Questo è il contesto:
2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio: ...b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);
A mio avviso, dato che stiamo parlando di un prodotto che consiste in ben più di sole miscele di spezie e/o di piante aromatiche, direi che il problema non si pone, quindi fai bene a continuare ad esplicitare tutto.
Che, poi, la GD si prenda qualche libertà è cosa nota...