerequisiti devono essere, comunque, considerate prescrizioni di base. I Manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e per l’applicazione dei principi del sistema HACCP, elaborati e diffusi a norma degli art. 7, 8 e 9 del Reg. CE n. 852/04, costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell’osservanza delle norme di igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP. - - - - -
Mi permetto soltanto di aggiungere che potrebbe essere utile la lettura della delibera n°1869 del 17/11/2008 adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna. Lo scopo primario di questa delibera regionale è appunto la SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA HACCP PER ALCUNE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE. Essa delinea le tipologie di imprese autorizzate all'adozione delle summenzionate procedure semplificate.
Pubblicato sul B.U. n.ro 213 del 17.12.2008
Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 che, recependo la direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, abroga alcune normative del settore tra cui il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (autocontrollo);
Considerato che la propria Delibera della Regione Emilia Romagna n. 717/2000, che consentiva l’adozione di procedure semplificate del sistema HACCP per alcune tipologie di industrie alimentari, conseguentemente all’abrogazione del D.Lgs n. 155/1997 risulta inapplicabile;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni ed in particolare:
Ravvisata l’esigenza di favorire l’applicazione consapevole e sostanziale di sistemi di autocontrollo semplici, essenziali e compatibili con le dimensioni aziendali;
Valutato che per alcune tipologie di imprese del settore alimentare la definizione analitica delle procedure per "linea di prodotto" e la sistematica registrazione del monitoraggio continuo dei punti di controllo critico, con conservazione della relativa documentazione, può costituire un appesantimento procedurale e formale, con evidenti limiti di significatività e compatibilità operativa;
Dato atto, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria deliberazione n. 450/07, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, Dott. Leonida Grisendi;
Tiplogia di attività
Tipologie di imprese
Modalità di controllo dei pericoli
Tiplogia di attività
Tipologie di imprese
Modalità di controllo dei pericoli
Guardate ora cosa ho trovato su Il Chimico Italiano (n°2 del 2009 - Anno XX), il bimestrale edito dal Consiglio Nazionale dei Chimici. Cito testualmente: Quindi, salvo futuri sviluppi che al momento non siamo in grado di prevedere, della delibera sopra riportata vale esclusivamente quanto previsto dalla prima delle due tabelle. Sarebbe molto interessante riuscire a prendere visione dell'Ordinanza 1139/2009 del TAR del Lazio (Roma o Latina) e altrettanto interessante sarebbe avere una vostra opinione in proposito. A presto!
...il provvedimento della Regione Emilia Romagna si spingeva ad estendere la semplificazione ai “settori alimentari, in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, che costituiscono spesso parte della normale formazione professionale degli operatori del settore in questione”.
Il TAR del Lazio, con ordinanza 1139 dell’11 marzo 2009 ha accolto la richiesta di misura cautelare presentata dal Consiglio Nazionale dei Chimici, ed ha sospeso la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, per la parte sopra indicata, chiarendo che “le ipotesi contemplate” in questa parte della deliberazione “appaiono del tutto estranee alla fattispecie” considerata dalla citata norma della Comunità Europea.
La Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna avrà, quindi, efficacia esclusivamente per le imprese in cui non si svolge alcuna attività di produzione, trasformazione o manipolazione di prodotti alimentari (quali: chioschi di vendita, banchi, negozi alimentari, bar, caffè, imprese di trasporto e deposito prodotti alimentari, etc.).
Giulio
a prescindere dall’ ordinanza del TAR l’applicazione di “Procedure semplificate” nasce dall’esigenza di tutelare le piccole aziende a attività commerciali liberandole da alcune pesantezze e nei contesti modesti addirittura inutili proprie del sistema HACCP e difficilmente sostenibili in realtà economiche al limite della sussistenza.
Il TAR ha accolto la richiesta dell’Ordine dei Chimici di sospensione del provvedimento emanato dalla Provincia dell’Emilia Romagna perché da quanto ho capito considerato non conforme con quanto espressamente stabilito dal Regolamento CE 852/2004.
Ogni realtà produttiva dovrà a prescindere a monte di qualsiasi sentenza affidarsi al rispetto dei prerequisiti ,del buon senso, all’efficacia e la sensibilità del sistema insistendo sulle competenze (formazione degli addetti) e sul rispetto delle norme legate alla rintracciabilità (Reg CE 178/2002, regolamento quadro della sicurezza alimentare).
Comincio col premettere per quello che scriverò in seguito, che sono uno di quelli che crede realmente nell’HACCP e nei suoi principi come strumento per la sicurezza igienica, ma allo stesso tempo penso che una certa dose di concretezza sia necessaria.
Pensiamo alle piccole realtà e (vi assicuro non è per essere pessimista ahimè ce ne sono ancora) per esempio dei piccoli caseifici di montagna dove i casari spesso vedono le varie procedure e norme di buona prassi igienica come una perdita di tempo e cartaccia da compilare.
Un sistema HACCP “troppo semplificato” potrebbe essere percepito come un qualcosa da prendere “sottogamba, (anche se l’inosservanza dei prerequisiti è di per sé direttamente sanzionabile ai sensi del D.lgs 192/07), d’altro canto per tutte le motivazioni sia economiche che dal punto di vista pratico è giusto che le piccole realtà produttive possano godere di alcune semplificazioni.
La parola “flessibilità” è ciò di cui i regolamenti e gli stessi Organi di controllo devono tenere ben presente;
il nuovo approccio è quello di proporre “adattamenti” alla legislazione per tenere sottocontrollo delle situazioni particolari, senza che venga meno sia gli obbiettivi legislativi che la sicurezza igienicosanitaria che poi sono la medesima cosa.
Le modalità operative come ho già più volte scritto dovrebbero specificare:
-i parametri dell’attività
-le attività di monitoraggio
-le azioni correttive e le attività di verifica
Tornando all’ordinanza del TAR del Lazio bisognerebbe capire le motivazioni concrete e scientifiche che hanno spinto l’Ordine dei Chimici e lo stesso tribunale a queste decisioni.
Aspettando repliche e commenti per ora vi porgo i miei Saluti.
L'esempio è di una ditta individuale che raccoglie frutta fresca nei propri campi per poi spedirla ad un grossista. La frutta non subisce alcuna manipolazione se non quella relativa alla semplice raccolta.
Questo tipo di aziende è sentato o no dall'elaborazione di un piano HACCP?
FASE PERICOLO MIS. PREVENTIVE CCP Approvvigionamento Residui di
fitofarmaci superiori ai limiti di legge Selezione fornitori;
controllo stato delle mele, (analisi residue campioni) SI Stoccaggio e
Trasporto Refrigerato Contaminazione
microbica;presenza corpi estranei, deterioramento prodotto Igiene delle celle
frigorifere; adeguata temp, corretta rotazione mele; norme igieniche NO
molto interessante la questione da te posta a cui rispondo molto volentieri.
Qualsiasi settore dell’industria alimentare è strettamente ricollegato con quello della produzione primaria; le mele non vengono direttamente trasformate, ma soltanto “condizionate” per poi essere inviate al grossista, si presuppone nelle medesime condizioni a cui arriveranno al Consumatore finale nel caso in cui non vengano sottoposte poi ad altri utilizzi.
A rigor di logica nella realtà quotidiana è raro che l’agricoltore si limiti soltanto alla raccolta delle mele, le prelevi e le porti direttamente al grossista; queste infatti per un po’ di tempo, anche se minimo rimarranno in un magazzino di stoccaggio in attesa che qualcuno le ritiri.
Il Regolamento CE 178/02 prevede che “tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”, inoltre l’art. 3 definisce l’ impresa alimentare come
“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” e che questi fasi si individuano in “qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi”.
In altri termini la produzione primaria è considerata sotto tutti gli aspetti una fase della produzione alimentare, anzi ne rappresenta la tappa iniziale e come tale potrebbe essere dannosa per il Consumatore come qualsiasi altra fase di produzione successiva.
Fatta questa premessa, un po' "tortuosa", ma secondo me importante, nell’ipotesi che la vendita delle mele sia diretta non si necessita di un piano di autocontrollo.
Nel tuo caso specifico invece dove la frutta viene inviata ad un grossista, (ad un centro di raccolta e smistamento) sarebbe opportuno applicare procedure semplificate di HACCP, norme di buona prassi igienica che sono soltanto “suggerite”, ma che è opportuno mettere in pratica, già da parte del produttore primario.
Studi scientifici, esperienza e "buon senso" ci insegna che già in fase di stoccaggio e approvvigionamento il prodotto potrebbe incorrere in contaminazioni di tipo fisico,chimico (esempio non accurato rispetto dei tempi di carenza delle sostanze chimiche impiegate nella coltivazione) ,microbiologico (esempio micotossine,funghi)…
Un’ aiuto ad esempio in questo caso ti può venire dalla selezione dei fornitori con criteri di scelta appropriati…
Ti scrivo un esempio veloce in tabella:
Ora ti saluto, sono stanchissimo.
Fammi sapere e chiedi pure nel caso avessi ancora bisogno, o non fossi stato chiaro...
Ho letto con interesse i vari messaggi inseriti in questa discussione e non ho trovato la risposta che cercavo. Sono un coltivatore diretto e allevo chiocciole. Mi è stata offerta la possibilita di fare una serata (sagra) con piatto unico a base di chiocciole.Mi sono fermato al problema con le norme dell'HACCP. Ho avuto notizia che altra persona nella mia stessa sitazione ha orgamizzato il tutto poichè (cosi mi è stato riferito) ha presentato un documento che faceva riferimaento ad un decreto legge o normativa in cui essendo la stessa persona PRODUTTORE PRIMARIO era esente da qualunque tipo di HACCP ed ha provveduto alla cottura e servizio delle stesse. Cosa c'e di vero dietro a tutto cio o e una bufala? Grazie se qualcuno mi puo dire qualcosa in merito
Ciao e benvenuto, ^__^ Il Decreto è il D.Lgs 155/97,Piano autocontrollo in occasione di feste,sagre,manifestazioni" (sito dell' ASL 13 di Novara) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: SELEZIONE
DEI FORNITORI E' prevista l'opportuna compilazione, da
parte dei fornitori, della scheda allegata nelle quali
riportare tutte le informazioni , e successivamente allegarle agli atti. TEMPERATURE DISINFEZIONE
E DERATTIZZAZIONE ( dove occorre ) Devono
essere presenti agli atti una descrizione delle operazioni effettuate,
le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti utilizzati e devono
comparire inoltre in planimetria (vedi documentazione) le posizioni
delle eventuali esche o trappole. La procedura può essere
effettuata da una ditta esterna con le stesse modalità sopra descritte.
RICEZIONE
DELLE MERCI:E' prevista l'opportuna compilazione, da
parte del Responsabile di schede da conservare
agli atti indicando, oltre al nome del fornitore, anche tutte le
informazioni per un'eventuale facile individuazione delle merci fornite.
Fac simile Modulistica e Linee Guida
Fammi sapere!
Un saluto...
Segnalo che, nella GURI di ieri (n. 121) è pubblicato l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». che aggiorna l'analogo del febbraio 2006. saluti alf
Pagine: 1 2
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Legge N. 283 DEL 1962
Aggiornamento Manuale HACCP per commercializzazione Birra
Il Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare
Guida alla Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)
Principi generali di igiene alimentare Codex edizione 2023
Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici
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