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prima di tutto grazie per avere ideato questo utilissimo forum.
Avrei bisogno di sapere a quali normative fare riferimento per capire se in un locale in cui si effettua attività di somministrazione e vendita è possibile vendere formaggio porzionato e confezionato.
Provo a spiegarmi meglio: immaginiamoci un locale tipo Autogrill (in cui però si effettua solo preparazione e non lavorazione di alimenti, ex. no cottura ma solo rinvenimento e riscaldamento di prodotti) in cui in banchi frigo dedicati sarà possibile acquistare formaggi porzionati presso il punto vendita. Secondo voi è possibile effettuare questa operazione?(il dubbio nasce dal "rischio" promiscuità con altre lavorazioni e dall'esigenza di dover applicare nell'etichetta della confezione una data di scadenza o di produzione). Un'alternativa potrebbe essere il servizio take -away (porzionatura ed immediato servizio)?
Vi ringrazio moltissimo per qualsiasi opinione e informazione a riguardo.
Nelle normative "conosciute" (852/04, 327/80, ecc.) non ho trovato molto...
Un saluto a tutti
Oggetto: Porzionare formaggio in locale di somministrazione
Io penso che si possa. Ovviamente, dovrai dimostrare di aver adottato degli accorgimenti tali da evitare promiscuità, oltre a mettere in atto tutte quelle misure volte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria del tuo prodotto. In poche parole, penso che te la possa giocare con un buon piano HACCP.
Mi sembra di capire che tu intenda aprire un'attività in cui si somministrino prodotti alimentari la cui preparazione non richiede particolari manipolazioni e dove, parallelamente, sia possibile vendere dei prodotti caseari porzionati ed incartati sul posto. Giusto?? Un pò come una gastronomia con annesso punto di degustazione...
Il suggerimento che ti do è questo: prova a leggere le Linee Guida scritte dall'AUSL di Parma: "ESERCIZI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" e guarda se trovi una categoria tra quelle presentate che si avvicina alla tua idea. O ancor meglio, contatta direttamente la tua AUSL di competenza e spiega loro (nel dettaglio) la tua idea in modo da avere una risposta certa. Vedrai che andrà bene! ;-)
Spero di non averti tediato e di esserti stato un minimo d'aiuto.
Io penso che si possa. Ovviamente, dovrai dimostrare di aver adottato degli accorgimenti tali da evitare promiscuità, oltre a mettere in atto tutte quelle misure volte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria del tuo prodotto. In poche parole, penso che te la possa giocare con un buon piano HACCP.
Mi sembra di capire che tu intenda aprire un attività in cui si somministrino prodotti alimentari la cui preparazione non richiede particolari manipolazioni e dove, parallelamente, sia possibile vendere dei prodotti caseari porzionati ed incartati sul posto. Giusto?? Un pò come una gastronomia con annesso punto di degustazione...
Il suggerimento che ti do è questo: prova a leggere le Linee Guida scritte dall AUSL di Parma: ESERCIZI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE e guarda se trovi una categoria tra quelle presentate che si avvicina alla tua idea. O ancor meglio, contatta direttamente la tua AUSL di competenza e spiega loro (nel dettaglio) la tua idea in modo da avere una risposta certa. Vedrai che andrà bene! ;-)
Spero di non averti tediato e di esserti stato un minimo d aiuto.
A presto!
Giulio
Grazie Giulio... speravo in una risposta "rassicurante" come la tua!
Leggerò le Linee Guida che sicuramente saranno utili.
Sì, l'attività è esattamente come l'hai descritta, anche se mi occupo solo della consulenza igienico-sanitaria.
Ma, che tu sappia, nelle confezioni preincartate è obbligatorio inserire la data di scadenza o di confezionamento?
Ma, che tu sappia, nelle confezioni preincartate è obbligatorio inserire la data di scadenza o di confezionamento?
La risposta è nel D.Lgs 109/1992. In particolare all'art. 16 "Vendita prodotti sfusi" che dice:
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario;
[ Questi sono i punti a) e b) dell'art. 3 comma 1:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti; ]
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.
Ma, che tu sappia, nelle confezioni preincartate è obbligatorio inserire la data di scadenza o di confezionamento?
La risposta è nel D.Lgs 109/1992. In particolare all art. 16 Vendita prodotti sfusi che dice:
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all art. 3, comma 1, lettere a) e b); b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario;
[ Questi sono i punti a) e b) dell art. 3 comma 1:
a) la denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti; ]
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.
Infinitamente grata!
Ciao
Parole chiave (versione beta)
prodotto alimentare, confezione, confezionamento, data scadenza, preconfezionato, elenco ingredienti, cottura, ausl, formaggio, rischio, bevande, porzionato, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, sicuramente, alimenti, modalita conservazione, prodotto caseario, igienico sanitario, consulenza, prodotto, etichetta, produzione, porzionatura, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, sicurezza igienico sanitaria, piano haccp, regolamento ce n 852 2004, alimentare, lavorazione alimenti, consumatore, esposizione