Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le
Regioni e delle Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n .
85312004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" .
Rep. Atti N. 253/CSR – 17/12/2009
Allegato II.
Lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento n . 853/2004/CE
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CARNI:
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Macelli
- Sezionamenti
- Macellazione in allevamento ( pollame e lagomorfi)
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Centri di lavorazione di selvaggina
- Stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
- Stabilimenti che producono prodotti a base di carni
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MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
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Centri di spedizione
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Centri di depurazione
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PRODOTTI DELLA PESCA
- Navi frigorifero e navi officina
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Stabilimenti a terra ( inclusi i mercati all'ingrosso e le aste in cui i prodotti della pesca vengono
venduti ; stabilimenti frigorifero, stabilimenti che producono carne di pesce separata meccanicamente ;
stabilimenti di trasformazione)
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LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE
- Stabilimenti che trattano latte crudo sia per la produzione di latte fresco trasformato sia che producano
prodotti a base di latte a partire da latte crudo .
- Stabilimenti che producono prodotti del latte a partire da prodotti a base di latte già lavorati (es . burro,
formaggi da latte in polvere)
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UOVA
- Stabilimenti che trasformano le uova
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Centri di imballaggio
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COSCE DI RANA E LUMACHE
- Stabilimenti che preparano cosce di rana e lumache
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GRASSI ANIMALI TRASFORMATI
- Stabilimenti che raccolgono, stoccano o trasformano materia prima grezza
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STOMACI E VESCICHE
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Stabilimenti che trattano vesciche, stomaci ed intestini
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GELATINE
- Stabilimenti che trasformano la materia prima
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COLLAGENE
- Stabilimenti che trasformano materia prima
STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI RICONFEZIONAMENTO
OPPURE ASSOCIATE AD ALTRE OPERAZIONI COME PORZIONATURA E/O TAGLIO