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Al rientro dal mio recente viaggio in Cina, ancora frastornato dal jet lag, ricevo la telefonata di un collega il quale mi sottopone un'interessante questione, che proverò ad esporvi di seguito. Come consuetudine, siete tutti caldamente invitati a partecipare alla discussione, apportando il vostro prezioso contributo.
La domanda del collega può essere così sintetizzata: cosa si intende effettivamente con il termine involgente protettivo e può l'imballaggio primario di un trancio di prosciutto crudo essere considerato tale?
Questa domanda, che di primo acchito potrebbe apparire piuttosto insensata (per non dire inutile), cela in realtà importanti risvolti commerciali. Ed il collega, da bravo Responsabile Commerciale ha colto nel segno; infatti la legge prevede che alcuni tipi di prodotto, per loro natura, non rientrino nel concetto di tara: si parla, in questi casi, di involgenti protettivi.
Per rispondere al quesito, mi riallaccio ad una vecchia discussione aperta dall'utente Andrea08 dal titolo Peso effettivo da dichiarare in etichetta. Tale discussione, in tutto e per tutto simile alla presente, può tornare utile per reperire le basi legislative necessarie per affrontare con maggiore chiarezza la presente; tuttavia reputo che in quella specifica occasione non fossero state fatte le giuste considerazioni, ragion per cui ho deciso di aprire una discussione a sè stante.
Per capire il perchè della mia precedente affermazione, partirei dalla definizione stessa d'involgente protettivo, fornita dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984 (Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci) che stabilisce:
E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno. Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso. Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la «stuccatura» dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare. Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse. Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.
Se ci fermassimo a quanto fin qui esposto, non ci sarebbero dubbi... l'imballaggio primario (ossia a diretto contatto con il prodotto) di un trancio di prosciutto crudonon potrebbe essere considerato involgente protettivo, in quanto pesabile separatamente e pertanto dovrebbe essere essere calcolato come tara da sottrarre al lordo per ottenere il peso netto.
Tuttavia, la mia ricerca non si è fermata qui... Ho infatti trovato un'interessante Circolare Ministeriale (la n°165del 31 Marzo 2000) che, alla voce involgente protettivo,recita:
L'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984 (regolamento di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci) da', ai fini della determinazione della tara, la definizione di involgente protettivo. In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non rientrano, per loro natura, nel concetto di tara, quali i budelli degli insaccati, lo spago e la corda che avvolge taluni formaggi come il provolone, o l'incarto dei formaggi molli "nonche' ogni altro involgente similare". In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, nonche' la paraffina, generalmente usata su taluni formaggi. Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei prodotti suddetti e' solo esemplificativo.
Anche in questo caso, nonostante l'introduzione di espliciti riferimenti ai prosciutti crudi disossati ed ai materiali cryovac ed alluminio (ampiamente utilizzati nel settore dei prodotti carnei stagionati), permangono dubbi. In particolare nella parte relativa al trattamento termico; infatti, come tutti sappiamo, i prosciutti crudi non subiscono alcun trattamento termico (nè tanto meno una pastorizzazione); mentre la succitata circolare ministeriale sembrerebbe affermare che soltanto il materiale a diretto contatto con il prodotto, che subisca una successiva pastorizzazione, possa rientrare nella categoria di involgente protettivo.
Giunti a questo punto, però, entra in gioco un parere ministeriale espresso nella Risoluzione 0002723 del 15/03/2007 in merito agli Involgenti Protettivi, che dovrebbe fare luce, una volta per tutte, su questo annoso problema:
Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI Ufficio D2 – Disciplina Commercio
Risoluzione del 15/03/2007 prot. n.0002723
OGGETTO: Legge 5 agosto 1981, n. 441- Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984.
INVOLGENTI PROTETTIVI – QUESITO
TESTO:
Si fa riferimento alla nota n. 489/2007, del 16 febbraio u.s., con la quale codesta Unione chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla interpretazione della normativa indicata in oggetto. Nello specifico codesta Unione fa riferimento all’articolo 12 del DM 21 dicembre 1984 di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 441 che disciplina la vendita a peso netto. Il citato art. 12 definisce, al comma 1, “involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l’ambiente esterno”. Con riferimento alla predetta definizione codesta Unione richiama il parere ministeriale n. 191684 del 28.01.1987, nel quale, si sostiene che “gli involgenti protettivi (tipo cryovac o alluminio) destinati ad avvolgere prosciutti cotti e crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi, nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, possono essere considerati involgenti protettivi ai sensi dell’art. 12” del citato decreto. Riguardo a quanto precisato nel parere citato codesta Unione chiede conferma che per “involgente protettivo” vada inteso tutto ciò che è a diretto contatto con il prodottoe che non può essere separato da quest’ultimo senza danneggiarne l’integrità o esporlo al contatto diretto con l’ambiente esterno e che, quindi, per quanto riguarda i prodotti di salumeria, tale vada inteso l’involucro con il quale il prodotto è fabbricato e posto in vendita, a prescindere dal processo di produzione (pastorizzazione o meno). Al proposito si precisa che il citato art. 12 del DM 21.12.1984 nel definire l’involgente protettivo, non fa alcun riferimento ad eventuali processi di produzione del prodotto, quali la pastorizzazione. Di conseguenza la scrivente ritiene che l’involgente possa considerarsi protettivo ai sensi del citato art. 12, anche nel caso in cui il prodotto non sia sottoposto al processo di pastorizzazione. Detta interpretazione non contrasta, peraltro, con quanto sostenuto nel parere della scrivente n. 191684 del 28.01.1987 considerato che, tra i prodotti elencati nel parere medesimo, solo il prosciutto cotto è assoggettato al processo di pastorizzazione, mentre non lo sono gli altri prodotti, quali i prosciutti crudi, le mortadelle e i salumi.
Nel summenzionato parere ministeriale viene chiaramente ribadito che l'imballaggio primario per un prosciutto crudo disossato, in quanto a diretto contatto con il prodotto e avente funzione di presevarlo dall'esposizione all'ambiente esterno, a prescindere dal processo di produzione, può essere considerato involgente protettivo.
Queste sono le mie considerazioni sulla base di quanto reperito on-line, attendo con impazienza le vostre smentite o conferme.
Bye bye! Giulio
Oggetto: Involgente protettivo: definizione e caso pratico
Concludo, esponendovi la sequenza logica che mi ha portato alle considerazioni di cui al "post" sopra, ricordandovi che non sono un giurista e che pertanto esse sono fornite senza garanzia alcuna (come del resto previsto dal disclaimer di questo Forum, che tutti i fruitori dovrebbero leggere attentamente!).
Ai sensi del punto b) del comma 2. dell'art.1 del D.Lgs 109/1992 si intende per prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Come facilmente intuibile, il caso del trancio di prosciutto crudo rinetra perfettamente in tale definizione. Pertanto, cercando di esprimente matematicamente la summenzionata definizione, potremmo scrivere:
trancio prosciutto crudo + imballaggio = prodotto alimentare preconfezionato
A questo punto, prendiamo in esame la Circolare n°165 del 31/03/2000 che dice:
Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente protettivo è data solo ed esclusivamente per definire il concetto di tara, mentre il prodotto posto in un involucro è un preimballaggio o un preincarto, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 1 del decreto 109/92.
Pertanto, sempre applicando la logica matematica a quanto fin qui esaminato:
Tornando al D.Lgs 109/1992, all'art.9 si stabilisce che:
La quantità netta di un preimballaggio (i.e. trancio + imballaggio) è la quantità che esso contiene al netto della tara.
Ed è proprio qui il nocciolo del discorso: se ragionassimo in termini di tara (ossia: imballaggio = tara), ne conseguirebbe che la quantità netta debba essere calcolata sottraendo il peso dell'imballaggio. Tuttavia, è proprio la succitata Circolare Ministeriale 165 del 31/03/2000 che ci ricorda esistere una categoria di materiali (previsti dall'art.12 del D.M. del 21/12/82) che per loro natura non rientrano nel concetto di tara, si tratta degli involgenti protettivi. In tale In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati.
E' evidente, pertanto, che il peso dell'imballaggio di un trancio di prosciutto crudo, non costituendo tara, non debba essere sottratto ai fini della determinazione della quantità netta.
Ricordo, peraltro, che il citato art. 9 del 109/92 prevede anche la definizione di "quantità nominale", che è poi quella utilizzata dai preconfezionati.
Se, quindi, sul nostro trancio (preconfezionato) ci fosse scritto, ad esempio: 500 g e, l'effettivo peso del prosciutto sarebbe proprio di 500 g (fatti salvi gli eventuali sovrappesi e le tolleranze previste dalla legge ), indipendentemente dal peso della "tara".
Ho letto con attenzione tutti i post precedenti e avrei la necessità di porvi alcune domande:
Dall'analisi fatta, il consumatore è tenuto a pagare quindi come prosciutto l'involucro esterno qualsiasi peso esso sia?
In questo caso come deve essere compilata l'etichetta? Si è fatto cenno alla quantità nominale, per la quale si intende la quantità che si ritiene debba essere contenuta, che in questo caso coincide proprio con la quantità nominale. Quindi non c'è necessità alcuna di indicare una tara essendo in presenza di un involgente protettivo?
Nel caso di prodotti preconfezionati non ha nessun senso parlare di “peso della tara” né, tantomeno, ritenere che il consumatore paghi il peso della tara come se fosse prodotto.
Il concetto di “quantità nominale” prescinde dal concetto di “tara” (chè, altrimenti, si dovrebbe parlare di “quantità netta” (peso lordo – tara = peso netto).
Come già accennato nel mio precedente intervento, la quantità nominale gode di tolleranze (in meno) stabilite dalla legge (ovviamente i “sovrappesi”, cioè le quantità superiori a quella nominale, non sono regolati da tolleranze, ma solo dalla perizia del fabbricante).
Conclusione: sui preconfezionati si indica la quantità nominale e null'altro (fatte salve le regole per i prodotti con liquido di governo, ma questa è un'altra storia).
Per togliermi ogni dubbio le pongo il mio problema pratico:
Ho comprato un prosciutto crudo stagionato disossato e pressato con una rete esterna all'involgente protettivo. Sull'etichetta vi è presente una tara di 0,080 kg ed un peso presumo nominale perchè non specificato di 7,240 kg.
Posto sulla bilancia, il prosciutto ha un peso di 7,240 kg. Ora, la rete esterna non pesa 80 g, ma molto meno.
Io ho pagato un importo pari a: 7,240 kg moltiplicato per il prezzo X di prosciutto crudo.
Domanda: perché sull'etichetta è indicato anche il peso della tara?
Ciò non avrebbe molto senso se il produttore volesse avvalersi delle considerazioni (per me non condivisibili) secondo cui alcuni “involgenti protettivi” non rientrano nel concetto di tara.
Spulciando ho trovato che:
La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
Si tratta proprio della legge 441/81 (primo comma dell'art. 3) da cui tutto è partito.
Altra domanda: chi ti ha venduto la merce è solo un commerciante o è anche il produttore? Se così non è, non potrebbe darsi che il produttore, quando ha etichettato, abbia fatto riferimento al citato art. 3, mentre il negoziante si sia limitato a considerare “netto” il peso indicato.
In ogni caso, mi pare che, da qualunque parte la si guardi, la faccenda relativa a questo tipo di “involgenti” serva solo a fare confusione (o ad avvantaggiare impropriamente qualcuno, come nel caso in questione).
In caso contrario, le confezioni di prosciutti in cryovac godrebbero di esenzioni uniche (alluminio = prosciutto) rispetto ad ogni altro tipo di prodotti.
Sempre a proposito di cryovac & C. osservo un'altra cosa.
Il citato art. 12 del DM 21.12.1984 stabilisce due punti:
a) la definizione di involgente, e
b) quando gli involgenti sono da considerare tara
Dopodiché presenta una serie di involgenti che non sono tara tra i quali, però, non compaiono quelli tipo cryovaco alluminio,destinati ad avvolgere prosciutti cotti e crudi disossati, citati unicamente dalla risoluzione ministeriale riportata da Giulio.
D'altra parte, tale risoluzione afferma semplicemente che il concetto di involgente è applicabile ai suddetti involucri, indipendentemente dalla presenza o meno del processo di pastorizzazione, mentre non mi pare che entri nel merito di stabilire se questi involgenti siano o meno da considerare tara.
Vediamo cosa dice il punto b): Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro.
Ma quando i prosciutti cotti e crudi disossati arrivano al punto vendita, gli involucri vengono eliminati senza che ciò alteri il prodotto (o sbaglio).
Da ciò si potrebbe concludere che questo tipo di involucri sono sì involgenti protettivi, ma sono da considerare tara: questo spiegherebbe perchè sulla confezione che hai acquistato c'è il peso della tara, peso che il negoziante deve sottrarre prima di calcolare il prezzo di vendita.