Involgente protettivo: definizione e caso pratico

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Oggetto: Involgente protettivo: definizione e caso pratico

Ciao a tutti!!  ^__^

Al rientro dal mio recente viaggio in Cina, ancora frastornato dal jet lag, ricevo la telefonata di un collega il quale  mi sottopone un'interessante questione, che proverò ad esporvi di seguito. Come consuetudine, siete tutti caldamente invitati a partecipare alla discussione, apportando il vostro prezioso contributo.

La domanda del collega può essere così sintetizzata: cosa si intende effettivamente con il termine involgente protettivo e può l'imballaggio primario di un trancio di prosciutto crudo essere considerato tale?

Questa domanda, che di primo acchito potrebbe apparire piuttosto insensata (per non dire inutile), cela in realtà importanti risvolti commerciali. Ed il collega, da bravo Responsabile Commerciale ha colto nel segno; infatti la legge prevede che alcuni tipi di prodotto, per loro natura, non rientrino nel  concetto di tara: si parla, in questi casi, di involgenti protettivi.

Per rispondere al quesito, mi riallaccio ad una vecchia discussione aperta dall'utente Andrea08 dal titolo Peso effettivo da dichiarare in etichetta. Tale discussione, in tutto e per tutto simile alla presente, può tornare utile per reperire le basi legislative necessarie per affrontare con maggiore chiarezza la presente; tuttavia reputo che in quella specifica occasione non fossero state fatte le giuste considerazioni, ragion per cui ho deciso di aprire una discussione a sè stante.

Per capire il perchè della mia precedente affermazione, partirei dalla definizione stessa d'involgente protettivo, fornita dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984 (Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci) che stabilisce:

E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno.
Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso.
Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la «stuccatura» dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare. Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al
precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse. Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.

Se ci fermassimo a quanto fin qui esposto, non ci sarebbero dubbi... l'imballaggio primario (ossia a diretto contatto con il prodotto) di un trancio di prosciutto crudo non potrebbe essere considerato involgente protettivo, in quanto pesabile separatamente e pertanto dovrebbe essere essere calcolato come tara da sottrarre al lordo per ottenere il peso netto.

Tuttavia, la mia ricerca non si è fermata qui... Ho infatti trovato un'interessante Circolare Ministeriale (la n°165 del 31 Marzo 2000) che, alla voce involgente protettivo, recita:

L'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984 (regolamento di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci) da', ai fini della determinazione della tara, la definizione di involgente protettivo. In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non rientrano, per loro natura, nel  concetto di tara, quali i budelli degli insaccati, lo spago e la corda che avvolge taluni formaggi come il provolone, o l'incarto dei formaggi molli "nonche' ogni altro involgente similare". In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, nonche' la paraffina, generalmente usata su taluni formaggi. Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei prodotti suddetti e' solo esemplificativo.

Anche in questo caso, nonostante l'introduzione di espliciti riferimenti ai prosciutti crudi disossati ed ai materiali cryovac ed alluminio (ampiamente utilizzati nel settore dei prodotti carnei stagionati), permangono dubbi. In particolare nella parte relativa al trattamento termico; infatti, come tutti sappiamo, i prosciutti crudi non subiscono alcun trattamento termico (nè tanto meno una pastorizzazione); mentre la succitata circolare ministeriale sembrerebbe affermare che soltanto il materiale a diretto contatto con il prodotto, che subisca una successiva pastorizzazione, possa rientrare nella categoria di involgente protettivo.

Giunti a questo punto, però, entra in gioco un parere ministeriale espresso nella Risoluzione 0002723 del 15/03/2007 in merito agli Involgenti Protettivi, che dovrebbe fare luce, una volta per tutte, su questo annoso problema:

Ministero delle Attività Produttive
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Ufficio D2 – Disciplina Commercio
 
Risoluzione del 15/03/2007 prot. n.0002723
 
OGGETTO: Legge 5 agosto 1981, n. 441- Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984.
 
INVOLGENTI PROTETTIVI – QUESITO
 
TESTO:
 
Si fa riferimento alla nota n. 489/2007, del 16 febbraio u.s., con la quale codesta Unione chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla interpretazione della normativa indicata in oggetto.
Nello specifico codesta Unione fa riferimento all’articolo 12 del DM 21 dicembre 1984 di attuazione della legge 5 agosto
1981, n. 441 che disciplina la vendita a peso netto.
Il citato art. 12 definisce, al comma 1, “involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal
momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con
l’ambiente esterno”.
Con riferimento alla predetta definizione codesta Unione richiama il parere ministeriale n. 191684 del 28.01.1987, nel quale,
si sostiene che “gli involgenti protettivi (tipo cryovac o alluminio) destinati ad avvolgere prosciutti cotti e crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi, nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, possono
essere considerati involgenti protettivi ai sensi dell’art. 12” del citato decreto.
Riguardo a quanto precisato nel parere citato codesta Unione chiede conferma che per “involgente protettivo” vada inteso
tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto e che non può essere separato da quest’ultimo senza danneggiarne l’integrità o esporlo al contatto diretto con l’ambiente esterno e che, quindi, per quanto riguarda i prodotti di salumeria, tale vada inteso l’involucro con il quale il prodotto è fabbricato e posto in vendita, a prescindere dal processo di
produzione (pastorizzazione o meno).
Al proposito si precisa che il citato art. 12 del DM 21.12.1984 nel definire l’involgente protettivo, non fa alcun
riferimento ad eventuali processi di produzione del prodotto, quali la pastorizzazione.
Di conseguenza la scrivente ritiene che l’involgente possa considerarsi protettivo ai sensi del citato art. 12, anche nel
caso in cui il prodotto non sia sottoposto al processo di pastorizzazione.
Detta interpretazione non contrasta, peraltro, con quanto sostenuto nel parere della scrivente n. 191684 del 28.01.1987
considerato che, tra i prodotti elencati nel parere medesimo, solo il prosciutto cotto è assoggettato al processo di pastorizzazione, mentre non lo sono gli altri prodotti, quali i prosciutti crudi, le mortadelle e i salumi.

Nel summenzionato parere ministeriale viene chiaramente ribadito che l'imballaggio primario per un prosciutto crudo disossato, in quanto a diretto contatto con il prodotto e avente funzione di presevarlo dall'esposizione all'ambiente esterno, a prescindere dal processo di produzione, può essere considerato involgente protettivo.

Queste sono le mie considerazioni sulla base di quanto reperito on-line, attendo con impazienza le vostre smentite o conferme.

Bye bye!
Giulio


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Parole chiave (versione beta)

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