… segue il Decreto del Presidente della Repubblica n°502 del 30/11/1998
Art. 1 - Pane parzialmente cotto
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 4, della L. 4.7.67, n. 580, come modificato dall'art. 44 della L. 22.2.94, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal D. L.vo 27.1.92, n. 109, anche le seguenti:
a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.
2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma I deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.