Etichettatura Prodotti consegnati a Domicilio

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Oggetto:

Buongiorno,

desideravo confrontarmi su un argomento di cui non sono riuscito a trovare indicazioni precedentemente pubblicate sul Forum.

Trattasi dei vincoli di etichettatura, o meglio Requisiti d'Informazione, per Prodotti di Gastronomia consegnati al Domicilio del Consumatore, previo ordine telefonico (da considerarsi consegne con ridotto chilometraggio, equiparabili alla pizza a domicilio).

L'Art.14 del Reg. (UE) n°1169/2011 mi pare abbastanza chiaro nell'equiparare il prodotto in questione al preimballato classico (differenti metodiche di fornitura, ma in sostanza stesse informazioni dell'etichetta), tuttavia desideravo conferme di questa mia interpretazione, o se invece non si potrebbe prendere in considerazione la condizione descritta nell'Art.44 sempre del summenzionato Regolamento Comunitario.

Come sviluppereste le Informazioni da fornire al Consumatore?

Da specificare che l'Alimento arriverebbe al Consumatore confezionato con ridotto imballo (semplice confezione di cartone non sigillata).

Ringrazio anticipatamente dell'attenzione rivoltami.


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Oggetto: Etichettatura Prodotti consegnati a Domicilio
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Il settore dei “ prodotti di gastronomia consegnati al domicilio del consumatore, previo ordine telefonico “ può comprendere categorie piuttosto differenti tra loro, quindi è difficile generalizzare.

Mi limiterò quindi ad esaminare l'esempio delle pizze a domicilio.

Queste ultime, stando alla mia esperienza, non possono essere considerate “preimballate” dato che mancano i requisiti necessari (“ ...il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio”).

Stando così le cose, dobbiamo necessariamente rifarci all'art. 44, il quale prevede, come unica indicazione obbligatoria, gli allergeni.

Dato che, poi, il suddetto articolo, rimanda ad eventuali disposizioni nazionali, potremmo (in attesa del tanto sospirato decreto di aggiornamento) rifarci all'art. 16 del 109 il quale, per l'esempio in questione, richiederebbe: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti.

Naturalmente il condizionale è d'obbligo.


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Oggetto:

Considerando che le informazioni sull’alimento devono essere precedenti all’acquisto (= all' ordinazione, secondo me), il venditore deve comunicare all’atto telefonico gli ingredienti allergenici, chiedendo nulla osta ai fini dell'ordinazione.

Inoltre, attaccherei alla scatola di trasporto un foglio con l’indicazione degli ingredienti, evidenziando quelli allergenici.

Troppo ?...


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Oggetto:

Temo di sì...


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Oggetto:

Buongiorno,

vi ringrazio e mi scuso per non essere riuscito a rispondere tempestivamente ai vostri contributi. La vostra interpretazione dei vincoli normativi è molto preziosa e condivisibile, in effetti la comunicazione della denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti copre tutte le attuali disposizioni obbligatorie. Come suggerito da trentino, un'eventuale resa testuale degli allergeni nell'elenco degli ingredienti sarebbe sicuramente a maggiore tutela dei consumatori, ma in effetti l'art.44 paragrafo 2 sembra non lasciare molto margine, fino ad un chiaro adeguamento normativo nazionale. Vi ringrazio.


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Oggetto:

Fermo restando quanto giustamente citato da Trentino e Clerici, io aggiungerei che sembrano pratiche insormontabili ma nella realtà non lo sono, basti pensare che oggi tutti hanno a disposizione dispositivi come cellulari e tablet che possono mediante sms o social FB o Whatsapp inviare qualunque cosa. Il troppo di Trentino sicuramente di rivolge all'obbligo da ottemperare, confermato da Clerici, ma nella pratica è più che fattibile anzi le aziende che si proiettano verso tali servizi avranno più mercato in quanto tutelano maggiormente il consumatore.


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Oggetto:

mi aspetterei che chi fa il servizio della preparazione dei prodotti sia appunto una gastronomia e che non si limiti solo al commercio con consegna a domicilio, ma anche al la vendita diretta.

quindi dovrebbe avere una bilancia con cui pesa il prodotto. e magari quella bilancia si potrebbe dotare di una stampantina per un'etichetta che riporti denominazione, peso, ingredienti del prodotto su cui viene apposta.. insomma sfruttare un po' quello che fa il supermercato al banco.

ilcorssaro non sono così sicura che sia mezzo ancora utilizzabili in modo proficuo: a me se la gastonomia chiedesse il numero di cellulare per mandarmi gli allergeni riceverebbe più un vaff che altro.. del resto il mio cellulare ha internet disattivato, sui social ci entro una volta a settimana dal pc di casa ben dopo cena, ecc.. conosco molte altre persone nelle mie condizioni, tant'è che l'uso di mezzi tipo corcode, app, ecc per i preconfezionati non è considerabile valido per l'art. 12 par. 3 del regolamento


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Oggetto:

D'accordo su tutta la linea, purtroppo per quanto attiene nuove tecnologie di comunicazione e marketing l'italia non fa testo.


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Parole chiave (versione beta)

consumatore, allergeni, prodotto, elenco ingredienti, ingrediente, etichetta, interpretazione, alimenti, sicuramente, requisiti, peso, confezionamento, imballaggi, preconfezionato, confezione, regolamento ue n 1169 2011, limite, cartone, sicuro, resa

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