Ti ringrazio Sandro per la risposta.
Hai fatto però sorgere ulteriori dubbi. Se secondo la Legge n°690/78 il lotto è:
Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.
2.1.2 Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.
Successivamente il DPR n°391/80 afferma:
7. Identificazione del lotto di appartenenza.
I preimballaggi devono recare una sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza, con le modalità applicative da fissare con decreti del Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato, tenuto conto delle diverse tecniche di preconfezionamento in uso, della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori.
E ancora dopo il Dlgs n°109/92:
Art. 13
1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L"; salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto da altre indicazioni di etichettatura.
A vostro avviso, quale è la vera definizione di lotto? Devo presumere che i lotti identificati da un qualsivoglia produttore siano responsabilità del produttore e non vadano notificati ad alcuna autorità pubblica. Ma senza una chiarezza legislativa come può un produttore attribuire un codice di lotto conforme alla legislazione?
Io potrei anche indicare con lo stesso lotto l'intera produzione giornaliera, anche se produco referenze diverse per forma, peso, ingredienti, packaging, ecc, e nessuno potrebbe dirmi nulla, dato che è responsabilità del produttore attribuirlo e che posso definire io quali siano le "circostanze identiche" di produzione.
Questo lotto però andrebbe a scontrarsi con quanto richiesto dalla 690 del 78 che mi richiede, se no ho capito male, di fare il controllo peso ad ogni variazione di ingrediente, quantità netta, forma, ecc, determinando quindi di fatto una variazione del lotto. Di conseguenza se il mio lotto è giornaliero, come posso identificare i lotti diversi che mi richiede la 690, e di conseguenza come posso decidere come fare il campionamento dell'allegato II della 690?
Non sarebbe più semplice definire una regola per quanto riguarda tale problematica (per esempio che i produttori devono atteribuire il numero di lotto in base alle quantità nette)?
In ultimo, secondo la 690 dovrei quindi considerare la produzione oraria di una determinata referenza con la propria quantità netta per capire il numero dei campioni da pesare, ho capito bene?
Chiedo scusa per la prolissità e per la determinazione, ma non riesco proprio a capire per quale motivo in Italia bisogna sempre complicarsi la vita.