Etichetta ing. composto: Brodo vegetale - regola 2% o no?
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Buongiorno,
ho un dubbio riguardante la modalità corretta per riportare l'ingrediente composto "brodo vegetale" (privo di glutammato o altri esaltatori di sapidità).
Ho trovato in alcune preparazioni gastronomiche pronte al supermercato la sola indicazione "brodo vegetale", con la spiegazione che questo "mix" fosse al di sotto della soglia del 2% in peso sul prodotto totale.
Non sono sicuro che questo sia corretto, se non considerando il brodo esclusivamente come un mix di erbe o spezie.
Nella mia produzione al momento sto riportando:
brodo vegetale (sale, fecola di patate, estratto di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate (cipolla, carote, ^b+sedano^b-, prezzemolo), olio di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante: estratto di rosmarino)
Volendo semplificare l'etichetta, sarebbe eventualmente possibile riportare:
estratto vegetale (contiene sedano, antiossidante: estratto di rosmarino) [(seguendo il principio del 2%, ma indicando comunque allergeni e additivo(che in questo caso considero facente funzione, e non carry over)]
brodo vegetale (contiene sedano, antiossidante: estratto di rosmarino)
accorpamento totale nella lista principale ed eliminazione della dicitura "brodo/estratto vegetale" [risultato più "sporco" a mio modo di vedere]
Ringrazio chi possa avere chiarimenti in merito.
Oggetto: Etichetta ing. composto: Brodo vegetale - regola 2% o no?
2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio: ...b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);
A mio avviso, dato che stiamo parlando di un prodotto che consiste in ben più di sole miscele di spezie e/o di piante aromatiche, direi che il problema non si pone, quindi fai bene a continuare ad esplicitare tutto.
Che, poi, la GD si prenda qualche libertà è cosa nota...
Ti ringrazio Alfcrelici, tuttavia però allora, rimanendo nel Regolamento (UE) n°1169/2011 Allegato VII, Parte E, il contesto non potrebbe essere:
Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio: a) quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d)
Con articolo 20 che riporta:
Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: ...b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure
ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
...Portandomi quindi, in virtù della quantità inferiore al 2% (e in barba alla "miscela di x") ad eliminare tutto ciò che non è un allergene e tutto ciò che è un coadiuvante o un additivo senza funzione tecnologica finale?
Ammetto che potrebbe sfuggirmi il senso di quel "quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione".
Si intende forse che la composizione di quel dato ingrediente è comunque definita per legge e non può essere modificata e quindi solo in questo caso non è necessario citarne le componenti se sotto il 2%? (Cosa che in effetti non credo riguardi il brodo vegetale)
Ciao Alfredo ai tempi dell'introduzione del 1169 mi ricordavo che se un composto contiene un allergene ne va esplicitato il contenuto anche se sotto 2%. Reminiscenze errate oppure ha senso?