Sono incappato casualmente in questa vecchia discussione.
Con ogni probabilità Andrea08 avrà da tempo risolto il suo problema; inserisco, comunque, alcune considerazioni ulteriori che, spero, possano risultare utili a qualcuno.
L'articolo 17 del 109/92 (possiamo fare riferimento a questa norma, dato che i contenuti del 108/03, che ha recepita la direttiva 2000/13/CE, sono stati integrati nel 109) si riferisce ai “prodotti non destinati al consumatore”: per illustrare tale concetto viene utilizzato, tra l'altro, anche il termine “semilavorati”.
Ora, è del tutto evidente, che stiamo parlando, comunque, di prodotti che l'industria, gli utilizzatori commerciali intermedi e gli artigiani per i loro usi professionali ACQUISTANO dall'esterno (potremmo chiamarle, in breve, materie prime): come risulta chiaramente, le menzioni previste dall'art. 17 non includono indicazioni di TMC/scadenza (fatti salvi gli obblighi legati a particolari prodotti).
Esiste, però, la possibilità che Andrea08 intendesse parlare di ALTRI semilavorati.
Come è noto, infatti, il termine “semilavorato” è utilizzato anche (e, a mia conoscenza, soprattutto) per indicare gli intermedi di lavorazione che il produttore si prepara da sé all'interno del proprio stabilimento. (di materie prime e semilavorati se ne è parlato qui)
In questo caso, la risposta alla sua domanda è: dipende dalle regole dettate dal proprio sistema qualità e dalle esigenze contingenti legate alla natura dei vari semilavorati.
Nel caso, ad esempio, di semilavorati facilmente deperibili e/o a lenta utilizzazione, l'indicazione di una data (di preparazione, di utilizzo ottimale, di vera e propria scadenza...) potrebbe essere utile. Con una avvertenza.
A fronte di ispezioni da parte degli Organi di Controllo, la presenza di semilavorati “scaduti” potrebbe creare qualche problema...
saluti e buone vacanze (a chi le fa)
alf